Cassazione Civile, Ordinanza n. 32067/2021 del 05/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
Un committente aveva affidato lavori di ristrutturazione di un immobile e, ritenendo che le opere non fossero state eseguite a regola d'arte, aveva chiesto la condanna dell'appaltatore e del socio della società appaltatrice al rimborso delle somme quantificate in esito a un accertamento tecnico preventivo. I giudici di merito hanno rigettato la domanda ritenendo maturata la decadenza/prescrizione ex art. 1669 c.c., perché il committente avrebbe avuto conoscenza dei vizi già dal 2009 sulla base di una perizia di parte, mentre la denuncia e l'iniziativa giudiziaria sarebbero state tardive. Con il ricorso per cassazione il committente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 1669 c.c., sostenendo che il termine annuale decorre solo dalla sicura conoscenza dei difetti e delle loro cause, conoscenza che nel caso sarebbe maturata solo con la relazione peritale dell'accertamento tecnico preventivo del 27/11/2011; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente o incoerente, perché la corte d'appello non avrebbe spiegato adeguatamente come dalla perizia del 2009 derivasse la piena consapevolezza della gravità dei vizi e della loro imputabilità; 3) omesso esame di un fatto decisivo, prospettando il medesimo vizio anche ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati congiuntamente i tre motivi. Ha ribadito che, in tema di responsabilità dell'appaltatore ex art. 1669 c.c., il termine annuale per la denuncia decorre dal momento in cui il committente acquisisce un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera, anche tramite una relazione tecnica; non sono sufficienti meri sospetti o anomalie di lieve entità. Ha poi affermato che l'accertamento del momento di tale conoscenza è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e sindacabile solo nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c. Nel caso concreto, la motivazione della corte territoriale è stata ritenuta non apparente né contraddittoria, avendo essa spiegato che la perizia di parte del 3/11/2009 descriveva chiaramente i vizi e ne escludeva la riferibilità al produttore del materiale, ricondurli invece all'esecutore delle lavorazioni. La Cassazione ha quindi dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., condannando il ricorrente alle spese e dando atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1669 c.c.
termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti della costruzione
il termine annuale decorre dal momento in cui il committente acquisisce un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera; la conoscenza può derivare anche da una relazione tecnica.
art. 360 n. 3 c.p.c.
violazione dell'art. 1669 c.c.
utilizzato come parametro di censura per la dedotta violazione della disciplina sostanziale sulla denuncia dei gravi difetti.
art. 360 n. 4 c.p.c.
omessa, incoerente, insussistente e, comunque, apparente motivazione
la motivazione è nulla solo se apparente, incoerente o comunque non percepibile nel suo fondamento logico.
art. 360 n. 5 c.p.c.
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio
il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso, non per il mero omesso esame di elementi istruttori.
art. 360-bis n. 1 c.p.c.
manifesta inammissibilità
il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità e il ricorrente non offre argomenti idonei a mutare l'orientamento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità.
Cass. n. 4622 del 2002
richiamata per il principio secondo cui la conoscenza dei vizi può derivare anche da una consulenza tecnica.
Cass. n. 777 del 2020
richiamata per ribadire che occorre un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e del nesso causale, non meri sospetti.
Cass. SU n. 8053 del 2014
richiamata per il principio per cui non basta lamentare l'omesso esame di elementi istruttori se il fatto storico decisivo è stato comunque considerato dal giudice.
Massime di principio
- In materia di responsabilità dell'appaltatore per gravi difetti dell'opera, la decorrenza del termine annuale per la denuncia ex art. 1669 c.c. richiede che il committente abbia acquisito una conoscenza oggettivamente apprezzabile della gravità dei vizi e della loro riconducibilità causale all'imperfetta esecuzione, anche tramite elaborati tecnici.
- La mera percezione di anomalie, o un sospetto sulla loro origine, non è sufficiente a far decorrere il termine annuale di denuncia previsto dall'art. 1669 c.c.; occorre una consapevolezza tecnica sufficientemente definita.
- L'accertamento del momento in cui il committente ha raggiunto tale conoscenza è un giudizio di fatto riservato al giudice di merito e in cassazione è censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale tipizzato dall'art. 360, n. 5, c.p.c.
- Il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando la motivazione non consenta di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non ricorre se la decisione espone, in modo intelligibile, le ragioni della conclusione raggiunta.
- Il ricorso per cassazione non può fondarsi utilmente sul solo omesso esame di singoli elementi istruttori, se il fatto storico decisivo è stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito.
- Quando la decisione impugnata è conforme all'orientamento consolidato della Corte di cassazione e il ricorrente non offre argomenti seri per mutarlo, il ricorso è manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
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