Cassazione Penale, Sentenza n. 46383/2023 del 16/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Firenze che aveva rigettato il riesame: 1) censura per totale assenza di motivazione in relazione al sequestro preventivo finalizzato alla confisca (art.125 c.3 c.p.p.); 2) censura per nullità dell'udienza in sua assenza perché la richiesta di comparizione personale è stata formulata dopo il ricorso ma prima dell'udienza, a seguito di trasferimento del detenuto nel circondario; 3) contestazione della valutazione del pericolo di recidiva e di fuga, ritenute fondate su elementi datati o apodittici (richiama artt.274, 309 e 127 c.p.p.); 4) contestazione della sproporzione della custodia cautelare rispetto a misure meno afflittive e delle considerazioni sul pericolo di reiterazione, compreso l'ipotizzato uso di mezzi telematici e la possibile mitigazione del rischio con il ritiro dei documenti di espatrio.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo generico e, comunque, ha ritenuto che il Tribunale avesse esaminato la sussistenza del fumus per il sequestro preventivo, basandosi su intercettazioni e documentazione che comprovavano il fittizio rapporto di lavoro e l'erogazione di somme corrispondenti a stipendi fittizi e indebitamente percepiti dall'INPS. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la richiesta di comparizione personale doveva essere inserita nel corpo dell'istanza di riesame per imporre la traduzione del detenuto indipendentemente dal luogo di detenzione, secondo le modifiche introdotte dalla L. n.47/2015 e la giurisprudenza consolidata; pertanto il rigetto era corretto. Terzo e quarto motivo sono stati giudicati generici; la Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale del riesame che ha confermato l'attualità del pericolo di reiterazione e di fuga in ragione del gravissimo quadro indiziario (associazione a delinquere per narcotraffico, rilevanti quantitativi di stupefacenti, uso di documenti falsi, disponibilità e legami con Londra, ruolo professionale e gestione di molte società) e ha ritenuto proporzionata la custodia cautelare in carcere. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 125 cod. proc. pen.
Il vizio di motivazione deve essere specificamente dedotto; la Corte ha ritenuto che, nonostante l'eccezione sulla forma, il Tribunale avesse adeguatamente motivato la sussistenza del fumus per il sequestro preventivo in relazione alle prove acquisite
art. 309 cod. proc. pen.
commi 8 e 8-bis (e riferimento alla riforma L. n. 47/2015)
La richiesta di comparizione personale deve essere inserita nel corpo dell'istanza di riesame per imporre la traduzione del detenuto; in mancanza la traduzione non è obbligatoria e il rigetto non produce nullità se la richiesta non era stata formulata nell'istanza
art. 127 cod. proc. pen.
Disciplina la partecipazione dell'imputato all'udienza; la Corte ha richiamato l'interpretazione secondo cui il diritto alla partecipazione è garantito solo se la richiesta di comparire è stata inserita nell'istanza di riesame
art. 123 cod. proc. pen.
Riferimento alla istanza di traduzione del detenuto: la decisione valorizza il momento in cui la richiesta di comparizione è stata formulata rispetto al contenuto dell'istanza di riesame
art. 321 cod. proc. pen.
Norma sul sequestro preventivo; il provvedimento impugnato aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per somme ritenute provento dei reati contestati
artt. 240 e 648-quinquies/648-quater cod. pen.
Riferimenti alle norme che consentono la confisca dei proventi di reato (art. 240) e al reato di autoriciclaggio (art. 648‑quater); la Corte ha considerato le somme sequestrate come provento dei delitti contestati
art. 274 cod. proc. pen.
Criteri per l'applicazione della custodia cautelare (pericolo di fuga e di reiterazione): il Tribunale ha motivato la sussistenza di tali esigenze su elementi concreti, superando le contestazioni difensive
art. 275 cod. proc. pen.
Quadro probatorio e presunzioni sulla pericolosità: la Corte ha osservato che pur non richiamando espressamente la doppia presunzione il Tribunale ha dato adeguata motivazione con fatti concreti a fondamento del pericolo di reiterazione
art. 178 e 179 cod. proc. pen.
Nullità dell'udienza camerale in caso di mancata traduzione quando la richiesta di comparizione è parte dell'istanza di riesame: la giurisprudenza citata rileva che la nullità è assoluta solo se la richiesta era stata formulata nell'istanza
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese del procedimento: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali
art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Adempimenti di cancelleria da eseguire a seguito della decisione, richiamati dalla sentenza
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
Norma sulla disciplina degli stupefacenti: i fatti di narcotraffico (associazione finalizzata alla detenzione e cessione di stupefacenti) sono stati valutati come elemento centrale nella valutazione del pericolo del ricorrente
Massime di principio
- Per impugnare efficacemente un sequestro preventivo finalizzato alla confisca è necessario contestare specificamente e con elementi contrari la sussistenza del nesso tra somme sequestrate e provento del reato; mere censure formali sulla motivazione sono deboli se esistono intercettazioni e documenti che comprovano la fittizietà dei rapporti e la corrispondenza delle somme
- La richiesta di comparizione personale dell'imputato in sede di riesame deve essere inserita nel corpo dell'istanza di riesame per imporre la traduzione indipendentemente dal luogo di detenzione; una richiesta successiva, anche se prima dell'udienza, può essere ritenuta tardiva e legittimare il rigetto
- La valutazione del pericolo di fuga e di reiterazione è prognostica e si basa su elementi concreti quali modalità operative, collegamenti internazionali, disponibilità finanziarie all'estero, uso di documenti falsi e ruolo professionale: circostanze del genere possono rendere inefficace la sola proposta di misure alternative come il ritiro del passaporto
- La vicinanza dell'abitazione alle forze dell'ordine o misure formali come la richiesta di ritiro dei documenti di espatrio non sono automaticamente ritenute sufficienti per escludere la custodia cautelare quando sussistono elementi concreti che dimostrino capacità e propensione a eludere le restrizioni
- Le eccezioni generiche o apodittiche sono destinate a essere dichiarate inammissibili: le impugnazioni sulle esigenze cautelari devono articolare criticamente e con dati concreti le ragioni per cui le valutazioni prognostiche dell'autorità cautelare sarebbero illogiche o insostenibili
- In sede difensiva conviene produrre documentazione probatoria (movimenti bancari, giustificativi di reddito leciti, motivazioni di viaggio lavorativo, prova di radicamento nel territorio, offerte di garanzie) per contrastare le argomentazioni su fughe all'estero, disponibilità finanziarie e natura fittizia dei rapporti
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