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Ordinanza

Ordinanza n. 1394/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202602259

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Calabria, Sez. I, n. 433/2026, che aveva accolto il ricorso di primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR Calabria che aveva accolto il ricorso proposto dall'altra candidata nell'ambito di una procedura concorsuale. Ha inoltre chiesto, in via incidentale, la sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata. Le questioni devolute riguardano la legittimità delle operazioni valutative compiute dalla commissione di concorso e la prova di resistenza delle censure formulate in primo grado, cioè la verifica dell'effettiva incidenza delle contestate illegittimità sull'esito della procedura. Il testo non specifica i singoli motivi di appello né le specifiche operazioni valutative contestate.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'esecutività della sentenza impugnata. Ha ritenuto che le questioni relative alla legittimità delle valutazioni della commissione e alla prova di resistenza attengano al merito della controversia e richiedano un approfondimento incompatibile con la fase cautelare. Nelle more della decisione sull'appello, ha considerato prevalente l'esigenza di garantire all'appellante la prosecuzione del rapporto in atto. Ha fissato l'udienza di merito per il 10 novembre 2026 e ha compensato le spese del doppio grado, nonché quelle della fase cautelare, in ragione della particolarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base normativa della domanda cautelare proposta in appello; il Consiglio di Stato ne ha fatto applicazione accogliendo l'istanza e sospendendo l'esecutività della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare dell'appello, le questioni concernenti la legittimità delle operazioni valutative di una commissione di concorso e la prova di resistenza delle relative censure possono essere riservate all'esame del merito quando richiedano un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria propria della tutela cautelare.
  • La sospensione cautelare dell'esecutività di una sentenza amministrativa di primo grado può essere accordata quando, nelle more della definizione dell'appello, risulti prevalente l'esigenza di assicurare la prosecuzione del rapporto in atto dell'appellante.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelareAppello
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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