Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19328/2023 del 08/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente, mediante il difensore munito di procura speciale, ha rinunciato al ricorso in data 6 febbraio 2023. Conseguentemente la Corte ha dichiarato l'inammissibilità e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per presunta illegittimità del trattamento sanzionatorio: il giudice di merito avrebbe computato la pena in continuazione con una precedente condanna definitiva includendo anche un capo di imputazione per il quale il ricorrente era stato assolto, con conseguente illegittimità della pena complessiva

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Indica che la sentenza di merito era stata emessa ai sensi della procedura di patteggiamento; la Corte richiama il contesto procedurale ma non entra nel merito della decisione di merito, dato che il ricorrente ha rinunciato al gravame

  • art. 568 cod. proc. pen.

    Prevede la rinuncia al ricorso; nel caso in esame il difensore munito di procura speciale ha validamente rinunciato al ricorso, determinando l'inammissibilità dello stesso

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per l'inammissibilità del ricorso; la Corte osserva che l'art. 616 non distingue tra le diverse cause di inammissibilità e legittima la dichiarazione di inammissibilità per rinuncia intervenuta

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato dalla Corte per evidenziare l'assenza di ragioni logiche che giustifichino un trattamento differente fra le ipotesi di cui all'art. 606, comma terzo, e quelle contemplate dall'art. 591; utilizzato per argomentare la parità di trattamento delle cause di inammissibilità

  • art. 591 cod. proc. pen.

    Richiamato unitamente all'art. 606 per spiegare che non deve esservi differente trattamento tra le diverse ipotesi di inammissibilità del ricorso

  • Giurisprudenza: Sez. 3, n. 5185 del 18/12/2014, Rv. 262478

    Cita un precedente che conferma l'interpretazione secondo cui l'art. 616 non discrimina tra cause di inammissibilità

  • Giurisprudenza: Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012, Rv. 252910

    Cita un precedente che riguarda la sopravvenuta carenza di interesse determinata da causa non imputabile al ricorrente; la Corte lo utilizza per giustificare la dichiarazione di inammissibilità e le relative sanzioni

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso, anche se effettuata tramite difensore munito di procura speciale, determina l'inammissibilità del ricorso e impedisce alla Corte di esaminare il merito delle censure
  • L'art. 616 c.p.p. viene interpretato come norma che non distingue tra diverse cause di inammissibilità: casi diversi di perdita di interesse o di rinuncia producono la stessa conseguenza di inammissibilità
  • Se si vuol contestare un vizio di calcolo o di continuazione di pena occorre evitare la rinuncia al gravame: una rinuncia impedisce qualsiasi correzione in sede di cassazione
  • La Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a somme in favore della Cassa delle ammende quando il ricorso è dichiarato inammissibile per rinuncia o sopravvenuta carenza di interesse non imputabile alla Corte
  • In presenza di pronunce emesse ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (patteggiamento), se si intende impugnare profili sanzionatori o di computo con precedenti condanne, è fondamentale conservare l'interesse processuale evitando atti di rinuncia e assicurando che il difensore non effettui rinunce non desiderate

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.