Ordinanza n. 805/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 REG2025 -OMISSIS-25.11.2025 emesso dal Direttore Generale per il Personale Militare e notificato in data 28.11.25; - dell'atto di disposizione dell'inchiesta formale e di nomina dell'Ufficiale Inquirente n. M_D AB05933 REG2025 -OMISSIS-10.07.2025, nella parte in cui elenca gli addebiti per il Col. -OMISSIS-; - dell'atto di contestazione degli addebiti dell'Ufficiale Inquirente n. M_D A0AD369 REG2025 -OMISSIS-29-07-2025 e degli atti dell'inchiesta formale presupposti e connessi, nella parte in cui sono confluiti nel provvedimento finale per la determinazione della sanzione disciplinare; - nonché per quanto occorra, degli atti richiamati nel decreto impugnato (ivi inclusi gli atti di Ucoseva), nella parte in cui sono stati posti a presupposto di fondatezza dell'addebito disciplinare; - nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, anteriori e successivi, anche di estremi ignoti; e condanna del Ministero della Difesa al reintegro del ricorrente al lavoro e nell'incarico ricoperto sino al 27.11.25, nonché al pagamento integrale delle retribuzioni e di ogni altro compenso ed emolumento, comunque denominati, relativi al periodo decorrente dal 28.11.25 sino alla effettiva reintegra.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto dirigenziale recante l'irrogazione di una sanzione disciplinare, unitamente agli atti dell'inchiesta formale e della contestazione degli addebiti
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto dirigenziale del Direttore Generale per il Personale Militare, nonché gli atti presupposti dell'inchiesta formale, della nomina dell'Ufficiale Inquirente e della contestazione degli addebiti, nella parte relativa agli addebiti disciplinari confluiti nel provvedimento finale. Ha chiesto anche la reintegrazione nel lavoro e nell'incarico precedentemente ricoperto e il pagamento delle retribuzioni e degli altri emolumenti relativi al periodo successivo alla cessazione dal servizio o dall'incarico. In sede cautelare, il ricorrente ha domandato la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i singoli vizi di legittimità dedotti, ma evidenzia la complessità e delicatezza della fattispecie, la considerevole massa documentale, anche tecnica, e la necessità di approfondimenti potenzialmente implicanti acquisizioni tecniche.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Ha ritenuto che la documentazione prodotta dalle parti imponesse approfondite valutazioni su una vicenda particolarmente complessa e delicata, con possibili profili tecnici, non compatibili con la cognizione sommaria propria della fase cautelare. Ha inoltre rilevato che la sanzione disciplinare risultava ormai scontata, sicché la mera sospensione degli effetti del provvedimento non avrebbe soddisfatto l'interesse del ricorrente: la tutela richiesta presuppone infatti l'accertamento, nel merito, dell'insussistenza dei presupposti della sanzione. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della natura della controversia.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari nel processo amministrativo; l'istanza è stata respinta in ragione dell'incompatibilità degli approfondimenti necessari con la fase cautelare e dell'inidoneità della sospensione a soddisfare l'interesse dedotto.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando la decisione cautelare richiede l'esame approfondito di una documentazione considerevole e di profili tecnici tali da rendere necessari ulteriori accertamenti, la controversia può essere ritenuta non compatibile con la cognizione sommaria propria della fase cautelare.
- La sospensione cautelare non è idonea a soddisfare l'interesse del destinatario di una sanzione disciplinare già interamente eseguita o scontata quando la tutela effettiva presuppone l'accertamento nel merito dell'insussistenza dei presupposti della sanzione, anziché la mera inibizione dei suoi effetti.
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