Cassazione Penale, Sentenza n. 29332/2023 del 06/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p. per "incolpevole mancata conoscenza" della celebrazione del processo penale che l'aveva vista condannata per cinque tentati furti in supermercati. La ricorrente contestava di non aver ricevuto la citazione a giudizio (decreto di citazione) né il suo difensore di fiducia, mentre erano invece intervenute notifiche durante le indagini e l'elezione di domicilio presso un avvocato. La Corte d'appello aveva rigettato la richiesta ritenendo che la Spera avesse avuto piena contezza del procedimento, anche in ragione dell'elezione di domicilio e delle notifiche durante le indagini, nonché della mancata comunicazione di variazioni di domicilio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando la causa alla Corte d'appello per nuovo esame. La Cassazione ha richiamato e applicato principi delle Sezioni Unite secondo cui la mera elezione di domicilio presso un difensore o la risultanza di notifiche effettuate in fase di indagine non sono di per sé sufficienti a dimostrare la volontaria sottrazione alla conoscenza del processo. È necessario invece accertare l'esistenza di elementi positivi che attestino la volontà di sottrarsi alla vocatio in ius; l'inidoneità del domicilio o la mancata ricezione dell'atto non costituiscono automaticamente tale volontà. Pertanto la decisione di rigetto della Corte d'appello è stata annullata e la Corte d'appello dovrà riesaminare la vicenda alla luce di tali principi.
Norme richiamate
art. 629-bis cod. proc. pen.
Norma che disciplina la rescissione del giudicato per incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo; il rimedio invocato dalla ricorrente per far valere nullità derivanti dall'omessa citazione.
art. 175 cod. proc. pen.
Riferimento alla disciplina della sentenza contumaciale e al termine per la restituzione per proporre impugnazione; la giurisprudenza richiede che la conoscenza dell'accusa sia riferita a provvedimento formale di "vocatio in iudicium" (es. citazione a giudizio).
art. 415-bis cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'avviso di conclusione delle indagini preliminari; la Corte ha precisato che la conoscenza dell'accusa tramite tale avviso non equivale necessariamente alla conoscenza della vocatio in ius.
art. 161 cod. proc. pen.
Previsione sulle modalità di notifica; nel caso concreto la notifica del decreto di citazione effettuata con le regole previste si è rivelata inefficace perché indirizzata al difensore di ufficio con pec inidonea e a domicilio dove la ricorrente risultava sconosciuta.
art. 420-bis cod. proc. pen.
Norma rilevante per il processo in assenza; la giurisprudenza di legittimità sottolinea che la celebrazione in assenza è ammessa solo se vi sia prova della volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento, con accertamento degli elementi di fatto.
art. 162 cod. proc. pen.
Citato nel quadro normativo evocato dalle Sezioni Unite; riguarda profili di rappresentanza e notifica al difensore e viene tenuto in considerazione nella valutazione dell'effettiva instaurazione di un rapporto professionale che possa garantire la conoscenza del processo.
art. 670 cod. proc. pen.
Norma sull'incidente di esecuzione; la Cassazione ricorda che le nullità assolute derivanti dall'omessa citazione dell'imputato o del difensore non possono essere efficacemente dedotte tramite incidente di esecuzione una volta passato in giudicato, ma possono essere fatte valere con la rescissione del giudicato ex art. 629-bis.
Massime di principio
- La mera elezione di domicilio presso un difensore o notifiche correttamente effettuate in fase di indagine non provano automaticamente che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza della vocatio in iudicium o che si sia volontariamente sottratto al processo.
- Per dichiarare legittima la celebrazione del processo in assenza per volontaria sottrazione è necessario un accertamento fattuale che produca elementi positivi della volontà di sottrazione; circostanze come domicilio inidoneo o irreperibilità non sono di per sé sufficienti.
- L'assenza di notifica del decreto di citazione al difensore di fiducia o la notifica a un difensore di ufficio privo di rapporto professionale con l'imputato possono integrare una situazione di incolpevole mancata conoscenza suscettibile di rescissione del giudicato.
- Le nullità assolute derivanti dall'omessa citazione dell'imputato o del suo difensore non sono efficacemente rimediabili tramite incidente di esecuzione dopo il passaggio in giudicato; il rimedio idoneo può essere la richiesta di rescissione ex art. 629-bis c.p.p.
- Il giudice deve valutare caso per caso la sussistenza della volontà di sottrazione, tenendo conto di tutti gli elementi (notifiche effettuate, elezione di domicilio, rapporti con il difensore) e non può basarsi su presunzioni automatiche derivate da inidoneità delle notifiche.
- La parte che ha eletto domicilio ha l'onere di comunicare eventuali variazioni, ma l'inerzia non deve essere trasformata automaticamente in prova di dolosa sottrazione senza ulteriori elementi.
- Se la notifica telematica (PEC) o postale risulta inidonea, ciò può giustificare la mancata conoscenza dell'atto e necessita di valutazione sulla colpa o incolpevolezza della parte destinataria.
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