Ordinanza n. 3141/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Marche, Sez. II, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro gli atti della procedura di affidamento relativa alla procedura CIG B7D0C123DB
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa concorrente ha proposto appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a. contro l’ordinanza del TAR Marche che aveva negato la sospensione cautelare degli atti della procedura di affidamento. Il TAR aveva escluso la sussistenza del periculum in mora, valorizzando la possibilità di subentro e la durata dell’appalto, pari a 48 mesi prorogabili. L’appellante ha prospettato un rischio di danno, ma non ha specificamente dimostrato che esso presentasse i caratteri della gravità e dell’irreparabilità. Il testo non indica ulteriori motivi di merito, che sono rimasti assorbiti.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, condividendo la valutazione del TAR sull’insussistenza del periculum in mora. In particolare, ha rilevato che l’appellante non aveva confutato in modo specifico la motivazione del primo giudice né allegato un danno effettivamente grave e irreparabile. Tale carenza ha reso superflua ogni valutazione sui profili di fumus boni iuris e sul merito delle censure, dichiarati assorbiti. Le spese di lite sono state compensate in ragione della particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell’appello cautelare; l’appello è stato respinto per insussistenza del periculum in mora e per mancata specifica confutazione della motivazione cautelare del TAR.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare amministrativo, la concessione della misura presuppone l’allegazione e la dimostrazione di un danno grave e irreparabile; la mera prospettazione di un rischio di danno non è sufficiente.
- La possibilità di ottenere il subentro e la durata residua o prevista del contratto possono escludere il periculum in mora, quando rendano non irreparabile il pregiudizio derivante dall’esecuzione dell’affidamento.
- L’appello cautelare deve confrontarsi specificamente con la motivazione dell’ordinanza impugnata; la mancata confutazione puntuale della valutazione negativa sul periculum consente di confermare il rigetto senza esaminare i profili di merito.
- Quando difetta il periculum in mora, il giudice cautelare può assorbire ogni valutazione sul fumus boni iuris e sulle censure di merito.
Come è indicizzato
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