Cassazione Penale, Sentenza n. 14871/2023 del 07/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la decisione di merito relativa a ricettazione: 1) censura sulla qualità e sufficienza degli elementi indiziari e sulla motivazione che avrebbe ritenuto dimostrata la responsabilità dell'imputato; 2) censura per la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art.131-bis c.p.), con la doglianza che la Corte di appello ha ritenuto ostativi i precedenti penali senza indicarne qualità e data e senza dimostrare che configurino delinquenza abituale, professionale o per tendenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo (vizi di motivazione riproposizione delle stesse argomentazioni già respinte senza confronto specifico) e ha ritenuto fondato il secondo motivo: ha affermato che la sola presenza di precedenti penali, non specificati e non qualificati come abituali/professionali/per tendenza né come ripetuti della stessa indole, non può di per sé impedire l'applicazione dell'art.131-bis. Di conseguenza la sentenza impugnata è annullata limitatamente alla valutazione relativa all'applicabilità dell'art.131-bis c.p. e rinviata per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino; per il resto il ricorso è dichiarato inammissibile e resta confermata la responsabilità per ricettazione così come qualificata dalla Corte territoriale.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen., quarto comma
La Corte di appello aveva riconosciuto l'attenuante della tenuità del fatto della ricettazione in ragione del modesto valore delle cose rinvenute (chiavi e carta di circolazione).
art. 131-bis cod. pen.
Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto: può essere esclusa dall'applicazione solo se dalla motivazione emerge che i precedenti o la condotta rendono l'imputato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ovvero se vi sono più reati della stessa indole; la mera presenza di precedenti non è di per sé ostativa.
art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.
Riguarda i vizi di motivazione. La Cassazione valuta anche l'ammissibilità dei motivi fondati su presunte lacune logiche: motivi che si limitano a ripetere argomentazioni già esaminate senza un confronto puntuale con la motivazione sono inammissibili.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limita la materia impugnabile in cassazione ai motivi indicati; i motivi devono essere correlati e specifici rispetto alla decisione impugnata.
Massime di principio
- La detenzione di cose provento di reato in locali nella materiale e giuridica disponibilità dell'imputato è elemento idoneo, se adeguatamente motivato, a fondare la responsabilità per ricettazione; l'elemento psicologico può assumere la forma del dolo eventuale quando l'agente, rappresentandosi l'eventualità dell'origine illecita, agisce comunque.
- Per l'applicazione dell'art.131-bis c.p. non è sufficiente menzionare precedenti penali: il giudice deve indicare qualità, tempi e valore ostativo dei precedenti, dimostrando che configurano delinquenza abituale/professionale/per tendenza o la reiterazione di reati della stessa indole.
- In Cassazione i motivi devono confrontarsi concretamente con la motivazione impugnata; la mera riproposizione di argomentazioni già svolte in sede di merito senza specifico confronto con le ragioni del giudice rende i motivi inammissibili.
- Se la Corte d'appello omette o elabora in modo erroneo la valutazione comparata dei parametri di cui all'art.131-bis (gravità del fatto, grado di colpevolezza, personalità dell'agente, precedenti), la Cassazione può annullare e rinviare solo su quel punto, lasciando impregiudicata la qualificazione del fatto se adeguatamente motivate le altre parti della decisione.
- In situazioni simili, il difensore dovrebbe: a) ottenere che il giudice del merito specifichi e motivi eventuali precedenti considerati ostativi (data, natura, rilevanza), b) articolare in cassazione un confronto puntuale con i passaggi motivazionali contestati, evitando repliche generiche.
Testo integrale
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