Cassazione Civile, Ordinanza n. 16371/2022 del 20/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente di riscossione)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario una cartella di pagamento per tributi erariali non versati, per l'importo complessivo di euro 19.310,00. La CTP aveva accolto il ricorso e annullato la cartella. L'ente di riscossione aveva quindi proposto appello; la CTR lo aveva dichiarato inammissibile perché l'ente si era difeso mediante un avvocato del libero foro. Con il ricorso per cassazione l'ente ha dedotto, da un lato, la violazione delle norme che disciplinano la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e, dall'altro, la violazione delle norme sul rilievo del difetto di procura e sulla concessione di un termine per regolarizzare il mandato alle liti, sostenendo che l'appello non potesse essere dichiarato inammissibile per il solo fatto del patrocinio da parte di un avvocato esterno.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, assorbendo il secondo. Richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite, ha osservato che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione può avvalersi, nei casi previsti, dell'Avvocatura dello Stato oppure di avvocati del libero foro nelle controversie rientranti nell'attività di riscossione e, in particolare, nelle liti innanzi alle Commissioni tributarie secondo il protocollo d'intesa richiamato. Di conseguenza, la declaratoria di inammissibilità dell'appello per il solo fatto della difesa affidata a un legale del libero foro è stata cassata. La causa è stata rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 11 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato quale norma sulla rappresentanza e difesa in giudizio nel processo tributario, ma non ritenuto ostativo alla difesa dell'ente mediante avvocato del libero foro nelle controversie indicate.
art. 12 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato insieme alle norme sulla difesa tecnica nel processo tributario, senza escludere la possibilità per l'ente di ricorrere a un difensore esterno nei casi consentiti.
art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Invocato come disposizione relativa alla difesa dell'ente nel contenzioso tributario.
art. 1 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193
Richiamato in relazione all'organizzazione e al funzionamento dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e alla disciplina del suo patrocinio.
art. 4-novies d.l. 30 aprile 2019, n. 34
Richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi sulla legittimità della difesa affidata al libero foro.
art. 182 c.p.c.
Invocato per sostenere che, ove vi fosse stato un vizio del mandato, la CTR avrebbe dovuto concedere un termine per la regolarizzazione.
art. 43 R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611
Richiamato nel principio delle Sezioni Unite: nei casi speciali e con delibera motivata può essere conferito il patrocinio secondo le previsioni applicabili.
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
Richiamati nel principio delle Sezioni Unite come parametri da rispettare quando l'ente si avvale di avvocati del libero foro.
Protocollo d'intesa tra Avvocatura dello Stato e Agenzia delle Entrate-Riscossione n. 36437 del 5 luglio 2017
Interpretato nel senso che, per il contenzioso afferente l'attività di riscossione, l'ente può stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro iscritti nell'elenco, nelle controversie relative alle liti innanzi alle Commissioni tributarie.
Massime di principio
- La scelta dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione di stare in giudizio mediante avvocato del libero foro è legittima, nei limiti previsti dalla convenzione con l'Avvocatura dello Stato e dagli atti generali applicabili, nelle controversie rientranti nell'attività di riscossione e nelle liti avanti alle Commissioni tributarie.
- Quando la difesa dell'ente sia affidata all'una o all'altra forma di patrocinio nei casi consentiti, la sussistenza del relativo presupposto legale si presume implicitamente e non richiede specifica allegazione o prova, neppure nel giudizio di legittimità.
- Non può dichiararsi inammissibile l'impugnazione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione per il solo fatto che la difesa sia stata svolta da un avvocato del libero foro, se l'ipotesi rientra tra quelle consentite dalla disciplina convenzionale e normativa.
- La questione sull'eventuale regolarizzazione del mandato alle liti resta assorbita quando venga riconosciuta la legittimità originaria della scelta del difensore.
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