Ordinanza n. 1394/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Calabria, Sez. I, n. 433/2026, che aveva accolto il ricorso di primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR Calabria che aveva accolto il ricorso proposto dall'altra candidata nell'ambito di una procedura concorsuale. Ha inoltre chiesto, in via incidentale, la sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata. Le questioni devolute riguardano la legittimità delle operazioni valutative compiute dalla commissione di concorso e la prova di resistenza delle censure formulate in primo grado, cioè la verifica dell'effettiva incidenza delle contestate illegittimità sull'esito della procedura. Il testo non specifica i singoli motivi di appello né le specifiche operazioni valutative contestate.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'esecutività della sentenza impugnata. Ha ritenuto che le questioni relative alla legittimità delle valutazioni della commissione e alla prova di resistenza attengano al merito della controversia e richiedano un approfondimento incompatibile con la fase cautelare. Nelle more della decisione sull'appello, ha considerato prevalente l'esigenza di garantire all'appellante la prosecuzione del rapporto in atto. Ha fissato l'udienza di merito per il 10 novembre 2026 e ha compensato le spese del doppio grado, nonché quelle della fase cautelare, in ragione della particolarità della questione.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base normativa della domanda cautelare proposta in appello; il Consiglio di Stato ne ha fatto applicazione accogliendo l'istanza e sospendendo l'esecutività della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Nella fase cautelare dell'appello, le questioni concernenti la legittimità delle operazioni valutative di una commissione di concorso e la prova di resistenza delle relative censure possono essere riservate all'esame del merito quando richiedano un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria propria della tutela cautelare.
- La sospensione cautelare dell'esecutività di una sentenza amministrativa di primo grado può essere accordata quando, nelle more della definizione dell'appello, risulti prevalente l'esigenza di assicurare la prosecuzione del rapporto in atto dell'appellante.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 16 apr 2026Ordinanza n. 837/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 16 apr 2026Ordinanza n. 839/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 16 apr 2026Ordinanza n. 150/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 16 apr 2026Ordinanza n. 151/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 16 apr 2026Ordinanza n. 152/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 16 apr 2026Ordinanza n. 180/2026 - Salerno, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →