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Sentenza

Sentenza n. 5956/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del Decreto n. 7250 del 21.3.2022 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, di approvazione del progetto esecutivo degli “Interventi compensativi Galleria Montezemolo – Impianto di spegnimento automatico incendi”, nella parte in cui, in relazione alle somme a disposizione per la voce di spesa B.1 “Fornitura impianto di mitigazione incendio”, stabilisce che “l'importo proposto pari ad € 1.801.564,08 deve essere ridotto, nel rapporto Concedente-Concessionario, ad € 1.395.000,00”; - di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso rispetto a quelli impugnati; B) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 6/10/2025: - del Decreto n. 7250 del 21.3.2022 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, di approvazione del progetto esecutivo degli “Interventi compensativi Galleria Montezemolo – Impianto di spegnimento automatico incendi”, nella parte in cui, in relazione alle somme a disposizione per la voce di spesa B.1 “Fornitura impianto di mitigazione incendio”, stabilisce che “l’importo proposto pari ad € 1.801.564,08 deve essere ridotto, nel rapporto Concedente-Concessionario, ad € 1.395.000,00”, già impugnato con il ricorso principale, in ragione dei nuovi vizi emersi a seguito del deposito documentale effettuato dalla Difesa erariale in data 01/09/2025; - di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso rispetto a quelli impugnati, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202206132

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto ministeriale di approvazione del progetto esecutivo degli interventi compensativi sulla Galleria Montezemolo, nella parte in cui riduce da € 1.801.564,08 a € 1.395.000,00 l'importo della voce B.1 relativa alla fornitura dell'impianto di mitigazione incendio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (concessionaria autostradale)

Prevale il privato

La controversia

La concessionaria ha impugnato il decreto ministeriale deducendo l'illegittimità della riduzione dell'importo previsto per la fornitura dell'impianto antincendio. Il progetto e il computo metrico estimativo erano stati elaborati sulla base dell'offerta dell'unico produttore del sistema water mist foam, il cui importo di € 1.395.000,00 rappresentava il costo nudo delle apparecchiature. Il quadro economico aveva poi correttamente aggiunto le ulteriori voci relative ad accessori, sfridi, trasporto, spese generali nella misura del 13% e utile d'impresa nella misura del 10%, per un importo complessivo di € 1.801.564,08. La ricorrente ha dedotto l'irragionevolezza, il difetto di motivazione e l'erroneità istruttoria della decurtazione, sostenendo che il Ministero aveva confuso l'utile della concessionaria con quello dell'impresa terza incaricata della fornitura nell'ambito della quota di esternalizzazione prevista per le concessioni autostradali. Con i motivi aggiunti, proposti dopo il deposito di uno stralcio della relazione istruttoria ministeriale, la ricorrente ha contestato anche la giustificazione secondo cui le spese generali sarebbero state riconosciute in altra voce del quadro economico e l'utile della concessionaria dipenderebbe esclusivamente dal sistema tariffario.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso principale e i motivi aggiunti e ha annullato il decreto nella parte impugnata. Il Collegio ha rilevato che l'importo di € 1.395.000,00 corrispondeva esclusivamente al costo delle apparecchiature indicato dal produttore e non comprendeva i fisiologici costi dell'appalto, tra cui spese generali e utile dell'impresa esecutrice. L'amministrazione ha quindi erroneamente considerato il prezzo del produttore come costo complessivo della fornitura, senza valutare le ulteriori componenti necessarie alla sua esecuzione. Il giudice ha inoltre ritenuto illegittima la decurtazione per assoluta carenza di motivazione nel decreto impugnato. La motivazione successivamente emersa nel rapporto informativo non ha superato le censure, poiché il riconoscimento delle spese generali e dell'utile dell'impresa affidataria non costituisce duplicazione rispetto alle spese generali riferibili alla concessionaria per l'intero quadro economico. L'amministrazione aveva confuso l'utile della concessionaria con quello dell'impresa terza cui era affidata la fornitura. Il Ministero è stato condannato al pagamento di € 3.000,00, oltre accessori di legge e contributo unificato di entrambi i gravami.

Norme richiamate

  • art. 2, commi 82 e ss., D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in L. 24 novembre 2006, n. 286

    Costituisce il quadro normativo richiamato per la stipulazione della Convenzione Unica tra concedente e concessionaria autostradale.

  • d.lgs. 5 ottobre 2006, n. 264

    Impone ai gestori delle gallerie della rete stradale transeuropea interventi di adeguamento a determinati parametri di sicurezza.

  • art. 177 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

    È richiamato quale base normativa dell'affidamento della fornitura a una società collegata nell'ambito della quota di esternalizzazione delle concessioni autostradali.

  • art. 20 della Convenzione Unica

    È richiamato quale fondamento della trasmissione al Ministero del progetto esecutivo degli interventi compensativi.

Massime di principio

  • Quando un'offerta del produttore costituisce la base dell'analisi dei nuovi prezzi, il relativo importo può rappresentare il solo costo nudo delle apparecchiature e non esaurisce necessariamente il costo complessivo della fornitura.
  • Nella determinazione dell'importo di una fornitura affidata a un'impresa esecutrice devono essere considerate, ove pertinenti, le ulteriori componenti di costo necessarie all'esecuzione, comprese spese generali, accessori, trasporto e utile d'impresa secondo le aliquote applicabili.
  • Nell'ambito delle concessioni autostradali, l'utile e le spese generali dell'impresa terza incaricata di una quota esternalizzata dell'intervento non possono essere confusi con l'utile e le spese generali spettanti alla concessionaria per la gestione dell'intero quadro economico; il loro riconoscimento non costituisce duplicazione quando si riferiscono a soggetti e attività diversi.
  • La riduzione unilaterale di una voce di costo contenuta in un progetto esecutivo approvato deve essere adeguatamente motivata e sorretta da un'istruttoria coerente con la struttura effettiva dei costi; la mera volontà di ridurre la spesa non è sufficiente.
  • La motivazione del provvedimento deve consentire di comprendere le ragioni della decurtazione e il corretto trattamento delle diverse componenti economiche della fornitura; una giustificazione emersa soltanto successivamente non sana l'originaria carenza motivazionale quando conferma l'erronea ricostruzione dei costi.

Come è indicizzato

MaterieEsecuzione del contratto pubblicoConcessioni e partenariato pubblico-privatoMotivazione del provvedimento
RamiContratti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potere

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