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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29332/2023 del 06/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p. per "incolpevole mancata conoscenza" della celebrazione del processo penale che l'aveva vista condannata per cinque tentati furti in supermercati. La ricorrente contestava di non aver ricevuto la citazione a giudizio (decreto di citazione) né il suo difensore di fiducia, mentre erano invece intervenute notifiche durante le indagini e l'elezione di domicilio presso un avvocato. La Corte d'appello aveva rigettato la richiesta ritenendo che la Spera avesse avuto piena contezza del procedimento, anche in ragione dell'elezione di domicilio e delle notifiche durante le indagini, nonché della mancata comunicazione di variazioni di domicilio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando la causa alla Corte d'appello per nuovo esame. La Cassazione ha richiamato e applicato principi delle Sezioni Unite secondo cui la mera elezione di domicilio presso un difensore o la risultanza di notifiche effettuate in fase di indagine non sono di per sé sufficienti a dimostrare la volontaria sottrazione alla conoscenza del processo. È necessario invece accertare l'esistenza di elementi positivi che attestino la volontà di sottrarsi alla vocatio in ius; l'inidoneità del domicilio o la mancata ricezione dell'atto non costituiscono automaticamente tale volontà. Pertanto la decisione di rigetto della Corte d'appello è stata annullata e la Corte d'appello dovrà riesaminare la vicenda alla luce di tali principi.

Norme richiamate

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la rescissione del giudicato per incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo; il rimedio invocato dalla ricorrente per far valere nullità derivanti dall'omessa citazione.

  • art. 175 cod. proc. pen.

    Riferimento alla disciplina della sentenza contumaciale e al termine per la restituzione per proporre impugnazione; la giurisprudenza richiede che la conoscenza dell'accusa sia riferita a provvedimento formale di "vocatio in iudicium" (es. citazione a giudizio).

  • art. 415-bis cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'avviso di conclusione delle indagini preliminari; la Corte ha precisato che la conoscenza dell'accusa tramite tale avviso non equivale necessariamente alla conoscenza della vocatio in ius.

  • art. 161 cod. proc. pen.

    Previsione sulle modalità di notifica; nel caso concreto la notifica del decreto di citazione effettuata con le regole previste si è rivelata inefficace perché indirizzata al difensore di ufficio con pec inidonea e a domicilio dove la ricorrente risultava sconosciuta.

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    Norma rilevante per il processo in assenza; la giurisprudenza di legittimità sottolinea che la celebrazione in assenza è ammessa solo se vi sia prova della volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento, con accertamento degli elementi di fatto.

  • art. 162 cod. proc. pen.

    Citato nel quadro normativo evocato dalle Sezioni Unite; riguarda profili di rappresentanza e notifica al difensore e viene tenuto in considerazione nella valutazione dell'effettiva instaurazione di un rapporto professionale che possa garantire la conoscenza del processo.

  • art. 670 cod. proc. pen.

    Norma sull'incidente di esecuzione; la Cassazione ricorda che le nullità assolute derivanti dall'omessa citazione dell'imputato o del difensore non possono essere efficacemente dedotte tramite incidente di esecuzione una volta passato in giudicato, ma possono essere fatte valere con la rescissione del giudicato ex art. 629-bis.

Massime di principio

  • La mera elezione di domicilio presso un difensore o notifiche correttamente effettuate in fase di indagine non provano automaticamente che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza della vocatio in iudicium o che si sia volontariamente sottratto al processo.
  • Per dichiarare legittima la celebrazione del processo in assenza per volontaria sottrazione è necessario un accertamento fattuale che produca elementi positivi della volontà di sottrazione; circostanze come domicilio inidoneo o irreperibilità non sono di per sé sufficienti.
  • L'assenza di notifica del decreto di citazione al difensore di fiducia o la notifica a un difensore di ufficio privo di rapporto professionale con l'imputato possono integrare una situazione di incolpevole mancata conoscenza suscettibile di rescissione del giudicato.
  • Le nullità assolute derivanti dall'omessa citazione dell'imputato o del suo difensore non sono efficacemente rimediabili tramite incidente di esecuzione dopo il passaggio in giudicato; il rimedio idoneo può essere la richiesta di rescissione ex art. 629-bis c.p.p.
  • Il giudice deve valutare caso per caso la sussistenza della volontà di sottrazione, tenendo conto di tutti gli elementi (notifiche effettuate, elezione di domicilio, rapporti con il difensore) e non può basarsi su presunzioni automatiche derivate da inidoneità delle notifiche.
  • La parte che ha eletto domicilio ha l'onere di comunicare eventuali variazioni, ma l'inerzia non deve essere trasformata automaticamente in prova di dolosa sottrazione senza ulteriori elementi.
  • Se la notifica telematica (PEC) o postale risulta inidonea, ciò può giustificare la mancata conoscenza dell'atto e necessita di valutazione sulla colpa o incolpevolezza della parte destinataria.

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