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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29627/2023 del 10/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha dedotto principalmente la prescrizione del reato, sostenendo che ai fini della decorrenza dei termini prescrizionali non dovesse essere considerata la recidiva contestata poiché questa non era stata valutata ai fini della determinazione della pena. Con motivi aggiunti ha poi invocato la sopravvenuta improcedibilità a seguito della "Riforma Cartabia" (d.lgs. n.150/2022), lamentando che il fatto di furto aggravato è divenuto perseguibile a querela e che la persona offesa si era limitata a una denuncia priva della manifestazione di volontà di procedere.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In motivazione la Corte ha ritenuto che la recidiva fosse stata comunque compresa nel giudizio di bilanciamento operato in primo grado (richiamo agli artt. 69 e 99 c.p.), per cui, secondo la giurisprudenza di legittimità, la recidiva rileva anche ai fini del calcolo della prescrizione: con la recidiva il termine prescrizionale massimo sarebbe il 2 marzo 2029. La Corte ha inoltre osservato che, anche ipotizzando l'esclusione della recidiva dal calcolo, il termine massimo di prescrizione sarebbe comunque maturato dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado (11 giugno 2022), quindi non risultava estinto il reato prima della sentenza impugnata. Quanto al motivo aggiunto relativo alla Riforma Cartabia, la Corte ha rilevato che la dichiarazione di inammissibilità del ricorso impedisce di rilevare la sopravvenuta mancanza della condizione di procedibilità (giurisprudenza Salatino). Conseguentemente il ricorso è respinto; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 161 cod. pen.

    Norma sui termini di prescrizione; richiamata per il calcolo dei termini prescrizionali della fattispecie contestata.

  • art. 99 cod. pen.

    Regola la recidiva come circostanza ad effetto speciale; la Corte rileva che i limiti dell'art. 99 non influenzano il computo dei termini prescrizionali.

  • art. 69 cod. pen.

    Principio del giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti; utilizzato per rilevare che la recidiva è stata considerata nel bilanciamento di primo grado.

  • art. 62 n. 4 cod. pen.

    Circostanza attenuante riconosciuta in favore dell'imputato e bilanciata con le aggravanti in sede di determinazione della pena.

  • artt. 624, 625 cod. pen.

    Norme relative al reato di furto e alle aggravanti contestate; la fattispecie concreta era qualificata come tentato furto aggravato.

  • d.lgs. n.150/2022 ("Riforma Cartabia")

    «Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis).»

    Ha modificato la procedibilità per talune ipotesi di furto rendendole perseguibili a querela; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che la denuncia raccolta dai carabinieri non equivale automaticamente alla querela, ma ha altresì osservato che l'ammissibilità del ricorso in cassazione preclude l'analisi della sopravvenuta mancanza della condizione di procedibilità.

  • Sez. U, n. 30046 del 23/06/2022 (Cirelli)

    Giurisprudenza di legittimità richiamata per affermare che il bilanciamento delle attenuanti con la recidiva non esclude il rilievo della recidiva ai fini del calcolo prescrizionale.

  • Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 (Ricci)

    Principio secondo cui è ammissibile il ricorso per cessazione volto a dedurre l'estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata; citata per delimitare il campo di valutazione della prescrizione in cassazione.

  • Sez. U, 21 giugno 2018 n. 40150 (Salatino)

    Indirizzo secondo cui l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare la sopravvenuta mancanza di una condizione di procedibilità (artt. 129 e 609 c.p.p.).

Massime di principio

  • Se la recidiva è stata inclusa nel giudizio di bilanciamento (anche se tradotta in riduzione/compensazione delle attenuanti) la stessa può comunque influire sul calcolo dei termini di prescrizione: il bilanciamento non esclude il rilievo prescrizionale della recidiva.
  • Il calcolo della prescrizione segue parametri oggettivi collegati alla qualificazione della fattispecie e alla presenza di circostanze (anche di recidiva); verificare sempre se la recidiva è stata espressamente considerata in sentenza.
  • Se la prescrizione matura dopo la pronuncia della sentenza impugnata, il giudice di legittimità non può dichiarare l'estinzione del reato anteriore a quella sentenza: l'eventuale estinzione deve essere maturata prima della decisione impugnata per poter essere accolta in cassazione con il motivo consentito.
  • Le modifiche legislative che incidono sulla procedibilità (es. Riforma Cartabia) hanno efficacia temporale dalla loro entrata in vigore: la sopravvenuta improcedibilità può essere rilevata se compatibile con i termini processuali e con l'ammissibilità del ricorso, ma l'inammissibilità del ricorso può precluderne l'esame.
  • Una mera denuncia non equivale automaticamente a querela: per le fattispecie rese perseguibili a querela è necessario verificare la presenza della manifestazione di volontà di procedere della persona offesa nei modi previsti dalla legge.
  • In cassazione conviene specificare chiaramente il rapporto tra circostanze contestate e loro incidenza sia sulla pena sia sul computo prescrizionale, e valutare tempestivamente eventuali modifiche legislative intervenute nel corso del processo.

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