Circolare n. 27 del 21/06/2012
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce il trattamento ai fini dell’imposta di registro di alcuni atti e provvedimenti: decreti di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti e del concordato fallimentare con terzo assuntore; atti patrimoniali nell’ambito di separazione e divorzio, anche in favore dei figli e connessi alle agevolazioni "prima casa"; cessione di area non edificabile collegata a un diritto di cubatura su altra area. Il documento applica, in più casi, il criterio nominalistico e il principio di alternatività IVA/Registro, distinguendo tra imposta fissa e proporzionale a seconda della natura dell’atto e dei suoi effetti traslativi.
Quesiti in materia di imposta di registro su omologazioni, separazione/divorzio e diritti di cubatura
Risposte a quesiti in materia di imposta di registro
La circolare fornisce chiarimenti interpretativi su fattispecie eterogenee in materia di imposta di registro, con l’obiettivo di assicurare uniformità applicativa sul territorio nazionale. I temi trattati riguardano principalmente gli effetti fiscali di atti giudiziari di omologazione, gli accordi patrimoniali in sede di crisi familiare e la tassazione di operazioni immobiliari connesse a diritti edificatori.
Omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti
Per il decreto di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti disciplinato dall’art. 182-bis della legge fallimentare, la circolare applica il criterio nominalistico già utilizzato per il concordato preventivo. Ne consegue che il provvedimento rientra nell’art. 8, lettera g), della Tariffa, parte prima, allegata al TUR, come atto di omologazione, con applicazione dell’imposta di registro in misura fissa pari a 168 euro.
La circolare richiama il precedente orientamento sull’omologa del concordato preventivo e lo allinea alla giurisprudenza di legittimità, che valorizza la natura formale dell’atto di omologa. Tuttavia, viene precisato che, se l’accordo di ristrutturazione contiene trasferimenti o costituzioni di diritti reali su immobili, unità da diporto o altri beni e diritti reali, il decreto di omologazione assume rilievo traslativo e ricade nell’art. 8, lettera a), della Tariffa, con imposizione proporzionale.
Concordato fallimentare con terzo assuntore
In presenza di un concordato fallimentare con intervento del terzo assuntore, la circolare distingue nettamente questa ipotesi dal concordato con garanzia o con cessione di beni. Qui l’omologa produce effetti immediatamente traslativi, poiché il terzo assuntore si obbliga a soddisfare i crediti concorsuali e, in cambio, acquisisce l’attivo fallimentare. Per tale ragione il decreto è tassato in misura proporzionale ai sensi dell’art. 8, lettera a), TUR.
È inoltre richiamato il principio di alternatività IVA/registro: se il trasferimento riguarda operazioni soggette a IVA, l’imposta di registro si applica in misura fissa. Ai fini della base imponibile, la circolare considera unitarie e necessariamente connesse la cessione dell’attivo e l’accollo delle obbligazioni concordatarie, richiamando l’art. 21, secondo comma, TUR, secondo cui l’atto si tassa in base alla disposizione più onerosa.
Per alcune componenti dell’attivo ceduto vengono fornite indicazioni specifiche:
- i crediti pro-soluto e pro-solvendo, non aventi causa di finanziamento, sono trattati come cessioni di crediti non soggette a IVA e scontano il registro allo 0,50%;
- anche i crediti verso l’Erario sono tassati allo 0,50% sul relativo ammontare;
- i depositi bancari sono assimilati alla cessione di credito e scontano l’aliquota dello 0,50%;
- la cessione della titolarità di azioni giudiziarie pendenti della massa fallimentare è considerata meramente strumentale, poiché ha a oggetto il diritto controverso e non comporta cessione anticipata dei beni cui le azioni si riferiscono.
Disposizioni patrimoniali in favore dei figli negli accordi di separazione e divorzio
La circolare affronta il caso degli atti di trasferimento in favore dei figli effettuati nell’ambito di accordi di separazione o divorzio. L’art. 19 della legge n. 74/1987 prevede l’esenzione dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa per tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi ai procedimenti di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Richiamando la giurisprudenza costituzionale e di Cassazione, la circolare chiarisce che l’esenzione non riguarda soltanto gli accordi direttamente tra i coniugi, ma può estendersi anche alle disposizioni negoziali in favore dei figli, purché tali disposizioni siano inserite in accordi di separazione o divorzio omologati e il loro carattere funzionale e indispensabile alla regolazione della crisi coniugale risulti espressamente dal testo.
Trasferimenti della casa coniugale e agevolazione "prima casa"
Quanto alla decadenza dall’agevolazione "prima casa", la circolare affronta due ipotesi.
Nel primo caso, se uno dei coniugi trasferisce all’altro, prima del decorso del quinquennio dall’acquisto, la propria quota della casa coniugale in esecuzione di un accordo di separazione o divorzio, la decadenza è esclusa. Il trasferimento, infatti, è attratto nell’esenzione dell’art. 19 della legge n. 74/1987, essendo un atto relativo al procedimento di separazione o cessazione degli effetti civili del matrimonio. La circolare precisa inoltre che, in tale situazione, il cedente non è tenuto ad acquistare un nuovo immobile per evitare la decadenza.
