Circolare n. 25 del 19/06/2012
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare raccoglie numerosi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate su temi eterogenei: detrazione del 36% per ristrutturazioni, regole IVA e spesometro, studi di settore, regime fiscale di vantaggio, reddito d’impresa, società di comodo, controlli bancari, nuovo accertamento sintetico, sanzioni e contenzioso tributario. I chiarimenti precisano ambito applicativo, trasferimento delle detrazioni, modalità di comunicazione, limiti ai poteri accertativi, riporto delle perdite e rapporti tra istituti deflattivi e processuali, con richiami a norme e decorrenze specifiche.
Risposte a quesiti della stampa specializzata su detrazioni, IVA, studi di settore, accertamenti e contenzioso
Risposte a quesiti posti dalla stampa specializzata
La circolare raccoglie e coordina numerosi chiarimenti interpretativi su istituti tributari di recente evoluzione o oggetto di incertezze applicative. Le risposte dell’Agenzia riguardano detrazioni per ristrutturazioni edilizie, IVA e spesometro, studi di settore, regime fiscale di vantaggio, reddito d’impresa, società di comodo, controlli bancari, accertamento sintetico, sanzioni e contenzioso.
Detrazione del 36% per recupero edilizio
In materia di detrazione del 36% per interventi di recupero del patrimonio edilizio, l’Agenzia conferma che ai fini del controllo restano valide le disposizioni del provvedimento direttoriale del 2 novembre 2011. I contribuenti devono conservare ed esibire, se richieste, le ricevute di pagamento dell’ICI se dovuta, mentre nel provvedimento non viene richiamato l’obbligo di conservare le dichiarazioni ICI. La verifica interessa solo il soggetto che fruisce della detrazione quando coincida anche con il soggetto tenuto al versamento dell’imposta.
Quanto al trasferimento della detrazione residua, viene chiarito che l’art. 16-bis, comma 8, del TUIR si applica alle ipotesi di cessione dell’unità immobiliare oggetto degli interventi. La nozione di “vendita” va letta in senso ampio, includendo anche i trasferimenti a titolo gratuito, come la donazione, e anche la permuta, per la quale operano le norme sulla vendita in quanto compatibili. In caso di trasferimento a titolo gratuito le parti possono stabilire che la detrazione resti in capo al donante. Inoltre, dal 17 settembre 2011, in caso di vendita dell’immobile, è possibile mantenere il beneficio in capo al venditore se l’atto contiene un espresso accordo tra le parti; in mancanza di accordo la detrazione si trasferisce all’acquirente.
La circolare precisa anche il caso di cessione di quota dell’immobile: la detrazione residua si trasferisce al cessionario solo se, per effetto della cessione pro-quota, questi diventa proprietario esclusivo del bene. Se invece la cessione non determina il consolidamento integrale del diritto di proprietà in capo all’acquirente, le quote residue restano al cedente.
IVA: rimborso, revoca e comunicazioni spesometro
Sotto il profilo IVA, l’Agenzia affronta innanzitutto il tema dell’aliquota media ai fini del rimborso. Ribadisce che, per l’impresa utilizzatrice di beni in leasing, i canoni di locazione finanziaria possono essere computati nel calcolo dell’aliquota media. La ragione è che il bene acquistato dalla società di leasing e concesso in locazione finanziaria è ammortizzabile solo in capo alla concedente, mentre l’utilizzatore non può far valere il presupposto del rimborso fondato sull’acquisto di beni ammortizzabili.
Per la revoca della richiesta di rimborso IVA, la circolare chiarisce che, dal 1° febbraio 2011, il rimborso dell’eccedenza IVA annuale non si chiede più con il modello VR, ma solo nella dichiarazione annuale IVA attraverso il Quadro VR. Se il contribuente intende revocare la richiesta di rimborso e utilizzare il credito in detrazione o compensazione, può presentare una dichiarazione integrativa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, modificando il Quadro VX. Questa soluzione viene ricondotta anche alle indicazioni del provvedimento direttoriale del 28 gennaio 2011 sulla rettifica della somma richiesta a rimborso.
Con riferimento allo spesometro, la circolare interviene su diverse fattispecie. Per le operazioni esenti effettuate in regime di dispensa ex art. 36-bis del DPR n. 633/1972, la data da indicare nel tracciato è quella di registrazione dell’operazione, oppure, se manca l’obbligo di registrazione, la data prevista dall’art. 6 del medesimo decreto. Per il regime del margine globale, si ritiene corretto comunicare l’intero corrispettivo percepito per ciascuna operazione, senza distinzione tra parte imponibile, non imponibile o fuori campo, in quanto l’operazione è nel suo complesso rilevante ai fini IVA; tale criterio vale sia per le cessioni di beni usati sia per gli acquisti effettuati da soggetti passivi oltre soglia.
