Cassazione Civile, Ordinanza n. 17750/2025 del 01/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La contribuente impugnava due avvisi di accertamento sintetico emessi per gli anni d'imposta 2006 e 2007 sulla base del redditometro, fondati sulla spesa per incrementi patrimoniali relativi all'acquisto, nel 2008, delle quote di una s.r.l. per euro 564.465,36. I giudici di merito avevano rigettato i ricorsi, ritenendo non provata la simulazione dell'acquisto e imputando la spesa alla contribuente in base all'atto notarile. In cassazione la ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che l'Ufficio dovesse provare l'effettivo sostenimento della spesa e che tale esborso non fosse stato da lei sostenuto, anche alla luce di un p.v.c. della Guardia di finanza; 2) violazione della stessa norma per avere la CTR imputato la spesa a soggetto diverso da quello che l'aveva effettivamente sostenuta, cioè una società, almeno per l'acconto; 3) violazione dell'art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973 per insussistenza dello scostamento tra reddito dichiarato e reddito accertabile per il 2006 e, dunque, per mancanza del biennio richiesto dalla norma, assumendo che solo il saldo del 2008 fosse a lei imputabile.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi non denunciassero una violazione di legge in senso proprio, ma una contestazione della ricostruzione della fattispecie concreta e della valutazione delle prove, quindi non scrutinabile come vizio ex art. 360, n. 3, c.p.c. Il terzo motivo è stato ritenuto a sua volta inammissibile perché dipendente dall'accoglimento della diversa ricostruzione fattuale prospettata nei primi due. La Corte ha inoltre escluso la riqualificazione del vizio come omesso esame di fatto decisivo, sia per la presenza di una doppia conforme di merito, sia perché l'appello era stato depositato dopo l'11 settembre 2012, con conseguente operatività dell'art. 348-ter c.p.c. La ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973
La norma è richiamata come base dell'accertamento sintetico fondato sugli incrementi patrimoniali e sul rapporto tra spese sostenute e reddito dichiarato; la Corte non entra nel merito applicativo perché reputa inammissibili le censure, che miravano a contestare la ricostruzione del fatto e non l'interpretazione della disposizione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il vizio di violazione di legge è configurabile solo quando si contesti l'erronea ricognizione della fattispecie astratta prevista dalla norma, non quando si censuri la valutazione delle risultanze di causa o la ricostruzione del fatto concreto.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La Corte esclude la possibilità di riqualificare le doglianze come omesso esame di fatto decisivo, in presenza di una doppia decisione conforme di merito e del regime limitativo introdotto dall'art. 348-ter c.p.c.
art. 348-ter c.p.c.
Si applica agli appelli depositati dall'11 settembre 2012 in poi e, in caso di doppia conforme, preclude il ricorso per cassazione per vizio di motivazione/omesso esame nei limiti previsti dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La deduzione di violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. è ammissibile solo se investe l'interpretazione della norma astratta; quando la censura mira a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove, il motivo è inammissibile o comunque non riconducibile a tale vizio.
- Se una doglianza dipende logicamente dall'accoglimento di una precedente ricostruzione fattuale contestata e non ammessa, il motivo successivo resta inammissibile per derivazione.
- In presenza di doppia conforme di merito e per appelli soggetti all'art. 348-ter c.p.c., non è proponibile in cassazione il vizio motivazionale nei limiti dell'omesso esame di fatti decisivi, salvo specifica indicazione delle divergenze tra le decisioni di merito.
- Nel giudizio sull'accertamento sintetico basato su incrementi patrimoniali, la censura che mira a spostare su terzi la titolarità economica della spesa richiede un diverso apprezzamento del fatto e non può essere veicolata come semplice violazione di legge.
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