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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14871/2023 del 07/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la decisione di merito relativa a ricettazione: 1) censura sulla qualità e sufficienza degli elementi indiziari e sulla motivazione che avrebbe ritenuto dimostrata la responsabilità dell'imputato; 2) censura per la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art.131-bis c.p.), con la doglianza che la Corte di appello ha ritenuto ostativi i precedenti penali senza indicarne qualità e data e senza dimostrare che configurino delinquenza abituale, professionale o per tendenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo (vizi di motivazione riproposizione delle stesse argomentazioni già respinte senza confronto specifico) e ha ritenuto fondato il secondo motivo: ha affermato che la sola presenza di precedenti penali, non specificati e non qualificati come abituali/professionali/per tendenza né come ripetuti della stessa indole, non può di per sé impedire l'applicazione dell'art.131-bis. Di conseguenza la sentenza impugnata è annullata limitatamente alla valutazione relativa all'applicabilità dell'art.131-bis c.p. e rinviata per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino; per il resto il ricorso è dichiarato inammissibile e resta confermata la responsabilità per ricettazione così come qualificata dalla Corte territoriale.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen., quarto comma

    La Corte di appello aveva riconosciuto l'attenuante della tenuità del fatto della ricettazione in ragione del modesto valore delle cose rinvenute (chiavi e carta di circolazione).

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto: può essere esclusa dall'applicazione solo se dalla motivazione emerge che i precedenti o la condotta rendono l'imputato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ovvero se vi sono più reati della stessa indole; la mera presenza di precedenti non è di per sé ostativa.

  • art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.

    Riguarda i vizi di motivazione. La Cassazione valuta anche l'ammissibilità dei motivi fondati su presunte lacune logiche: motivi che si limitano a ripetere argomentazioni già esaminate senza un confronto puntuale con la motivazione sono inammissibili.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limita la materia impugnabile in cassazione ai motivi indicati; i motivi devono essere correlati e specifici rispetto alla decisione impugnata.

Massime di principio

  • La detenzione di cose provento di reato in locali nella materiale e giuridica disponibilità dell'imputato è elemento idoneo, se adeguatamente motivato, a fondare la responsabilità per ricettazione; l'elemento psicologico può assumere la forma del dolo eventuale quando l'agente, rappresentandosi l'eventualità dell'origine illecita, agisce comunque.
  • Per l'applicazione dell'art.131-bis c.p. non è sufficiente menzionare precedenti penali: il giudice deve indicare qualità, tempi e valore ostativo dei precedenti, dimostrando che configurano delinquenza abituale/professionale/per tendenza o la reiterazione di reati della stessa indole.
  • In Cassazione i motivi devono confrontarsi concretamente con la motivazione impugnata; la mera riproposizione di argomentazioni già svolte in sede di merito senza specifico confronto con le ragioni del giudice rende i motivi inammissibili.
  • Se la Corte d'appello omette o elabora in modo erroneo la valutazione comparata dei parametri di cui all'art.131-bis (gravità del fatto, grado di colpevolezza, personalità dell'agente, precedenti), la Cassazione può annullare e rinviare solo su quel punto, lasciando impregiudicata la qualificazione del fatto se adeguatamente motivate le altre parti della decisione.
  • In situazioni simili, il difensore dovrebbe: a) ottenere che il giudice del merito specifichi e motivi eventuali precedenti considerati ostativi (data, natura, rilevanza), b) articolare in cassazione un confronto puntuale con i passaggi motivazionali contestati, evitando repliche generiche.

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