Per gli acquisti pagati con carta di credito o debito, l’obbligo di comunicazione compete all’operatore finanziario che ha emesso la carta utilizzata. La soglia applicabile per l’operatore finanziario è di 3.600 euro. Nel caso di operazioni collegate contrattualmente, l’operatore finanziario non essendo in grado di verificare tali collegamenti sulla base dell’estratto conto, deve comunicare solo le operazioni non inferiori alla soglia di 3.600 euro.
Studi di settore e limiti ai poteri accertativi
La circolare conferma la portata generale delle misure premiali previste dall’art. 10 del D.L. n. 201/2011 per tutti i contribuenti soggetti agli studi di settore. Non si tratta quindi di un beneficio limitato ai contribuenti aderenti al regime semplificato richiamato dalla norma, ma di una disposizione applicabile all’intero sistema degli studi di settore.
Quanto alla franchigia dell’accertamento sintetico, l’Agenzia esclude che l’aumento da un quinto a un terzo si applichi ai soci di società trasparenti: il beneficio riguarda soltanto i contribuenti direttamente soggetti al regime di accertamento fondato sugli studi di settore, nei cui confronti operano i limiti ai poteri accertativi e la disciplina dell’accertamento sintetico.
Sul requisito della congruità anche per l’anno precedente, viene chiarito che la modifica introdotta dal D.L. n. 138/2011 ha natura procedimentale e si applica anche alle rettifiche relative ai periodi d’imposta fino al 2010 ancora accertabili. Il successivo D.L. n. 201/2011 ha poi abrogato il comma 4-bis con effetto per le dichiarazioni relative all’annualità 2011 e successive.
Regime fiscale di vantaggio
Con riferimento al regime fiscale di vantaggio ex art. 27 del D.L. n. 98/2011, l’Agenzia precisa che il requisito del non avere esercitato nei tre anni precedenti attività artistica, professionale o d’impresa deve essere verificato con riferimento al periodo di effettivo svolgimento dell’attività precedente e non in base ai tre periodi d’imposta. La valutazione va quindi fatta sulla durata reale dell’attività cessata, con rilevanza del concreto lasso temporale intercorrente prima della nuova apertura.
Reddito d’impresa, beni concessi in godimento e perdite IRES
In materia di reddito d’impresa, la circolare si sofferma sui beni concessi in godimento a soci e amministratori. La concessione in uso di un’autovettura ad un amministratore/socio che sia anche dipendente della società costituisce un fringe benefit e non rientra nella fattispecie di reddito diverso di cui all’art. 67, comma 1, lett. h-ter, TUIR, restando soggetta alla disciplina dell’art. 51 TUIR.
Per i beni concessi in godimento tramite società fiduciaria o trust, il soggetto da indicare nella comunicazione è il fiduciante o il disponente, poiché si tratta sostanzialmente di una detenzione indiretta della partecipazione. La comunicazione riguarda anche i finanziamenti e i versamenti dei soci: essi vanno segnalati per l’intero ammontare, indipendentemente dal fatto che siano strumentali all’acquisizione di beni poi concessi in godimento. In prima applicazione, devono essere comunicati sia quelli effettuati nel periodo d’imposta 2011 sia quelli pregressi, se ancora in essere nel periodo d’imposta in corso al 17 settembre 2011.
La nozione di “valore di mercato” del diritto di godimento coincide con il valore normale ex art. 9, comma 3, TUIR, cioè il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni e servizi della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza.
Sul versante della deduzione IRAP relativa al costo del personale, la circolare afferma che la deduzione analitica introdotta dal D.L. n. 201/2011 si applica anche ai compensi degli amministratori e dei collaboratori coordinati e continuativi, purché tali compensi siano assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50 TUIR. Restano esclusi i compensi che remunerano prestazioni rientranti nell’oggetto dell’arte o professione ex art. 53 TUIR, in quanto in tal caso il costo è già integralmente deducibile ai fini IRAP per la società che lo sostiene.
Infine, in tema di riporto delle perdite IRES, viene confermato che il limite dell’80% al reddito imponibile non si applica alle perdite dei primi tre periodi d’imposta, purché riferite ad una nuova attività produttiva, mentre per le perdite successive vale il nuovo tetto dell’80% senza limite temporale quinquennale. In mancanza di una regola di priorità, il contribuente può scegliere se utilizzare prima le perdite dei primi tre esercizi o quelle successive; in ogni caso il limite dell’80% va calcolato sul reddito imponibile lordo, prima dell’utilizzo delle perdite dei primi tre periodi.
