Cassazione Penale, Sentenza n. 19328/2023 del 08/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente, mediante il difensore munito di procura speciale, ha rinunciato al ricorso in data 6 febbraio 2023. Conseguentemente la Corte ha dichiarato l'inammissibilità e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per presunta illegittimità del trattamento sanzionatorio: il giudice di merito avrebbe computato la pena in continuazione con una precedente condanna definitiva includendo anche un capo di imputazione per il quale il ricorrente era stato assolto, con conseguente illegittimità della pena complessiva
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Indica che la sentenza di merito era stata emessa ai sensi della procedura di patteggiamento; la Corte richiama il contesto procedurale ma non entra nel merito della decisione di merito, dato che il ricorrente ha rinunciato al gravame
art. 568 cod. proc. pen.
Prevede la rinuncia al ricorso; nel caso in esame il difensore munito di procura speciale ha validamente rinunciato al ricorso, determinando l'inammissibilità dello stesso
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per l'inammissibilità del ricorso; la Corte osserva che l'art. 616 non distingue tra le diverse cause di inammissibilità e legittima la dichiarazione di inammissibilità per rinuncia intervenuta
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato dalla Corte per evidenziare l'assenza di ragioni logiche che giustifichino un trattamento differente fra le ipotesi di cui all'art. 606, comma terzo, e quelle contemplate dall'art. 591; utilizzato per argomentare la parità di trattamento delle cause di inammissibilità
art. 591 cod. proc. pen.
Richiamato unitamente all'art. 606 per spiegare che non deve esservi differente trattamento tra le diverse ipotesi di inammissibilità del ricorso
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 5185 del 18/12/2014, Rv. 262478
Cita un precedente che conferma l'interpretazione secondo cui l'art. 616 non discrimina tra cause di inammissibilità
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012, Rv. 252910
Cita un precedente che riguarda la sopravvenuta carenza di interesse determinata da causa non imputabile al ricorrente; la Corte lo utilizza per giustificare la dichiarazione di inammissibilità e le relative sanzioni
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, anche se effettuata tramite difensore munito di procura speciale, determina l'inammissibilità del ricorso e impedisce alla Corte di esaminare il merito delle censure
- L'art. 616 c.p.p. viene interpretato come norma che non distingue tra diverse cause di inammissibilità: casi diversi di perdita di interesse o di rinuncia producono la stessa conseguenza di inammissibilità
- Se si vuol contestare un vizio di calcolo o di continuazione di pena occorre evitare la rinuncia al gravame: una rinuncia impedisce qualsiasi correzione in sede di cassazione
- La Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a somme in favore della Cassa delle ammende quando il ricorso è dichiarato inammissibile per rinuncia o sopravvenuta carenza di interesse non imputabile alla Corte
- In presenza di pronunce emesse ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (patteggiamento), se si intende impugnare profili sanzionatori o di computo con precedenti condanne, è fondamentale conservare l'interesse processuale evitando atti di rinuncia e assicurando che il difensore non effettui rinunce non desiderate
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