Nel secondo caso, se l’accordo omologato prevede la vendita dell’immobile a terzi e la rinuncia di uno dei coniugi al ricavato in favore dell’altro, la decadenza può ugualmente essere esclusa solo se il coniuge che incassa l’intero prezzo riacquista, entro un anno dalla vendita, un altro immobile da adibire ad abitazione principale. Il coniuge che rinuncia al prezzo non realizza infatti alcun arricchimento e non è tenuto al riacquisto; l’onere resta invece in capo al coniuge che percepisce il corrispettivo.
Cessione di area non edificabile e diritto di cubatura
L’ultima parte della circolare riguarda il trasferimento tra società di un’area gravata da vincolo di inedificabilità assoluta, effettuato in vista del successivo riconoscimento, da parte del Comune, di un diritto di cubatura su altra area ubicata in diverso comprensorio urbano. La disciplina richiamata è quella dell’art. 36, comma 2, del DL n. 223/2006 e dell’art. 2, terzo comma, lettera c), del DPR n. 633/1972.
La circolare precisa che, ai fini fiscali, occorre distinguere tra:
- la parte del corrispettivo riferibile alla cessione del terreno non suscettibile di utilizzazione edificatoria, soggetta a registro all’8%;
- la parte riferibile alla futura cubatura nella nuova localizzazione, che rientra nel campo di applicazione dell’IVA e sconta l’aliquota ordinaria del 21%.
Se il contratto non consente di separare le due componenti del corrispettivo, l’intera operazione è assoggettata a imposta di registro nella misura ordinaria dell’8%.
Indicazione finale
La circolare conclude richiamando le Direzioni regionali a vigilare sulla puntuale osservanza dei principi enunciati da parte delle strutture dipendenti, confermando che i chiarimenti forniti costituiscono indirizzo uniforme per l’amministrazione finanziaria.
Punti principali
Omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti
Il decreto di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.f. è ricondotto, ai fini del registro, alla lettera g) dell’art. 8 della Tariffa, parte prima, del TUR, che prevede l’imposta in misura fissa per gli atti di omologazione. La soluzione segue l’orientamento giurisprudenziale già richiamato per il concordato preventivo. Resta tuttavia ferma l’imposizione proporzionale se l’accordo, e quindi il decreto di omologazione, costituisce titolo per il trasferimento o la costituzione di diritti reali su immobili, unità da diporto o altri beni e diritti reali, caso in cui opera l’art. 8, lettera a), della Tariffa.
Concordato fallimentare con terzo assuntore
Nel concordato fallimentare con intervento del terzo assuntore, il decreto di omologa produce effetti immediatamente traslativi e va assoggettato a imposta di registro proporzionale, poiché vale come atto traslativo della proprietà dei beni a favore dell’assuntore, ai sensi dell’art. 8, lettera a), TUR. Se l’atto riguarda operazioni soggette a IVA, si applica invece l’imposta di registro in misura fissa per il principio di alternatività IVA/registro. La circolare considera unitarie e inscindibili la cessione dell’attivo e l’accollo delle obbligazioni concordatarie, richiamando l’art. 21, secondo comma, TUR; perciò l’imposta si determina avendo riguardo alla disposizione più onerosa. Per i crediti verso l’Erario e i depositi bancari si applica l’aliquota dello 0,50%; le cessioni di azioni giudiziarie pendenti sono ritenute strumentali e fuori dall’ambito dell’art. 8, lettera a).
Disposizioni patrimoniali in favore dei figli negli accordi di separazione e divorzio
L’esenzione dell’art. 19 della legge n. 74/1987 si applica non solo agli atti tra coniugi, ma anche alle disposizioni patrimoniali a favore dei figli, purché siano inserite in accordi di separazione o divorzio e il testo omologato dal tribunale le qualifichi espressamente come elementi funzionali e indispensabili alla definizione della crisi coniugale. La circolare valorizza la giurisprudenza costituzionale e di legittimità che estende il beneficio a tutti gli atti relativi al procedimento, inclusi quelli con effetti favorevoli ai figli.
Trasferimenti della casa coniugale e agevolazione "prima casa"
Se uno dei coniugi trasferisce all’altro, in esecuzione di accordi di separazione o divorzio, la propria quota dell’immobile acquistato con i benefici "prima casa" prima del decorso di cinque anni, la decadenza dall’agevolazione è esclusa per effetto dell’esenzione ex art. 19 legge n. 74/1987. La circolare ritiene che il medesimo esito si applichi anche nel caso in cui l’immobile sia venduto a terzi e il ricavato sia attribuito integralmente all’altro coniuge: in tal caso, però, la mancata decadenza per il coniuge beneficiario del prezzo resta subordinata al riacquisto, entro un anno, di un nuovo immobile da adibire ad abitazione principale. Il coniuge che cede non è tenuto al riacquisto per evitare la decadenza.
Cessione di area non edificabile e diritti di cubatura
Per la cessione di un’area gravata da vincolo di inedificabilità assoluta, collegata alla successiva attribuzione di un diritto di cubatura su altra area, il trattamento fiscale dipende dalla possibilità di distinguere il corrispettivo tra due componenti. Se il prezzo è scindibile, la parte riferibile al terreno non edificabile è soggetta a registro all’8%, mentre la parte riferibile alla futura cubatura nella nuova localizzazione rientra nell’IVA con aliquota ordinaria del 21%. Se il corrispettivo non è distinto, l’intera operazione è assoggettata a imposta di registro all’8%.
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