Società di comodo e società in perdita sistematica
Per le società non operative, l’Agenzia chiarisce che operano congiuntamente due vincoli: il limite generale dell’80% sulle perdite pregresse e il limite specifico che consente l’utilizzo delle perdite solo sulla parte di reddito eccedente il reddito minimo presunto. Il reddito imponibile su cui calcolare l’80% è l’intero reddito imponibile del periodo. Nell’esempio fornito, su un reddito di 70 e un reddito minimo di 30, la società può compensare perdite fino a 40, dichiarando come imponibile il reddito minimo di 30, con perdita residua riportabile pari a 60.
Per le società in perdita sistematica, la disciplina si applica solo in presenza di almeno tre periodi d’imposta di osservazione. Le società con anzianità inferiore a tre periodi non sono dunque coinvolte dalla nuova disciplina, fermo restando che possono rientrare nella disciplina ordinaria delle società di comodo se ne ricorrono i presupposti.
Controlli bancari
La circolare non fornisce regole operative immediate sull’accesso all’archivio dei rapporti finanziari, ma rinvia a un provvedimento direttoriale che dovrà disciplinare modalità di comunicazione, misure di sicurezza tecniche e organizzative e criteri di elaborazione delle liste selettive dei contribuenti a maggior rischio di evasione. Le questioni sollevate potranno quindi trovare risposta nelle future istruzioni dell’Agenzia.
Nuovo accertamento sintetico
In relazione al nuovo accertamento sintetico, l’Agenzia conferma che deve essere assunto il reddito reale finanziario disponibile, che può differire dal reddito dichiarato per ragioni fiscali. L’adeguamento va valutato caso per caso dall’Ufficio sia nel corso del contraddittorio sia in sede di eventuale atto di accertamento, tenendo conto della fattispecie concreta e delle capacità di spesa effettive del contribuente.
Quanto alla soglia che consente l’accertamento, la determinazione sintetica è ammessa quando il reddito complessivo accertabile eccede di almeno un quinto il reddito dichiarato. Il calcolo va effettuato sul reddito dichiarato e non sul maggior reddito accertabile. Nell’esempio richiamato, un reddito accertabile di 100 mila euro rispetto a 82 mila dichiarati integra la condizione di legge.
Notifica degli atti, misure cautelari e sanzioni
La notifica per posta degli atti tributari, compresi gli accertamenti esecutivi, resta legittima se effettuata direttamente dagli uffici finanziari ai sensi della legge n. 890/1982. La scelta della forma di notifica deve essere effettuata tenendo conto di celerità, efficacia ed economicità, senza escludere in via generale il ricorso alla posta.
In tema di misure cautelari, l’Agenzia distingue tra strumenti aventi finalità diverse ma non alternative: le misure cautelari ex art. 22 del D.Lgs. n. 472/1997 servono a preservare il patrimonio del debitore, mentre l’iscrizione a ruolo straordinario o l’affidamento straordinario consentono la riscossione coattiva. I due strumenti possono quindi coesistere e le misure cautelari possono essere attivate immediatamente dopo la notifica dell’avviso di accertamento, o anche prima sulla base del processo verbale di constatazione.
Sulle sanzioni collegate al tributo, la circolare chiarisce che la definizione agevolata di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 472/1997 resta possibile anche quando l’accertamento con adesione si conclude negativamente. Il contribuente può quindi beneficiare del pagamento di un terzo della sanzione, purché il versamento avvenga entro il termine per la proposizione del ricorso.
Contenzioso tributario, mediazione e recupero spese legali
Nel contenzioso tributario, la legittimazione passiva dipende dalla natura del vizio dedotto: si agisce contro la Direzione regionale o provinciale dell’Agenzia quando si contestano vizi dell’attività impositiva, mentre il ricorso va proposto contro l’Agente della riscossione per i vizi relativi all’attività successiva alla consegna del ruolo. L’art. 39 del D.Lgs. n. 112/1999 regola inoltre i rapporti interni tra ente impositore e agente della riscossione nelle liti promosse contro quest’ultimo.
Quanto alla mediazione fiscale obbligatoria, la circolare evidenzia che l’art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992 introduce per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro una fase preventiva di 90 giorni volta a definire la lite senza ricorso al giudice. La mediazione si applica a tutti gli atti impugnabili, compresi i dinieghi di rimborso, e richiede una decisione motivata dell’Agenzia sull’istanza del contribuente o la formulazione di una proposta di mediazione. La finalità è anticipare il contraddittorio, ridurre il contenzioso e incentivare una valutazione amministrativa fondata su sostenibilità della pretesa, incertezza della questione ed economicità dell’azione amministrativa.
