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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01297/2023 del 17/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un professionista per il pagamento di euro 650,00, somma che l'assemblea condominiale aveva deliberato di riconoscere a titolo transattivo per integrare un indennizzo già corrisposto dall'assicurazione per danni da infiltrazioni subiti da un'unità di proprietà esclusiva. Il condominio propose opposizione e il giudice di pace accolse l'opposizione; il tribunale rigettò poi l'appello del creditore. In cassazione il ricorrente ha dedotto: violazione degli artt. 1135, 1136 e 1137 c.c., sostenendo il valore vincolante della delibera assembleare e la validità dell'accordo transattivo anche se non sottoscritto da tutti i condomini; violazione dell'art. 111 Cost., degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo. La Corte ha però rilevato preliminarmente che la causa, per il valore della domanda, era di competenza del giudice di pace con decisione secondo equità; di conseguenza l'appello era inammissibile perché fondato su doglianze non rientranti nei limiti dell'art. 339, comma 3, c.p.c., e tale inammissibilità era rilevabile d'ufficio anche in cassazione.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso nei termini in cui ha rilevato d'ufficio l'inammissibilità dell'appello proposto avverso una sentenza del giudice di pace resa secondo equità su controversia di valore non superiore al limite previsto ratione temporis. Ha quindi cassato senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c., perché il processo non poteva essere proseguito. È stata confermata solo la regolazione delle spese contenuta nella decisione cassata; non sono state liquidate spese del giudizio di legittimità per mancata difesa dell'intimato. La Corte ha inoltre escluso l'obbligo del raddoppio del contributo unificato, trattandosi di cassazione senza rinvio e non di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 10 c.p.c.

    Il valore della causa si determina in base alla domanda proposta, con riferimento a quanto richiesto dall'attore o nell'ingiunzione, senza considerare le spese liquidate.

  • art. 113, comma 2, c.p.c.

    Per le controversie di valore non superiore al limite allora vigente, il giudice di pace decide secondo equità.

  • art. 339, comma 3, c.p.c.

    Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità sono appellabili solo per violazione di norme sul procedimento, norme costituzionali o comunitarie e principi regolatori della materia.

  • art. 360 c.p.c.

    La deduzione di violazione di legge non è utilizzabile per censurare, come tale, una decisione resa secondo equità quando il motivo investe la lettura equitativa della disciplina sostanziale.

  • art. 342 c.p.c.

    L'atto di appello deve indicare specificamente il principio regolatore della materia asseritamente violato.

  • art. 382, comma 3, c.p.c.

    Quando il processo non poteva essere proseguito, la Corte cassava senza rinvio la sentenza impugnata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte esclude la debenza dell'ulteriore contributo unificato quando la pronuncia è di cassazione senza rinvio e non di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 1135 c.c.

    Invocato dal ricorrente come norma violata in relazione ai poteri assembleari condominiali.

  • art. 1136 c.c.

    Invocato dal ricorrente per sostenere che la deliberazione assembleare fosse validamente approvata con i quorum previsti e quindi vincolante.

  • art. 1137 c.c.

    Invocato dal ricorrente per affermare l'efficacia della delibera non impugnata.

  • art. 111 Cost.

    Invocato come parametro di legittimità della motivazione e del giusto processo.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Invocato per censurare la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Invocato in relazione all'obbligo di motivazione del provvedimento.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Invocati per contestare la valutazione delle prove documentali e la qualificazione della transazione.

  • art. 1136, comma 4, c.c.

    Richiamato dal ricorrente come principio regolatore in materia condominiale per sostenere che la transazione sarebbe stata approvabile a maggioranza qualificata.

Massime di principio

  • Nelle controversie di valore non superiore al limite previsto dall'art. 113, comma 2, c.p.c. nel testo ratione temporis, la decisione del giudice di pace è pronunciata secondo equità anche quando il giudice richiami espressamente norme di diritto; la qualificazione resta equitativa e i relativi errori non sono denunciabili come violazioni di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. se non nei limiti consentiti dall'art. 339, comma 3, c.p.c.
  • L'appello contro una sentenza del giudice di pace resa secondo equità è inammissibile se deduce censure che attengono alla valutazione della prova o alla qualificazione giuridica della fattispecie, e non alla violazione di norme processuali, costituzionali, comunitarie o di principi regolatori della materia.
  • L'inammissibilità dell'appello per difetto dei presupposti di impugnazione può essere rilevata d'ufficio anche nel giudizio di cassazione.
  • Il valore della causa ai fini della determinazione del mezzo di impugnazione si stabilisce sulla base della domanda proposta, senza tener conto delle spese processuali successivamente liquidate.
  • Per rendere ammissibile l'appello avverso una sentenza equitativa del giudice di pace, l'appellante deve indicare specificamente quale principio regolatore della materia sarebbe stato violato; la mera deduzione della violazione di norme sostanziali o della cattiva valutazione di un documento non è sufficiente.
  • Le norme sul condominio non forniscono, di per sé, un principio regolatore specifico circa la validità delle transazioni intervenute tra condominio e condomino o terzi tale da superare automaticamente i limiti dell'appello ex art. 339, comma 3, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieSpese condominialiImpugnazioni
RamiCondominioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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