Cassazione Civile, Ordinanza n. 17151/2026 del 31/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla notifica di una cartella esattoriale con cui il concessionario della riscossione chiedeva a un imprenditore individuale il pagamento di una somma corrispondente al rimborso di contributi pubblici precedentemente erogati nell'ambito di un programma di agevolazioni regionali per investimenti. Il destinatario della cartella proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c., sostenendo in via preliminare la necessità di sospendere il giudizio in attesa della definizione di un diverso processo già pendente sulla legittimità del provvedimento di revoca del contributo; nel merito deduceva che le irregolarità contestate erano mere violazioni formali e non giustificavano la revoca. In appello lamentava, inoltre, l'omessa pronuncia sulla richiesta di sospensione e contestava che gli addebiti potessero fondare la revoca, sostenendo che gli obblighi del beneficiario sarebbero sorti solo dal momento di effettiva concessione del finanziamento. Con il ricorso per cassazione proponeva tre motivi: (1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla sospensione del processo; (2) violazione degli artt. 111 Cost. e 295 c.p.c. per mancata sospensione necessaria del giudizio, assumendo che il giudizio presupposto sull'an della pretesa creditoria fosse antecedente logico della causa di opposizione; (3) omesso esame di fatti decisivi ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., in particolare il momento di presentazione della domanda e quello di concessione del contributo, deducendo che solo dal provvedimento di concessione sarebbero derivati gli obblighi poi asseritamente violati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non sussisteva omessa pronuncia: la mancata adozione di un provvedimento ordinatorio, come la sospensione necessaria del processo, non integra violazione dell'art. 112 c.p.c. Ha dichiarato conseguentemente inammissibile anche il secondo motivo. Ha poi ritenuto inammissibile il terzo motivo perché il giudizio d'appello, essendo stato introdotto nel 2014 e avendo confermato integralmente la decisione di primo grado, ricadeva nel regime della c.d. doppia conforme che preclude il ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c., salvo specifica indicazione delle diverse rationes di fatto delle due decisioni, non fornita dal ricorrente. La Corte ha inoltre osservato che la motivazione della sentenza impugnata era giuridicamente corretta e non presentava anomalie motivazionali rilevanti. Non sono state liquidate spese per mancata difesa delle parti intimate; è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Il dovere di pronunciare su tutta la domanda riguarda le istanze dirette a ottenere una decisione sul diritto sostanziale dedotto, non anche i provvedimenti ordinatori come la sospensione del processo.
art. 111 Cost.
Richiamato insieme all'art. 295 c.p.c. per sostenere la necessità della sospensione del giudizio, ma la censura è stata respinta.
art. 295 c.p.c.
La sospensione necessaria non era denunciabile come omessa pronuncia; il motivo è stato dichiarato inammissibile.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È stato invocato per i primi due motivi, ma la Corte ha escluso il vizio dedotto.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
L'omesso esame di fatti decisivi non è deducibile in presenza di doppia conforme, salvo specifica indicazione delle diverse ragioni di fatto delle due decisioni.
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
In caso di sentenza d'appello che conferma integralmente quella di primo grado, il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile nei limiti previsti dalla norma.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Sono stati ravvisati i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis
Richiamato come parametro dell'importo ulteriore dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non è configurabile quando il giudice non adotti un provvedimento di natura ordinatoria, come la sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c.
- La sospensione necessaria del giudizio per pregiudizialità non può essere fatta valere come omissione di pronuncia sul merito, poiché attiene alla gestione del processo e non alla decisione sulla domanda sostanziale.
- Nel regime della doppia conforme, il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base della sentenza di primo grado e di quella d'appello.
- La censura di vizio motivazionale non può fondarsi sul solo dissenso rispetto alla valutazione delle risultanze istruttorie quando la motivazione della sentenza impugnata è logicamente e giuridicamente coerente.
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