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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10636/2023 del 20/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di appalto/servizio stipulato nel 2005 per la gestione operativa e logistica di una flotta di velivoli Canadair impiegati nel servizio antincendio boschivo. Dopo alcuni anni l'amministrazione sospende i pagamenti, contesta inadempienze dell'appaltatrice e nel novembre 2010 emette un decreto di risoluzione del contratto. L'appaltatrice agisce per far dichiarare l'illegittimità della risoluzione, ottenere la risoluzione per fatto e colpa dell'amministrazione e la condanna al risarcimento dei danni e al pagamento di corrispettivi per prestazioni eseguite. Nel giudizio intervengono anche una compagnia assicuratrice, per contestare l'escussione di una polizza fideiussoria, e cessionari di crediti della società appaltatrice. In appello la Corte romana conferma la decisione di primo grado. In cassazione l'amministrazione deduce tre censure: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente ex art. 111 Cost. e artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., perché il rigetto del primo motivo d'appello sarebbe privo di reale motivazione; 2) violazione dell'art. 342 c.p.c. per avere la Corte d'appello ritenuto inammissibili per asserita non specificità i motivi di appello; 3) ulteriore violazione dell'art. 342 c.p.c. e delle norme sulla motivazione, sempre per la declaratoria di inammissibilità del motivo relativo alla quantificazione del danno sulla base della CTU. La Corte di cassazione ritiene fondato il primo motivo: la motivazione della sentenza impugnata è solo apparente e non rende percepibile il percorso logico-giuridico seguito, anche perché omette di considerare fatti storici rilevanti indicati nel decreto di risoluzione e nelle difese dell'amministrazione (vicende penali del legale rappresentante dell'appaltatrice con sequestro delle azioni, situazione debitoria verso fornitori con blocco dei ricambi, difficoltà nella turnazione di equipaggi e tecnici). Richiama inoltre il principio secondo cui la specificità dell'appello può essere integrata anche dalla riproposizione delle ragioni già svolte in primo grado, se idonea a criticare in modo chiaro la decisione impugnata. I motivi secondo e terzo restano assorbiti.

La decisione

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il secondo e il terzo, cassa la sentenza della Corte d'appello di Roma e rinvia alla medesima Corte, in diversa composizione, per nuovo esame. La cassazione avviene per nullità della sentenza d'appello dovuta a motivazione apparente e per errata declaratoria di inammissibilità del primo motivo di appello. Non decide nel merito sulla validità della risoluzione contrattuale o sulla quantificazione dei danni, rimettendo la causa al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La sentenza deve essere assistita da una motivazione effettiva, intellegibile e non apparente; il sindacato di legittimità copre solo le anomalie che integrano violazione del minimo costituzionale della motivazione.

  • art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4

    La mancanza, apparenza o incomprensibilità della motivazione determina nullità della sentenza.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La motivazione deve esplicitare il percorso logico-giuridico della decisione.

  • art. 360 c.p.c., n. 4

    È il vizio processuale denunciato in cassazione per la nullità della sentenza di merito.

  • art. 342 c.p.c.

    L'appello è specifico se consente di individuare le statuizioni censurate e le ragioni della critica; la specificità può essere soddisfatta anche mediante la riproposizione delle ragioni già svolte in primo grado, purché in chiave critica rispetto alla decisione impugnata.

  • art. 1453 c.c.

    È richiamato nella domanda originaria per la risoluzione del contratto per inadempimento, ma non è oggetto del decisum di legittimità.

  • d.lgs. 231/2002

    È richiamato nella condanna al pagamento degli interessi moratori sulle somme dovute per corrispettivi, ma la Corte di cassazione non entra nel merito di tale statuizione.

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza è nulla quando, pur esistendo materialmente, non consente di comprendere il ragionamento decisorio e si riduce a formule apodittiche o assertive prive di effettivo confronto con le censure e con i fatti decisivi.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato alle anomalie che violano il minimo costituzionale: mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa e incomprensibile.
  • Ai fini della specificità dell'appello, non è necessario introdurre argomenti del tutto nuovi rispetto al primo grado: è sufficiente riproporre le ragioni già dedotte se la critica è puntuale e consente al giudice di comprendere con precisione quali capi della decisione vengono contestati e per quali ragioni.
  • L'omesso esame di fatti storici espressamente richiamati nel provvedimento impugnato o comunque decisivi ai fini della controversia può rendere meramente apparente la motivazione e imporre la cassazione della sentenza.
  • In presenza di una declaratoria di inammissibilità fondata su asserita genericità dell'appello, il giudice deve verificare concretamente il contenuto delle censure e non può limitarsi a formule stereotipate o apodittiche.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieAppello
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullitàRisoluzione del contrattoGiudicato

Testo integrale

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