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Sentenza

Sentenza n. 380/2026 - Firenze, Sezione 3

per l'annullamento dell'ordinanza del Comune di Sesto Fiorentino Settore Sviluppo del Territorio, n. 636 del 23.8.2022, notificata alla ricorrente il 14.9.2022, avente a oggetto “interventi eseguiti in difformità dalla norma urbanistica ed in assenza di titolo ordine di demolizione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 196 ed all'art. 201 della L.R.T. n. 65/14, nella parte in cui ordina alla ricorrente, in qualità di proprietaria, di provvedere alla rimozione della roulotte e dell'annessa veranda e alla rimozione del canile e del pollaio e al ripristino dello stato dei luoghi quale terreno vegetale entro il termine di 90 giorni dalla notifica; nonché nella parte in cui avverte che, decorso il termine sopra indicato senza che si sia provveduto ad eseguire la demolizione ordinata, saranno applicate, le sanzioni amministrative pecuniarie nonché la sanzione dell'acquisizione gratuita di diritto al patrimonio del Comune dell'area di sedime.

Giustizia amministrativa202201532

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a una roulotte con veranda, un canile e un pollaio, con avvertimento dell'applicazione di sanzioni pecuniarie e dell'acquisizione gratuita dell'area

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La proprietaria ha impugnato l'ordinanza con cui il Comune le aveva ordinato, quale proprietaria del terreno, la rimozione dei manufatti e il ripristino dello stato dei luoghi. La controversia riguardava anche l'imputabilità alla proprietaria dell'eventuale inottemperanza all'ordine e l'applicabilità delle sanzioni pecuniarie e reali, in assenza della disponibilità materiale dell'area occupata abusivamente. Nel corso del giudizio, il Comune ha chiarito che tali sanzioni nei confronti della proprietà avrebbero operato solo in caso di inottemperanza volontaria, presupponendo la disponibilità del bene; successivamente ha accertato che la proprietaria, non avendo la disponibilità dell'area, non era responsabile di alcun inadempimento volontario. Il Comune ha inoltre ordinato lo sgombero ai soli occupanti abusivi e, dopo l'intervento della forza pubblica, la proprietaria ha potuto procedere alla pulizia dell'area. La ricorrente ha quindi dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, chiedendo tuttavia la condanna del Comune alle spese sul presupposto che gli atti sopravvenuti fossero stati adottati per effetto del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione della ricorrente e degli atti comunali successivi che avevano eliminato l'interesse attuale alla decisione sull'impugnazione. Ha respinto la richiesta di condanna del Comune alle spese. Le spese sono state integralmente compensate, poiché solo dopo l'adozione dell'ordinanza impugnata era emersa l'impossibilità della proprietaria di accedere all'area e, conseguentemente, l'assenza di un'inottemperanza volontaria imputabile alla proprietà.

Norme richiamate

  • art. 196 l.r. Toscana n. 65/2014

    Richiamato nell'ordinanza impugnata quale fondamento dell'ordine di demolizione e ripristino.

  • art. 201 l.r. Toscana n. 65/2014

    Richiamato nell'ordinanza impugnata quale fondamento dell'ordine di demolizione e ripristino.

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    Posto a fondamento della declaratoria di improcedibilità del ricorso.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal TAR tra le disposizioni processuali applicate.

Massime di principio

  • Il ricorso divenuto privo di interesse attuale a seguito di fatti e provvedimenti sopravvenuti deve essere dichiarato improcedibile, quando tali sopravvenienze eliminano l'utilità concreta della decisione sull'atto impugnato.
  • L'inottemperanza a un ordine di demolizione non può essere imputata volontariamente al proprietario che non abbia la disponibilità materiale dell'area; la responsabilità della proprietà presuppone la possibilità effettiva di accedere al bene e di adempiere all'ordine.
  • La compensazione delle spese è giustificata quando l'impossibilità del proprietario di accedere all'area e l'assenza di un'inottemperanza volontaria emergano soltanto successivamente all'adozione dell'ordinanza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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