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Sentenza

Sentenza n. 14568/2026 - Roma, Sezione 3

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro n. 4040/2024, pubblicata il 5 aprile 2024, resa all’esito del giudizio iscritto al r.g.n. 34446/2023.

Giustizia amministrativa202605217

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale Civile di Roma che riconosceva il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. deducendo l'inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza civile passata in giudicato, notificata all'amministrazione, con la quale era stato riconosciuto il diritto a tre benefici annuali di euro 500,00 ciascuno tramite la Carta elettronica del docente, per un valore complessivo di euro 1.500,00. Il ricorrente ha chiesto che fosse ordinata l'integrale esecuzione del giudicato. Il Ministero si è costituito depositando una memoria di pura forma, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull'avvenuta esecuzione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha accertato che la sentenza civile era passata in giudicato, era stata notificata nelle forme prescritte e che era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 per l'esecuzione delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione. In presenza dell'inadempimento allegato dal ricorrente e dell'assenza di contestazioni o chiarimenti da parte del Ministero, il giudice ha ritenuto provata la pretesa esecutiva, richiamando i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore. Ha precisato che, in sede di ottemperanza, non sono sindacabili i presupposti della pretesa già riconosciuta dal giudicato. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della pronuncia. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli 60 giorni decorrenti dalla scadenza del termine concesso all'amministrazione, previa richiesta del ricorrente. Non è stata applicata, allo stato, alcuna penalità di mora, salva la possibilità di disporla in caso di persistente inottemperanza. Il TAR ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV del Ministero, in relazione alla persistente inerzia amministrativa, e ha condannato il Ministero al pagamento di euro 800,00 per spese di lite, oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997 e modificato dall'art. 44, comma 3, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo è stato ritenuto necessario prima di procedere esecutivamente nei confronti dell'amministrazione per l'adempimento dell'obbligazione riconosciuta nel giudicato.

  • art. 1 l. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico della Carta elettronica del docente, già riconosciuto al ricorrente dalla sentenza civile oggetto di ottemperanza.

  • art. 30 d.lgs. 165/2001

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente che il ricorrente alleghi il giudicato favorevole, la sua notificazione, il decorso del termine legalmente previsto e l'inadempimento dell'amministrazione; in assenza di specifiche contestazioni o chiarimenti dell'amministrazione, la pretesa esecutiva può essere accolta secondo i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
  • Il giudice dell'ottemperanza deve dare attuazione al contenuto precettivo del giudicato e non può rimettere in discussione i presupposti della pretesa sostanziale già definitivamente accertata nel titolo da eseguire.
  • Quando l'amministrazione non esegue il giudicato entro il termine assegnato, il giudice può nominare preventivamente un commissario ad acta, individuando l'organo competente e fissando il termine per l'esecuzione sostitutiva previa richiesta della parte interessata.
  • La penalità di mora non deve essere applicata automaticamente nel giudizio di ottemperanza, potendo essere disposta successivamente qualora persista l'inottemperanza oltre i termini assegnati dal giudice.
  • La persistente inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione di obblighi pecuniari già riconosciuti e di giudicati può giustificare la trasmissione della pronuncia agli organi di controllo e alla Procura regionale della Corte dei conti per le valutazioni di competenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoSopravvenuta carenza di interesse

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