Sentenza n. 4907/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio dell’Ambasciata d’Italia ad Islamabad rispetto al dovere di ricezione e formalizzazione della domanda di visto di ingresso da parte del ricorrente in possesso di nulla osta per lavoro subordinato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio dell'Ambasciata d’Italia a Islamabad sulla richiesta di appuntamento necessario a ricevere e formalizzare la domanda di visto per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, in possesso di un nulla osta nominativo rilasciato dal competente Sportello Unico per l’Immigrazione, ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad sulla richiesta di fissazione dell’appuntamento necessario alla formalizzazione della domanda di visto di ingresso per lavoro subordinato.
La decisione
Nelle more del giudizio, la sede diplomatica competente ha convocato il ricorrente per l’appuntamento richiesto. Il TAR ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Poiché l’appuntamento è stato accordato soltanto dopo la proposizione del ricorso, il giudice ha applicato il criterio della soccombenza virtuale e ha condannato il MAECI al pagamento delle spese di lite, liquidate in 500 euro, oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato ove versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Prevede il rito per l’azione avverso il silenzio dell’amministrazione; il ricorrente lo ha utilizzato per contestare la mancata fissazione dell’appuntamento necessario alla formalizzazione della domanda di visto.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione adotta un provvedimento pienamente satisfattivo della pretesa azionata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce la base normativa per l’oscuramento delle generalità della parte a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati dal giudice quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando, dopo la proposizione di un ricorso avverso il silenzio, l’amministrazione adotta una condotta pienamente satisfattiva della pretesa azionata, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- La sopravvenuta soddisfazione della pretesa non esclude la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale: se l’amministrazione ha adempiuto soltanto dopo la proposizione del ricorso, le spese possono essere poste a suo carico.
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