Cassazione Civile, Ordinanza n. 28633/2021 del 18/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento per IRPEG, IRAP e IVA relativo all'anno d'imposta 2003. La Commissione tributaria regionale aveva accolto solo in parte l'appello della società, ritenendo, da un lato, deducibili i costi relativi a fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, ma indetraibile l'IVA, e, dall'altro, confermando la ripresa IVA su fatture emesse senza imposta in favore di tre società che avevano rilasciato dichiarazioni d'intento ideologicamente false, perché soggetti inesistenti/cartiere. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione degli artt. 115 c.p.c., 2697 e 2727 c.c. per asserita errata ripartizione dell'onere della prova e uso di presunzioni; 2) violazione degli artt. 19 e 21, comma 7, d.P.R. 633/1972 e dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che l'Ufficio non avesse provato la fittizietà delle operazioni e la mala fede del cedente; 3) violazione dell'art. 1, comma 384, L. 311/2004 e dell'art. 7, commi 3 e 4, d.lgs. 471/1997, assumendo che la responsabilità per l'imposta dovesse gravare sui cessionari e che la norma del 2004 non fosse applicabile retroattivamente; 4) nullità della motivazione ex art. 36 d.lgs. 546/1992, art. 132 c.p.c. e art. 111 Cost., per mancata specifica motivazione sulla debenza dell'IVA in relazione ad altre fatture per operazioni soggettivamente inesistenti.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla ripresa IVA sulle fatture emesse senza applicazione dell'imposta, affermando che, in presenza di dichiarazioni d'intento ideologicamente false rilasciate da società inesistenti, grava sul cedente l'onere di dimostrare la propria buona fede e cioè di non conoscere, né poter conoscere con l'ordinaria diligenza, la falsità della dichiarazione d'intento; tale prova non era stata fornita. Ha inoltre considerato infondata la censura sulla motivazione della CTR, poiché la conferma della ripresa era comunque giustificata dalla non detraibilità dell'IVA su fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
Richiamato come norma processuale invocata dalla ricorrente per contestare la valutazione probatoria, ma la Corte ha ritenuto infondata la censura perché l'accertamento della CTR non era sindacabile nei termini prospettati.
art. 2697 c.c.
Richiamato per l'onere della prova; la Corte ha affermato che, in presenza di dichiarazioni d'intento ideologicamente false, grava sul cedente la prova della propria buona fede e dell'assenza di consapevolezza della frode.
art. 2727 c.c.
Richiamato con riguardo al ricorso a presunzioni; la Corte ha ritenuto che gli indizi raccolti fossero idonei a sorreggere l'accertamento di fatto della CTR.
art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Invocato dalla ricorrente sulla detraibilità dell'IVA; la Corte ha ribadito che l'IVA non è detraibile quando le fatture riguardano operazioni soggettivamente inesistenti.
art. 21, comma 7, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato dalla ricorrente, ma la Corte non ha accolto la censura, ritenendo corretta la ripresa IVA.
art. 1, comma 384, L. 30 dicembre 2004, n. 311
"Chiunque omette di inviare, nei termini previsti, la comunicazione ... è responsabile in solido con il soggetto acquirente dell'imposta evasa correlata all'infedeltà della dichiarazione ricevuta"
La Corte lo richiama come espressione della configurabilità di un onere di diligenza del cedente, ma chiarisce che i principi applicati valgono anche per il periodo anteriore alla sua introduzione.
art. 7, commi 3 e 4, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
Invocato per sostenere la responsabilità dei cessionari; la Corte non lo ritiene decisivo ai fini dell'esonero del cedente in presenza di dichiarazioni d'intento false.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato per denunciare vizio di motivazione della sentenza tributaria, ma la Corte esclude la nullità della motivazione.
art. 132 c.p.c.
Invocato insieme all'art. 111 Cost. per dedurre motivazione apparente o mancante; la Corte ritiene sufficiente la motivazione della CTR.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato per il requisito costituzionale della motivazione delle sentenze; la Corte lo ritiene rispettato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- In caso di dichiarazione d'intento ideologicamente falsa, il cedente che abbia applicato il regime di non imponibilità deve dimostrare di non essere stato consapevole della falsità e di aver adottato tutte le misure ragionevoli esigibili secondo diligenza; in difetto, risponde dell'IVA non applicata.
- La prova della buona fede del cedente può essere fornita anche per presunzioni, ma non può essere sostituita da una mera contestazione dell'onere probatorio in capo all'Amministrazione quando gli elementi acquisiti depongano per la falsità della dichiarazione d'intento e per l'inesistenza del cessionario.
- L'IVA relativa a fatture concernenti operazioni soggettivamente inesistenti non è detraibile; la deducibilità dei costi, ove riconosciuta, non comporta automaticamente la detraibilità dell'imposta.
- La motivazione della sentenza tributaria è sufficiente se consente di comprendere la ragione della decisione anche quando non richiami espressamente ogni singolo profilo contestato, purché affronti il nucleo essenziale della questione decisa.
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