Ordinanza n. 1916/2026 - Napoli, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale di inefficacia e successivo provvedimento di improcedibilità di una SCIA presentata ai fini della sanatoria di interventi edilizi, nonché mancato riscontro all’istanza di riesame in autotutela
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato i provvedimenti con cui il Comune di Napoli ha dichiarato dapprima l’inefficacia e poi l’improcedibilità della SCIA relativa a interventi edilizi indicati negli atti, deducendo plurimi rilievi di illegittimità e, in particolare, l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto previsto dall’art. 10-bis della legge n. 241/1990. La SCIA risultava presentata ai fini della sanatoria degli interventi descritti. È stata inoltre contestata l’inerzia dell’amministrazione rispetto a una richiesta di riesame in autotutela. La società ha domandato la sospensione cautelare degli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare. In base alla cognizione sommaria propria della fase cautelare, ha ritenuto che il ricorso non fosse manifestamente infondato quanto alla censura relativa all’omessa comunicazione del preavviso di rigetto, poiché la SCIA era stata presentata ai fini della sanatoria degli interventi. Ha inoltre ritenuto che gli interessi della ricorrente potessero essere adeguatamente tutelati mediante la sospensione degli atti impugnati e il contestuale ordine al Comune di procedere al riesame, previa necessaria attivazione del contraddittorio procedimentale. La trattazione di merito è stata fissata alla seconda udienza pubblica di marzo 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
Nella fase cautelare, l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto è stata ritenuta potenzialmente lesiva del contraddittorio procedimentale in relazione a una SCIA presentata ai fini della sanatoria di interventi edilizi.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base normativa della tutela cautelare richiesta e concessa dal TAR.
Massime di principio
- Quando una segnalazione certificata è presentata ai fini della sanatoria di interventi edilizi e l’amministrazione intende adottare un provvedimento negativo sulla relativa istanza, l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto può integrare, almeno in sede cautelare, un vizio rilevante per la mancata attivazione del contraddittorio procedimentale.
- In presenza di un provvedimento negativo adottato senza il necessario contraddittorio procedimentale, il giudice amministrativo può sospenderne gli effetti e ordinare all’amministrazione il riesame della posizione, imponendo la previa riattivazione del confronto procedimentale con l’interessato.
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