Cassazione Penale, Sentenza n. 23376/2022 del 15/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che confermava la condanna per bancarotta fraudolenta documentale, con cinque motivi: 1) illegittimità del decreto di irreperibilità per presunte ricerche non effettuate ai sensi dell'art. 159 c.p.p.; 2) omessa notifica dell'estratto contumaciale e applicazione della previgente disciplina dell'art. 548, comma 3 c.p.p.; 3) insussistenza del reato sotto il profilo oggettivo (mancato pregiudizio ai creditori) e soggettivo (mancanza del dolo specifico); 4) errata qualificazione del fatto, che sarebbe da ricondurre all'art. 217 l. fall.; 5) omessa assunzione di prova decisiva per la mancata ammissione di testi a discarico.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sui primi due motivi ha ritenuto manifestamente infondate le censure: la notifica era regolare avendo l'imputato eletto domicilio (prima presso difensore e poi in Minturno) e le modalità adottate erano conformi alla normativa (art. 161, comma 4 e art. 170, comma 3 c.p.p.), oltre che sussistere elementi che inducono a ritenere una sottrazione volontaria alla notifica. I motivi terzo e quarto sono stati ritenuti infondati alla luce delle risultanze (assenza di scritture contabili, impossibilità di ricostruire il patrimonio e lunga attività imprenditoriale dell'unico titolare) che integrano l'elemento oggettivo e il dolo, anche sotto forma di dolo eventuale. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché non indicava specificamente i dati decisivi sottratti al giudizio e perché la decadenza dalla prova testimoniale è stata correttamente dichiarata in considerazione della mancata citazione dei testi per due volte consecutive. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 159 cod. proc. pen.
Disciplina del decreto di irreperibilità: il giudice ha ritenuto che, data l'elezione di domicilio dell'imputato, non fosse necessario procedere ad ulteriori ricerche previste in caso di prima notifica all'imputato; la Corte ha considerato applicabili le modalità alternative previste dal codice
art. 161, comma 4 cod. proc. pen.
Consente la notifica al difensore quando è stata effettuata elezione di domicilio: la Corte ha ritenuto regolare la notifica presso i difensori di fiducia dopo l'elezione di domicilio
art. 170, comma 3 cod. proc. pen.
Prevede che, se l'ufficio postale restituisce l'atto per irreperibilità, l'ufficiale provveda alle notificazioni nei modi ordinari; la Corte ha interpretato la norma come funzionale al proseguimento della procedura secondo le alternative previste dal codice
legge n. 67/2014 (art. 15-bis e modifiche correlate)
La riforma del 2014 ha introdotto nuove regole sulle assenze/contumacia e sulle notifiche; la Corte ha ritenuto applicabile la disciplina nuova al caso di specie e ha distinto tra "assenza" e "contumacia", rilevando che l'imputato risultava assente e non contumace
art. 548, comma 3 cod. proc. pen. (formulazione previgente)
Richiamato dalla difesa in tema di notifiche dell'estratto contumaciale; la Corte ha ritenuto la censura infondata perché il giudizio di primo grado era stato emesso nel 2019 sotto la nuova disciplina
art. 217 legge fallimentare
Norma relativa ad altra fattispecie di bancarotta: la difesa chiedeva la derubricazione, ma la Corte ha ritenuto che la gravità delle omissioni documentali e l'impossibilità di ricostruzione patrimoniale giustificassero la qualificazione per bancarotta fraudolenta documentale
art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
Prevede che costituisca motivo di ricorso la mancata assunzione di una prova decisiva; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché non era specificato quale prova decisiva fosse stata preclusa e quale diverso esito avrebbe determinato
art. 420-bis cod. proc. pen.
Norme sulle modalità di notifica in presenza di elezione di domicilio, misure cautelari o difensore di fiducia; la Corte ha ricordato che le notifiche a mani diverse devono comunque essere possibili e adeguate a garantire conoscenza legale dell'atto, comunque valutando la condotta volontaria del destinatario
Massime di principio
- L'elezione di domicilio e la nomina di difensori di fiducia rendono regolari le notifiche al difensore ai sensi dell'art. 161 c.p.p.; chi cambia domicilio senza darne comunicazione può essere ritenuto responsabile della mancata conoscenza dell'atto
- La restituzione dell'atto per irreperibilità non obbliga automaticamente ad adottare tutte le ricerche previste dall'art. 159 se è presente una elezione di domicilio valida; le modalità sono alternative e vanno lette insieme (art.157, 159, 161, 170 c.p.p.)
- La mancanza di scritture contabili e l'impossibilità di ricostruire il patrimonio possono integrare sia l'elemento oggettivo sia il dolo (anche eventuale) per il reato di bancarotta fraudolenta documentale
- Per ottenere l'ammissione di una prova come "decisiva" ai fini del ricorso in Cassazione è necessario indicare con precisione quali elementi sarebbero emersi da quella prova e come avrebbero inciso certamente sul giudizio; mere affermazioni generiche rendono il motivo inammissibile
- La disciplina processuale modificata dalla legge 67/2014 può incidere sulla qualificazione di "assenza" vs "contumacia": è fondamentale verificare la data del dispositivo di primo grado e l'applicabilità delle norme transitorie per valutare i rimedi procedurali invocabili
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