Cassazione Penale, Sentenza n. 11604/2024 del 20/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Roma che ha confermato il sequestro preventivo disposto dal GIP di Velletri nei suoi confronti per presunte violazioni degli artt. 110 c.p. e 10-quater, comma 2, del d.lgs. n. 74/2000: si contesta la competenza territoriale di Velletri, rilevando che le compensazioni contestate sarebbero state eseguite tramite l'invio telematico di modelli F24 dallo studio di Lanciano, per cui la competente sarebbe la procura/autorità di Lanciano e non quella veliterna. Il ricorrente sostiene che la connessione fattuale addotta dal giudice del riesame per radicare la competenza a Velletri sarebbe solo un'ipotesi priva di riscontri concreti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale del riesame che, ai fini della competenza territoriale, ha applicato i principi di connessione tra procedimenti (art. 12 e art. 16 c.p.p.) e ha motivatamente ritenuto che i reati contestati fossero finalisticamente connessi: la "creazione" di crediti IVA inesistenti da parte di terzi era finalizzata al loro utilizzo fraudolento in compensazione, producendo quindi un collegamento teleologico tra i reati. La Corte ha inoltre affermato che non è necessario l'identità degli autori tra reato "mezzo" e reato "fine" per far sorgere la connessione. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Norma richiamata nella imputazione per concorso di persone nel reato; citata come parte della fattispecie oggetto di indagine.
art. 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74/2000
Norma contestata al ricorrente per l'utilizzo in compensazione di crediti IVA inesistenti; la Corte ne prende atto come parte della contestazione a carico dell'amministratore della società.
art. 3 d.lgs. n. 74/2000
Norma contestata ai "creatori" dei crediti fittizi; la sua maggiore gravità rispetto all'art. 10-quater giustifica, ai fini della connessione, l'attrazione della competenza del reato più grave.
art. 8 cod. proc. pen.
Richiamato come regola generale per determinare la competenza per territorio, cui va aggiunta l'applicazione delle regole speciali per i procedimenti connessi.
art. 12 cod. proc. pen.
Indica le ipotesi che giustificano la connessione tra procedimenti; richiamata la lettera c) (reati commessi per eseguire o occultare altri) quale base della connessione rilevata.
art. 16 cod. proc. pen.
Stabilisce che il giudice competente per il reato più grave attrae alla sua competenza i reati connessi; norma usata per giustificare lo spostamento della competenza a Velletri.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna alle spese e alla somma a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato.
Massime di principio
- La competenza territoriale può essere attratta dal giudice competente per il reato più grave quando sussista connessione finalistica tra reati (art. 12 e 16 c.p.p.), anche se gli autori non sono gli stessi.
- Non occorre che l'autore del reato "mezzo" sia lo stesso autore del reato "fine": è sufficiente che l'autore del mezzo abbia avuto presente l'oggettiva direzione della propria condotta verso la commissione o l'occultamento dell'altro reato.
- La mera indicazione del luogo materiale dal quale sono stati inviati atti telematici (es. modelli F24) non esclude di per sé l'attrazione della competenza da parte di un altro foro quando sussistano ragioni di connessione e di maggiore gravità del reato altrui.
- Per impugnare con successo la competenza territoriale occorre portare argomentazioni fattuali e giuridiche convincenti; ipotesi generiche o non comprovate difficilmente sortiscono effetto in sede di legittimità.
- In materia di misure cautelari reali il giudice valuta il fumus delicti e il pericolo nel ritardo; la Corte di Cassazione sindaca la valutazione soltanto per vizi di legge o manifesta illogicità, non per rivalutazione piena del merito.
- La presentazione di un ricorso manifestamente infondato può comportare la condanna alle spese e a somme a titolo di ammenda ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto valutare attentamente le prospettazioni giuridiche prima di proporre ricorso.
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