Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1667/2026 - Catania, Sezione 4

Giustizia amministrativa202502728

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile passata in giudicato che riconosceva il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza, ai sensi dell’art. 112 c.p.a., deducendo che il Ministero non aveva spontaneamente eseguito la sentenza n. 267/2025 del Tribunale di Caltagirone, Sezione Lavoro, ritualmente notificata e passata in giudicato. La sentenza civile aveva riconosciuto il diritto della docente al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015 per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2024/2025, condannando il Ministero all’attribuzione di euro 3.000,00 oltre accessori. La ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta, nonché la condanna del Ministero alle spese di giudizio. Il Ministero, benché ritualmente evocato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti tutti i presupposti dell’ottemperanza: esistenza di un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato, decorso del termine previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e mancata prova dell’integrale adempimento da parte del Ministero. Applicando l’art. 2697 c.c., il Collegio ha rilevato che la ricorrente aveva provato il fatto costitutivo del diritto all’ottemperanza, mentre gravava sull’Amministrazione l’onere di provare fatti impeditivi, modificativi o estintivi, onere non assolto anche per la mancata costituzione in giudizio. Il Ministero è stato quindi ordinato a dare integrale esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o, se anteriore, dalla notificazione. Per l’eventuale protratta inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega anche a un altro dirigente o funzionario ritenuto idoneo, senza limiti derivanti dalle ordinarie attribuzioni o dai rapporti gerarchici interni. Il commissario potrà utilizzare i capitoli di spesa ministeriali o dell’Ufficio scolastico regionale destinati allo scopo, ovvero altri capitoli disponibili, fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso, secondo buona amministrazione. Il compenso del commissario è stato ritenuto compreso nella retribuzione dell’amministrazione di appartenenza. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto alla docente dal giudicato civile.

  • art. 112 c.p.a.

    art. 112, comma II, lett. c) c.p.a.

    Consente di chiedere l’ottemperanza delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel cui ambito il TAR ha ordinato all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato e ha nominato un commissario ad acta per l’eventuale inadempimento.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Il decorso del termine previsto dalla disposizione concorre a integrare i presupposti per l’esercizio dell’azione di ottemperanza.

  • art. 2697 c.c.

    i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi del diritto azionato vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli

    Provato dal creditore il fatto costitutivo del diritto all’ottemperanza, spetta all’Amministrazione dimostrare l’inefficacia del titolo o l’estinzione del diritto; in mancanza, il giudice può ordinare l’esecuzione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario, la prova dell’esistenza, della notificazione e del passaggio in giudicato del titolo, unitamente alla mancata esecuzione, integra il fatto costitutivo del diritto all’azione; spetta all’Amministrazione provare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi.
  • Decorso il termine previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 senza integrale adempimento di un giudicato recante una condanna dell’Amministrazione, il giudice amministrativo può ordinare l’esecuzione entro un termine e nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inadempimento.
  • Il commissario ad acta esercita i poteri sostitutivi conferiti dal giudice senza essere vincolato alle ordinarie attribuzioni dell’ufficio di appartenenza; può pertanto delegare l’esecuzione a un dirigente o funzionario idoneo anche appartenente a una diversa articolazione organizzativa della stessa amministrazione.
  • Per assicurare l’effettività dell’ottemperanza a una condanna pecuniaria, il commissario ad acta può utilizzare i capitoli di spesa pertinenti o altri capitoli disponibili secondo buona amministrazione e, ove necessario, strumenti quali fondi fuori bilancio o pagamento in conto sospeso.
  • Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dirigente o funzionario pubblico e risultano connesse ai compiti istituzionali, il relativo compenso può ritenersi compreso nel trattamento economico già percepito presso l’amministrazione di appartenenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.