Infine, sul recupero delle spese legali, viene spiegato che il processo tributario segue il principio per cui la parte soccombente rimborsa le spese liquidate in sentenza e che, in assenza di una disciplina specifica, si applicano le norme del codice di procedura civile compatibili. La distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. è ritenuta applicabile anche al processo tributario, con conseguente possibilità che il pagamento sia effettuato direttamente in favore del difensore della parte vittoriosa, ove ne ricorrano i presupposti. Le spese sono esigibili dall’ente impositore o dall’agente della riscossione solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza.
Punti principali
Detrazione del 36% e trasferimento del beneficio
Vengono confermati gli obblighi di conservazione e esibizione delle ricevute ICI se dovuta ai fini del controllo sulla detrazione per recupero edilizio, mentre non rilevano le dichiarazioni ICI richiamate nel quesito. Sul trasferimento della detrazione, la circolare chiarisce che la nozione di "vendita" comprende anche cessioni a titolo gratuito e permute; in caso di donazione le parti possono stabilire che il beneficio resti al donante. Dal 17 settembre 2011, in caso di vendita, l’accordo espresso può mantenere la detrazione in capo al venditore, altrimenti la detrazione passa all’acquirente. In ipotesi di cessione di quota, la detrazione residua si trasferisce solo se il cessionario diventa proprietario esclusivo dell’immobile; se la proprietà non si consolida integralmente, il bonus residuo resta al cedente.
IVA: rimborso, revoca e spesometro
Per il rimborso IVA relativo all’aliquota media, l’utilizzatore di un bene in leasing può computare i canoni nel calcolo dell’aliquota media, poiché il bene è ammortizzabile solo in capo alla società concedente. Quanto alla revoca della richiesta di rimborso IVA, è possibile rettificare la dichiarazione presentando un’integrativa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, variando il Quadro VX per indicare il credito come detrazione o compensazione. In materia di spesometro, per le operazioni esenti in regime di dispensa la data da indicare è quella di registrazione, oppure, in assenza di obbligo di registrazione, la data di cui all’art. 6 del DPR n. 633/1972. Per il regime del margine globale, va comunicato l’intero corrispettivo percepito per ciascuna operazione, anche negli acquisti effettuati da soggetti passivi IVA oltre soglia. Per i pagamenti con carta di credito o debito, l’obbligo di comunicazione grava sull’operatore finanziario, con soglia di 3.600 euro, e per gli acquisti collegati contrattualmente si comunicano solo le operazioni non inferiori a tale soglia, poiché l’operatore non può verificare gli eventuali collegamenti tra contratti.
Studi di settore e limiti agli accertamenti
Le misure premiali previste dall’art. 10 del D.L. n. 201/2011 si applicano a tutti i contribuenti soggetti agli studi di settore, avendo portata generale. La franchigia dell’accertamento sintetico alzata da un quinto a un terzo non vale per i soci di società trasparenti, ma solo per i contribuenti direttamente soggetti al regime degli studi di settore nei confronti dei quali si applica l’accertamento sintetico. Inoltre, il requisito della congruità anche per l’anno precedente opera con natura procedimentale e si applica anche alle annualità ancora accertabili fino al 2010, mentre la norma abrogativa del D.L. n. 201/2011 vale per le dichiarazioni 2011 e successive.
Regime fiscale di vantaggio ex art. 27 D.L. n. 98/2011
Per accedere al regime di vantaggio, il contribuente non deve aver esercitato nei tre anni precedenti attività artistica, professionale o d’impresa. L’Agenzia chiarisce che il riferimento non è ai tre periodi d’imposta, ma al periodo di effettivo svolgimento dell’attività precedente. La verifica va quindi fatta in concreto sul lasso temporale di esercizio dell’attività cessata.
