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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00182/2025 del 03/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda due ricorsi per cassazione proposti avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 14/03/2024. Il primo ricorrente deduceva un vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, sostenendo che il giudice di appello non avesse adeguatamente considerato il suo positivo comportamento processuale. Il secondo ricorrente contestava: a) l'affermazione di responsabilità per il reato indicato al capo c), deducendo violazione di legge e difetto di motivazione, ma riproponendo sostanzialmente le censure già svolte in appello; b) la sussistenza della recidiva, ritenuta in concreto non adeguatamente motivata. La Corte rileva inoltre che una memoria difensiva riproponeva le doglianze già formulate sul punto relativo alla disponibilità dell'arma, proponendo una diversa lettura delle prove.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Quanto al primo, ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sul trattamento sanzionatorio, osservando che il comportamento processuale positivo era già stato valorizzato ai fini delle attenuanti generiche e che la pena era stata congruamente motivata alla luce delle modalità del fatto e dei parametri di cui agli artt. 132 e 133 c.p. Quanto al secondo, la censura sulla responsabilità per il capo c) è stata qualificata come non specifica, perché meramente riproduttiva delle deduzioni d'appello già disattese e volta in realtà a sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio, estranea al sindacato di legittimità; anche il motivo sulla recidiva è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché il giudice di merito aveva fatto corretta applicazione dei criteri dell'art. 133 c.p., valorizzando i precedenti penali non risalenti e il collegamento attuale con contesti criminali. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Il positivo comportamento processuale del ricorrente può essere già valorizzato nella concessione delle circostanze attenuanti generiche, senza imporre un ulteriore abbattimento della pena.

  • art. 132 c.p.

    La determinazione della pena è sindacabile in cassazione solo se priva di motivazione o sorretta da ragionamento illogico; se la motivazione è conforme a legge e logica, il controllo di legittimità non consente una nuova valutazione del merito.

  • art. 133 c.p.

    La pena e la recidiva devono essere valutate in concreto alla luce della gravità del fatto, delle modalità della condotta, della personalità del reo e del rapporto tra il reato per cui si procede e i precedenti penali.

  • art. 81 c.p.

    Non citata.

Massime di principio

  • La censura sul trattamento sanzionatorio è inammissibile o infondata quando il giudice di merito abbia già considerato gli elementi invocati dalla difesa nell'ambito delle attenuanti generiche o della complessiva commisurazione della pena.
  • In cassazione non è consentito ottenere una rivalutazione del compendio probatorio mediante la mera riproposizione delle doglianze già respinte in appello, specie quando il ricorso non si confronti specificamente con la motivazione impugnata.
  • Un motivo di ricorso è non specifico quando si limita a reiterare le censure già formulate nei precedenti gradi senza assolvere alla funzione di critica argomentata della decisione impugnata.
  • La disponibilità di un'arma può essere affermata anche in assenza di un collegamento materiale e spaziale immediato con essa, se la motivazione di merito ne spiega la riferibilità in concreto all'imputato.
  • La recidiva non può essere affermata o esclusa in modo automatico sulla sola base della gravità dei precedenti o del tempo trascorso: il giudice deve compiere una valutazione concreta del nesso tra precedenti e nuovo reato, verificando se i precedenti esprimano una perdurante inclinazione al delitto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazioneCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiRecidivaOnere della prova

Testo integrale

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