Cassazione Penale, Sentenza n. 10281/2023 del 10/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, dedotta in unico motivo nel ricorso per cassazione
La decisione
La Corte ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata relativamente al capo B (violazione dell'art. 116, comma 13) perché il fatto è stato depenalizzato dal D.Lgs. n. 8/2016; ha eliminato la pena di venti giorni di arresto relativa a quel capo e ha disposto la trasmissione di copia della sentenza al Prefetto di Caserta per gli eventuali profili amministrativi. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile: la questione sulla sospensione condizionale della pena non può essere esaminata in cassazione perché non era stata specificamente dedotta in sede di appello
Norme richiamate
D.Lgs. n. 8 del 15 gennaio 2016
art. 9 (depennalizzazione e sanzione amministrativa)
Ha depenalizzato alcune violazioni per le quali prima era prevista solo la multa; per il capo B la fattispecie non è più reato ed è stato disposto l'annullamento senza rinvio; inoltre l'art. 9 prevede l'obbligo di trasmettere gli atti all'autorità amministrativa competente
Art. 116, comma 13 (richiamato nella rubrica del capo B)
Era la disposizione del fatto contestato (oggi, per l'effetto del d.lgs. n. 8/2016, la violazione è depenalizzata e non integra più reato salvo fatti con pena detentiva come la recidiva)
Legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 40 e 41
Riferimento normativo alle regole transitorie che, se presenti in una legge di depenalizzazione, disciplinano la comunicazione all'autorità amministrativa; nel caso concreto il D.Lgs. n.8/2016 prevede espressamente l'obbligo di trasmissione
Art. 606 cod. proc. pen., terzo comma
Impedisce alla Corte di cassazione di esaminare questioni di diritto non dedotte in appello: il vizio reclamato sulla sospensione condizionale non era stato specificamente sollevato in appello e pertanto è inammissibile
Massime di principio
- Se una condotta è stata depenalizzata da una norma successiva, il giudice della legittimità annulla senza rinvio la condanna penale relativa a quella condotta e può disporre la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa se la norma di depenalizzazione lo prevede
- La depenalizzazione comporta l'eliminazione delle conseguenti pene detentive o sostitutive applicate per quel fatto; eventuali sanzioni amministrative sono di competenza dell'autorità indicata dalla norma di depenalizzazione
- In cassazione non è possibile sollevare nuovi motivi o questioni che non siano state specificamente dedotte in appello; questioni omesse in appello trovano generalmente rifiuto per inammissibilità
- La richiesta di sospensione condizionale della pena deve essere proposta e adeguatamente motivata nelle fasi procedurali inferiori (in particolare in appello) per poter essere esaminata in sede di legittimità
- Quando si impugna una sentenza per più capi, ogni capo va valutato singolarmente: la depenalizzazione di uno non incide automaticamente sugli altri capi, salvo specifiche ragioni di fatto o diritto
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