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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20386/2022 del 25/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso contestava la sentenza d'appello che aveva confermato le condanne per rapina aggravata dall'uso di un'arma e per furto aggravato. Le censure del difensore: 1) non sussiste rapina perché l'imputato non avrebbe usato violenza o minacce ma soltanto tentato di mendicare; 2) non sussisteva l'aggravante dell'uso dell'arma perché la pistola poteva essere un giocattolo; 3) il furto non poteva essere aggravato perché l'autovettura era stata lasciata con sportello aperto e chiavi inserite, in stato di abbandono (quindi furto semplice procedibile a querela), con conseguente applicazione dell'art. 129 c.p.p.; 4) errore nell'esclusione della diminuzione di pena per il rito deflattivo, nell'applicazione dei criteri di determinazione della pena ex art. 133 c.p. e nella contestazione della recidiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e mera reiterazione delle censure già proposte in appello, senza un confronto puntuale con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte ha ritenuto che le conclusioni di appello fossero riprodotte con tecnica 'copia-incolla' e non avessero confutato le argomentazioni motivazionali dell'appello. In particolare la Corte d'appello aveva motivato: le testimonianze indicavano condotta minacciosa (uomo travisato con pistola che chiedeva denaro), la teste aveva creduto che il rapinatore potesse sparare (funzione intimidatrice), lo stato dell'auto non escludeva l'affidamento alla pubblica fede e non era stata presentata richiesta di rito abbreviato in fase pre-processuale. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e ad una somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625 c.p., n.7 (aggravanti del furto)

    La Corte d'appello e la Cassazione hanno ritenuto che le circostanze non escludevano l'affidamento del bene alla pubblica fede e dunque l'aggravante potesse essere applicata; il fatto che l'auto avesse le chiavi inserite non bastava, di per sé, a dimostrare lo stato di abbandono e a escludere l'aggravante.

  • art. 129 c.p.p.

    La norma che disciplina l'azione penale per reati procedibili a querela è stata valutata dalla Corte: la difesa non ha dimostrato che il fatto ricadesse nei limiti della perseguibilità a querela tale da impedire il prosieguo del processo; pertanto l'assenza di querela non è stata ritenuta decisiva.

  • artt. 581 e 591 c.p.p. (requisiti di motivazione del ricorso per cassazione)

    La Corte ha applicato il principio consolidato secondo cui il ricorso per cassazione deve indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni doglianza e confrontarsi con le argomentazioni della decisione impugnata; la mera ripetizione delle censure di appello senza confutazione puntuale rende il ricorso inammissibile per genericità.

  • art. 133 c.p. (criteri di determinazione della pena)

    La Corte ha ritenuto non provata l'erronea applicazione dei criteri di determinazione della pena, giudicando motivata la quantificazione della pena e la contestazione della recidiva.

  • art. 616 c.p.p. (condanna alle spese e ammenda per ricorso inammissibile)

    In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di € 3.000,00 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • Per configurare la rapina è sufficiente che la condotta determini, nella vittima, un convincimento fondato di trovarsi in pericolo: anche una pistola apparentemente non vera può svolgere funzione intimidatrice se la vittima la percepisce come reale.
  • In cassazione non è permesso riproporre semplicemente, senza confutarle, le argomentazioni già formulate in appello: il ricorso deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della decisione impugnata, altrimenti è inammissibile per genericità.
  • Lo stato apparente di 'abbandono' di un bene (es. auto con chiavi inserite) non esclude automaticamente l'aggravante prevista per il furto; occorre valutare complessivamente l'affidamento alla pubblica fede e le circostanze del caso.
  • Questioni procedurali o di sconto di pena (es. riconoscimento di riti deflattivi o applicazione di diminuenti) devono essere tempestivamente e specificamente dedotte e motivate; eccezioni tardive o non dettagliante rischiano di essere respinte.
  • Un ricorso mal predisposto o meramente reiterativo può comportare la condanna alle spese e sanzioni economiche (Cassa delle ammende): valutare il merito e la forma prima di proporre cassazione.

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