Sentenza n. 5840/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento del provvedimento di cui alla nota prot. n. 42995/2026 del 27/5/2026, trasmessa a mezzo p.e.c. in pari data, con la quale la G.O.R.I. s.p.a. ha respinto l’istanza di accesso “difensivo” proposta in rettifica dal ricorrente ai sensi dell’art. 24, co. 7, della legge n. 241 del 1990, e trasmessa a mezzo p.e.c. in data 22/4/2026; 2. – di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e connesso, ivi compresa la nota prot. 29655/2026 del 15/4/2026, per quanto lesiva degli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’accesso difensivo ai dati e alle registrazioni informatiche dell’intervento tecnico effettuato presso il box garage in seguito all’allagamento
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto i dati registrati dal personale GORI durante l’intervento tecnico eseguito presso il suo box garage, allagatosi il 12 dicembre 2025 a causa, secondo la sua prospettazione, di un guasto dell’impianto idrico. Dopo il primo diniego del 15 aprile 2026, aveva precisato con istanza del 22 aprile 2026 di non chiedere la creazione di un verbale o di un report nuovo, ma l’ostensione dei dati già registrati sui dispositivi telematici dei tecnici, riferiti a quello specifico intervento. Impugnando il diniego del 27 maggio 2026 e, per quanto lesiva, la nota precedente, ha dedotto che la rappresentazione informatica di dati giuridicamente rilevanti costituisce documento amministrativo e che l’estrazione delle registrazioni preesistenti non richiede la formazione di nuova documentazione. Ha inoltre invocato la natura difensiva dell’istanza, funzionale alla tutela delle ragioni risarcitorie per i danni da allagamento. GORI ha sostenuto che le informazioni fossero meri dati interni non incorporati in documenti ostensibili, che l’istanza imponesse selezione ed elaborazione di dati e che non fosse provata l’esistenza del documento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, annullando il diniego del 27 maggio 2026 e, nei limiti dell’interesse, quello del 15 aprile 2026. Ha ritenuto l’istanza specifica e determinabile e ha desunto l’esistenza delle registrazioni dalla dichiarazione della stessa GORI, secondo cui i tecnici registrano tutti i dati e riportano ogni operazione svolta. La nozione di documento amministrativo comprende anche rappresentazioni informatiche stabili di dati relativi all’attività di pubblico interesse, senza che sia decisiva la mancanza di un verbale cartaceo formalmente denominato. L’estrazione di una schermata, di un log, di una stampa di sistema o di un tracciato equivalente è una modalità di esibizione del contenuto già esistente, non la creazione di un documento nuovo né un’elaborazione complessa di dati dispersi. Il collegamento tra le registrazioni richieste e la prospettata azione risarcitoria è diretto, concreto e attuale; in assenza di evidente e assoluta mancanza di tale nesso, non spetta al giudice dell’accesso anticipare valutazioni sulla fondatezza o sulla decisività della futura azione di merito. È stato accertato il diritto di accesso e ordinato a GORI di consentire, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, l’esibizione e l’estrazione di copia, anche informatica, dei dati e delle registrazioni dell’intervento del 12 dicembre 2025, protrattosi sino alle prime ore del giorno successivo; sono consentiti oscuramenti soltanto per elementi non pertinenti e non necessari alla finalità difensiva. Spese a carico di GORI, liquidate in euro 1.000, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 24, comma 7, l. 241/1990
Va inoltre valorizzata la natura difensiva dell’accesso domandato. Il ricorrente ha esplicitato sin dall’origine che la richiesta è funzionale alla tutela delle proprie ragioni risarcitorie in relazione ai danni subiti in conseguenza dell’allagamento del box garage e ha collegato tale esigenza alla previsione dell’art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990.
L’accesso difensivo è tutelato quando il documento richiesto presenta un nesso diretto, concreto e attuale con la posizione giuridica da proteggere; nella controversia tale nesso sussisteva rispetto alla prospettata iniziativa risarcitoria.
Massime di principio
- La nozione di documento amministrativo accessibile comprende le rappresentazioni informatiche stabili di fatti, operazioni o dati giuridicamente rilevanti detenute dal soggetto obbligato all’ostensione, anche se non organizzate in un verbale cartaceo o in un documento formalmente denominato.
- Il divieto di imporre all’amministrazione la creazione di documentazione nuova non impedisce l’accesso a dati preesistenti e specificamente individuati: l’estrazione di una schermata, di un log, di una stampa di sistema o di un tracciato equivalente costituisce modalità di esibizione, quando non comporta una complessa ricerca, selezione, aggregazione o rielaborazione di dati dispersi.
- La dichiarazione del soggetto detentore secondo cui i dati e le operazioni sono registrati sulle apparecchiature in uso al personale può provare l’esistenza del contenuto documentale richiesto; una successiva contestazione della sua esistenza o disponibilità, incompatibile con tale dichiarazione, non è attendibile.
- Nell’accesso difensivo, quando è dimostrato un collegamento diretto, concreto e attuale tra i documenti richiesti e la posizione giuridica da tutelare, l’amministrazione e il giudice dell’accesso non possono anticipare valutazioni sulla fondatezza, decisività o influenza dei documenti nella futura controversia, salvo l’evidente e assoluta mancanza di collegamento.
- Un regolamento interno del soggetto gestore non può restringere il diritto di accesso riconosciuto dalla legge; deve essere interpretato in conformità alla normativa primaria e non può comprimere il diritto di difesa.
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