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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41351/2022 del 03/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza della Corte d'appello di Sassari che aveva rigettato le loro istanze di riconoscimento dell'equo indennizzo per ingiusta detenzione ex art. 314 c.p.p., nonostante fossero stati poi assolti in primo grado per insussistenza del fatto. Le censure vertevano su presunte violazioni e vizi motivazionali relativi all'uso dei brogliacci delle intercettazioni, alla valutazione delle dichiarazioni spontanee e all'allegata contraddittorietà con precedenti decisioni favorevoli a terzi coindagati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi come infondati. Ha confermato che il giudice della riparazione può valutare, con un autonomo apprezzamento ex ante, tutti gli elementi probatori disponibili per accertare se il richiedente abbia dato o concorso a dare causa all'ingiusta detenzione con dolo o colpa grave. È stato ritenuto legittimo l'utilizzo dei brogliacci delle intercettazioni non trascritte e rilevanti gli elementi quali frequentazioni ambigue, contatti fra indagati e dichiarazioni spontanee, in quanto adeguatamente motivati dalla Corte territoriale. La Cassazione ha inoltre escluso l'efficacia estensiva del giudicato formato a favore di altro coindagato. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali; non è stata riconosciuta la rifusione delle spese del Ministero resistente per genericità della sua memoria.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Disciplina il diritto all'equo indennizzo per ingiusta detenzione e la condizione ostativa rappresentata dal fatto che il richiedente abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave; il giudice della riparazione deve effettuare una valutazione ex ante autonoma rispetto al processo penale.

  • art. 268, comma 2, cod. proc. pen.

    Consente di desumere il contenuto delle intercettazioni anche dai brogliacci (riassunti non trascritti), i quali sono utilizzabili nel giudizio di riparazione per dimostrare il dolo o la colpa grave del richiedente.

  • art. 64, comma 3, lett. b), cod. proc. pen.

    L'esercizio della facoltà di non rispondere o di avvalersi di diritti difensivi non incide automaticamente sul diritto alla riparazione; reticenze, menzogne o dichiarazioni auto-accusatorie possono tuttavia essere considerate nel loro insieme ai fini dell'accertamento della condotta ostativa.

Massime di principio

  • Nel giudizio di riparazione il giudice effettua una valutazione autonoma ex ante: non va riesaminato se sussiste il reato, ma se la condotta del richiedente abbia contribuito a creare la falsa apparenza della sua illiceità.
  • I brogliacci delle intercettazioni non trascritte, se risultano da acquisizioni legittime, sono utilizzabili nel procedimento di riparazione per dimostrare contenuti rilevanti ai fini della colpa grave o del dolo.
  • Il giudicato favorevole a un altro coindagato non estende automaticamente la sua efficacia ad altri soggetti: ciascun richiedente va valutato sulla base della propria condotta e degli elementi specifici a suo carico.
  • Frequentazioni ambigue, contatti ripetuti con soggetti coinvolti in traffici illeciti e uso di linguaggio criptico possono integrare indizi idonei a fondare la condotta ostativa, purché motivati in relazione alla qualità e alla natura dei collegamenti.
  • Dichiarazioni spontanee (anche ritrattate) verbalizzate e contestuali elementi di polizia giudiziaria possono essere valutati dal giudice della riparazione; l'omessa o limitata specificazione da parte del richiedente non inficia di per sé la valutazione negativa.
  • La valutazione della sussistenza della condotta ostativa richiede motivazione adeguata e congrua; vizi meramente critici sulla valutazione di prova sono inammissibili se la motivazione del giudice è coerente e non manifestamente illogica.

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