Reddito d’impresa: beni in godimento, comunicazioni e riporto perdite
La concessione in uso di un’autovettura ad amministratore/socio che sia anche dipendente configura un fringe benefit e non rientra nell’art. 67, comma 1, lett. h-ter, restando soggetta alla disciplina dell’art. 51 TUIR. Per i beni concessi in godimento a soci tramite società fiduciaria o trust, il soggetto da comunicare è il fiduciante o il disponente, in quanto si tratta di detenzione indiretta della partecipazione. I finanziamenti e versamenti dei soci vanno comunicati per l’intero ammontare, indipendentemente dal loro collegamento con l’acquisizione dei beni poi concessi in godimento; in prima applicazione vanno comunicati anche quelli pregressi ancora in essere nel periodo d’imposta in corso al 17 settembre 2011. La nozione di "valore di mercato" del bene concesso in godimento corrisponde al valore normale ex art. 9 TUIR. In tema di deduzione IRAP relativa al costo del personale, il beneficio spetta anche per oneri relativi ad amministratori e collaboratori coordinati e continuativi, purché i compensi rientrino nell’art. 50 TUIR e non riguardino prestazioni riconducibili all’arte o professione. Sul riporto perdite IRES, le perdite dei primi tre esercizi possono essere compensate integralmente se riferite a una nuova attività produttiva; per le perdite successive opera il limite dell’80% del reddito imponibile, calcolato sul reddito lordo prima dell’utilizzo delle perdite dei primi tre esercizi, senza un ordine obbligatorio di priorità tra perdite "speciali" e ordinarie.
Società di comodo e società in perdita sistematica
Per le società non operative si applicano cumulativamente il limite generale dell’80% al riporto delle perdite e il limite specifico che consente l’utilizzo solo sulla parte di reddito eccedente il reddito minimo presunto. Il reddito imponibile di riferimento per il calcolo dell’80% è quello complessivo del periodo. Per le società che risultano in perdita per tre periodi d’imposta consecutivi, la disciplina delle società in perdita sistematica non si applica se manca un’anzianità di almeno tre periodi d’imposta; resta però possibile l’applicazione della disciplina ordinaria delle società di comodo qualora ne ricorrano i presupposti.
Controlli bancari e selezione dei contribuenti
L’accesso all’archivio dei rapporti finanziari e alle relative specifiche sezioni sarà disciplinato da un provvedimento direttoriale che dovrà definire modalità di comunicazione, misure di sicurezza e criteri per l’elaborazione delle liste selettive dei contribuenti a maggior rischio di evasione. La circolare rinvia quindi a future istruzioni operative, non essendo ancora dettate le regole puntuali di accesso.
Nuovo accertamento sintetico
In sede di accertamento sintetico va considerato il reddito reale finanziario disponibile, che può divergere dal reddito fiscale dichiarato, ad esempio per effetto di plusvalenze tassate per competenza o rateizzate. La valutazione dell’eventuale adeguamento al reddito effettivo è rimessa all’Ufficio caso per caso anche in presenza di spese rilevanti, come acquisto di immobili o autovetture effettuati fuori dall’attività d’impresa o di lavoro autonomo. Inoltre, per l’attivazione dell’accertamento sintetico il maggior reddito accertabile deve eccedere di almeno un quinto il reddito dichiarato, e il calcolo della soglia va effettuato sul reddito dichiarato stesso; nell’esempio riportato, 100 mila euro di reddito accertabile rispetto a 82 mila dichiarati rendono l’accertamento ammissibile.
Accertamento, riscossione e sanzioni
La notifica per posta degli atti tributari, compresi gli avvisi di accertamento esecutivi, resta ammessa direttamente da parte degli uffici finanziari ai sensi della legge n. 890/1982, nel rispetto delle modalità previste. La scelta tra le diverse forme di notifica deve tenere conto di celerità, efficacia ed economicità. Misure cautelari e riscossione coattiva non sono istituti alternativi: le prime servono a preservare il patrimonio del debitore e possono essere adottate anche prima della riscossione coattiva, mentre iscrizione a ruolo straordinario e affidamento straordinario consentono la riscossione diretta da parte dell’agente della riscossione. In tema di sanzioni collegate al tributo, la definizione agevolata con pagamento di un terzo resta possibile anche se l’accertamento si è chiuso negativamente in adesione, purché il pagamento avvenga entro il termine per proporre ricorso.
Contenzioso tributario, mediazione e spese legali
I rapporti tra Agenzia delle Entrate e agenti della riscossione nel giudizio tributario dipendono dal tipo di vizio contestato: si ricorre contro l’Agenzia per i vizi dell’attività impositiva, contro l’agente della riscossione per i vizi successivi alla consegna del ruolo. La mediazione fiscale obbligatoria ex art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992 è descritta come una fase preventiva di 90 giorni, applicabile alle controversie di valore non superiore a 20.000 euro e riferita a tutti gli atti impugnabili, compresi i dinieghi di rimborso; l’Agenzia deve esaminare l’istanza e decidere motivatamente o formulare una proposta. Quanto alle spese legali, in caso di condanna alle spese del giudizio il pagamento va normalmente alla parte vittoriosa, salvo ricorrano i presupposti per la distrazione in favore del difensore ex art. 93 c.p.c., istituto ritenuto applicabile anche al processo tributario. La parte soccombente deve rifondere le spese solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza che le liquida.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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