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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11810/2022 del 30/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente era stata condannata in secondo grado per il reato previsto dall'art. 12 quinquies della L. 7 agosto 1992, n. 356 (ora art. 512-bis c.p.), per aver, in concorso con il marito poi deceduto, attribuito fittiziamente a terzi la titolarità di due terreni durante un procedimento di prevenzione, con lo scopo di eludere provvedimenti ablativi. In cassazione la difesa ha censurato la fondatezza della qualificazione come atto fittizio e la sussistenza del dolo specifico, deducendo mancanza e manifesta illogicità della motivazione (assenza di prova dell'interposizione, rilevanza di una temporanea inerzia dell'intestataria, iscrizione alla Camera di Commercio non concludente) e ha contestato il diniego delle attenuanti generiche in ragione di presunti vizi della sentenza di primo grado e della non sussistenza della recidiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la valutazione di fatto compiuta dalla Corte territoriale (mancanza di concreti atti dominicali da parte della nuova intestataria, coincidenza temporale della donazione con il ricorso del Procuratore generale e dunque consapevolezza della non definitività della decisione favorevole) fosse sorretta da un apparato argomentativo logico e non sindacabile in sede di legittimità. Sull'eccezione relativa alle attenuanti generiche la Corte ha ritenuto il motivo privo di specificità e ha confermato che il giudice può basare il diniego su uno o pochi elementi ritenuti prevalenti (ad esempio i precedenti dell'imputata). Per effetto dell'inammissibilità, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Legge 7 agosto 1992, n. 356, art. 12 quinquies (ora art. 512-bis c.p.)

    art. 12 quinquies L. n. 356/1992; ora art. 512-bis c.p.

    Delimita una fattispecie a forma libera volta a sanzionare l'attribuzione fittizia della titolarità o disponibilità di beni o utilità per eludere norme su misure di prevenzione; elemento essenziale è la consapevole difformità tra titolarità formale e titolarità di fatto con finalità fraudolenta.

  • Codice penale, art. 133

    Prevede le circostanze attenuanti generiche; la loro concessione richiede motivazione positiva se riconosciute, mentre il diniego può essere sorretto anche da un solo elemento ritenuto prevalente.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta condanna alle spese processuali e, se del caso, applicazione di sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.

  • Codice penale, art. 62-bis

    Norma richiamata nei motivi di doglianza relativi alle attenuanti; la Corte ha ritenuto il relativo motivo privo di specificità e ha confermato la correttezza della valutazione dei precedenti ai fini del diniego delle attenuanti.

Massime di principio

  • Per integrare il reato di attribuzione fittizia (art. 12 quinquies / art. 512-bis c.p.) è necessario dimostrare non solo l'intestazione formale a terzi ma anche l'assenza di esercizio effettivo di atti dominicali da parte del nuovo titolare e la presenza di un concreto intento finalizzato a sottrarre il bene a misure ablative; elementi fattuali come lo stato immutato del bene e la mancanza di iniziative amministrative o materiali da parte dell'intestatario formale sono indici rilevanti.
  • Il momento temporale dell'operazione (ad es. donazioni effettuate mentre è pendente un ricorso contro la revoca di una confisca) è un elemento che può rafforzare la valutazione del dolo evasivo.
  • In sede di Cassazione la rivalutazione delle prove di fatto è limitata: il sindacato è circoscritto alla verifica dell'esistenza di un apparato motivazionale logico e coerente; non è consentita una 'rilettura' alternativa delle risultanze di merito.
  • Sul tema delle attenuanti generiche il giudice può motivare il diniego anche sulla base di un solo elemento ritenuto prevalente (ad es. precedenti penali); se riconosce le attenuanti deve fornire motivazione positiva sugli elementi che giustificano la mitigazione.
  • La proposizione di un ricorso inammissibile comporta rischi economici per il ricorrente: condanna alle spese e possibile sanzione pecuniaria (art. 616 c.p.p.), quindi valutare attentamente la fondatezza e la specificità dei motivi prima di impugnare in Cassazione.

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