Cassazione Penale, Sentenza n. 3963/2023 del 30/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Istanza di revisione fondata sulla presunta "prova nuova" costituita dalle dichiarazioni di Giuseppina Trentacapilli, tese a dimostrare l'estraneità di Andolfi alla rapina per cui era stato condannato. Il ricorrente sostiene che la Corte di appello ha errato nel ritenere irrilevante tale deposizione e che la Corte ha effettuato una valutazione prognostica del merito oltre i limiti consentiti per l'ammissione della revisione, omettendo la comparazione tra la prova nuova e le prove già acquisite.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché la testimonianza invocata non costituiva prova "nuova" ai sensi della normativa sulla revisione: la difesa aveva già chiesto l'audizione di Trentacapilli nel processo, ma la Corte territoriale l'aveva ritenuta superflua rispetto alle altre acquisizioni probatorie. La decisione è stata pronunciata con ordinanza "de plano" per la sussistenza di un elemento dirimente di inammissibilità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 634 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa come norma violata; tuttavia la Corte non ha ritenuto sussistente la violazione alla luce del fatto che la presunta prova nuova era già stata considerata superflua nel giudizio di merito.
art. 630 lett. c) cod. proc. pen.
La nozione di "prova nuova" ai fini della revisione comprende anche le prove non acquisite nel precedente giudizio, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice; nel caso di specie la testimonianza era già stata ritenuta superflua e dunque non idonea a fondare la revisione.
Cass. Sez. U, n. 624 del 26/09/2001 (Pisano)
Sez. U, n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, Pisano, Rv. 220443
Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui sono "prove nuove" anche quelle non acquisite in precedenza salvo che fossero state dichiarate inammissibili o superflue; conferma il criterio applicato dalla Corte nel caso concreto.
Cass. Sez. 5, n. 26478 del 04/05/2015 (Massaro)
Sez. 5, n. 26478 del 04/5/2015, Massaro, Rv. 264003
Ulteriore riferimento giurisprudenziale confermante l'interpretazione restrittiva della nozione di prova nuova quando tale prova sia stata ritenuta superflua nel corso del giudizio.
Cass. Sez. 2, n. 26212 del 22/03/2022 (Andolfi)
Sez. 2, n. 26212 del 22/03/2022, Andolfi
Decisione precedente che aveva già valutato la testimonianza della sig.ra Trentacapilli come irrilevante e incompatibile con gli elementi oggettivi valorizzati dai giudici di merito; rafforza l'esclusione della novità della prova.
Massime di principio
- Per essere "prova nuova" ai fini della revisione la prova non deve già essere stata conosciuta e ritenuta superflua o inammissibile nel precedente giudizio; se il giudice di merito ha espressamente ritenuto la prova superflua, la revisione è inammissibile.
- L'istanza di revisione può essere dichiarata inammissibile con ordinanza "de plano" quando sussista un vizio di inammissibilità palese e dirimente (es. prova non nuova).
- La valutazione sulla rilevanza della presunta prova nuova non può trasformarsi in una penetrante anticipazione del merito, ma se la prova era già stata esaminata e scartata come incompatibile la revisione non può reggere.
- Se la difesa ha avuto la possibilità di produrre o chiedere la prova in precedenza e questa è stata considerata superflua, l'omessa acquisizione non rende automaticamente la prova "nuova" per la revisione.
- In caso di inammissibilità dell'istanza per negligenza o colpa del ricorrente si possono applicare condanne alle spese e somme a favore della Cassa delle ammende.
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