Sentenza del 14/02/2022 n. 4798 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia ha emesso una cartella di pagamento per IVA anno 2006 nei confronti dell'Autosalone M. Srl ritenendola coobbligata solidalmente ex art. 60-bis D.P.R. 633/1972 per acquisti da A. e A. Srl nell'ambito di una frode carosello: le cessioni sarebbero state effettuate a prezzi inferiori al valore normale e il cedente non avrebbe versato l'IVA. La contribuente ha contestato la legittimità della cartella denunciando la carenza dei presupposti per la responsabilità solidale e la mancanza di consapevolezza della frode; CTP e CTR hanno dato ragione alla contribuente ritenendo non provata la consapevolezza. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che l'art. 60-bis richiede solo la prova dell'omesso versamento da parte del cedente e della inferiore congruità del prezzo rispetto al valore normale, senza necessità di provare la consapevolezza del cessionario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la CTR abbia erroneamente richiesto la prova della consapevolezza del cessionario della frode altrui. La Corte ha affermato che, ai fini dell'art. 60-bis, l'Ufficio deve provare solo: a) l'omesso versamento dell'IVA da parte del cedente e b) che le cessioni sono avvenute a prezzi inferiori al valore normale. Una volta provate tali circostanze, l'onere si sposta sul cessionario che può documentalmente dimostrare, ai sensi del comma 3, che il prezzo inferiore è dovuto ad eventi o situazioni oggettivamente rilevabili o a disposizioni di legge e non è connesso al mancato pagamento dell'imposta. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata alla CTR competente in diversa composizione; il secondo motivo è stato assorbito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60-bis
"2. In caso di mancato versamento dell'imposta da parte del cedente relativa a cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale, il cessionario, soggetto agli adempimenti ai fini del presente decreto, e' obbligato solidalmente al pagamento della predetta imposta. 3. L'obbligato solidale di cui al comma 2 puo' tuttavia documentalmente dimostrare che il prezzo inferiore dei beni e' stato determinato in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche disposizioni di legge e che comunque non e' connesso con il mancato pagamento dell'imposta."
La Corte interpreta l'art. 60-bis come norma che impone la responsabilità solidale del cessionario sulla base di due fatti materiali (omesso versamento del cedente e prezzo inferiore al valore normale). Non è richiesto provare la consapevolezza del cessionario della frode; dopo la prova dell'Ufficio l'onere probatorio si sposta sul cessionario ai sensi del comma 3.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, comma 7
Norma relativa alle fatture per operazioni soggettivamente inesistenti che comporta il diniego della detrazione; la Corte distingue nettamente questo istituto dall'art. 60-bis, sottolineando diversa natura e diverso onere probatorio.
D.M. 22 dicembre 2005
Atto ministeriale che individua le categorie di beni per le quali può operare la disciplina di cui all'art. 60-bis (richiamato nella sentenza per riferimento alle vetture).
Cass. n. 2853 del 31/01/2019 (precedente)
Giurisprudenza richiamata che aveva già precisato la differenza tra art. 21 e art. 60-bis e il diverso perimetro dell'onere probatorio: art. 60-bis richiede l'effettività dell'operazione ma non la prova della consapevolezza del cessionario; il cessionario può comunque portare in detrazione l'imposta non versata dal cedente se l'operazione è effettiva e ricorre quanto previsto dal comma 3.
Massime di principio
- Per attivare la responsabilità solidale del cessionario ai sensi dell'art. 60-bis l'Amministrazione deve provare solo: a) l'omesso versamento dell'IVA da parte del cedente; b) che le cessioni sono avvenute a prezzi inferiori al valore normale.
- Non è necessario provare che il cessionario fosse consapevole della frode del cedente: la consapevolezza non è un elemento richiesto dall'art. 60-bis.
- Una volta dimostrate le due circostanze dall'Ufficio, l'onere si sposta sul cessionario che deve documentalmente dimostrare, ai sensi del comma 3, che il prezzo inferiore è giustificato da fatti oggettivi o da disposizioni di legge e non connesso al mancato pagamento dell'imposta (es. documentazione tecnica, perizie, contratti, condizioni di mercato, norme che giustificano sconto).
- È importante distinguere i casi di fatture per operazioni inesistenti (art. 21, con possibile diniego della detrazione) dalla fattispecie di cui all'art. 60-bis (responsabilità solidale per mancato versamento): la strategia probatoria e difensiva è diversa.
- In fase cautelare e amministrativa è consigliabile che il cessionario conservi e produca prove della congruità del prezzo o delle ragioni oggettive dello sconto (analisi di mercato, perizie, ordini, difetti, condizioni contrattuali) e svolga adeguata due diligence sul cedente per attenuare il rischio di chiamata in solidarietà.
- In contenzioso, se l'Ufficio non prova l'omesso versamento del cedente o la inferiorità rispetto al valore normale, l'azione per responsabilità solidale può essere respinta; viceversa, spetterà al cessionario fornire la prova esimente ai sensi del comma 3.
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