Cassazione Civile, Ordinanza n. 04139/2024 del 14/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (gioielliere)
La controversia
Un soggetto aveva consegnato a una gioielleria tre diamanti e due bracciali assumendo che dovessero essere venduti e che il ricavato, o una somma inferiore in caso di mancata vendita, dovesse essere restituito; la controparte sosteneva invece che i beni fossero stati affidati per realizzare un oggetto artistico, con obbligo dell'altro di corrispondere la differenza di valore. Il giudice di primo grado aveva accolto solo in parte la domanda dell'attore, stimando i beni in un importo inferiore a quello preteso e rigettando la riconvenzionale; la corte d'appello aveva confermato. In Cassazione il ricorrente principale ha dedotto, con otto motivi, violazione di norme sostanziali e processuali (tra cui artt. 2709, 2702, 2703, 112, 115, 132 c.p.c.) sostenendo che la ricevuta prodotta agli atti e la perizia/valutazione del bene avessero valore probatorio decisivo o confessorio e che fosse stato invertito l'onere della prova sul valore dei gioielli e sulla consegna dei bracciali; il ricorrente incidentale ha dedotto, con tre motivi, la violazione dell'art. 75 c.p.c. per asserita estinzione del giudizio civile a seguito della costituzione di parte civile nel penale, l'omesso esame della strategia processuale avversaria che avrebbe precluso la testimonianza di un fratello del convenuto, e l'erronea qualificazione del rapporto come contratto estimatorio anziché come contratto d'opera, invocando anche gli effetti del giudicato penale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto infondato il primo motivo incidentale perché la costituzione di parte civile era avvenuta nei confronti di un soggetto diverso dal convenuto civile, sicché non operava l'estinzione ex art. 75 c.p.c.; ha poi reputato inammissibili i motivi principali perché non colpivano la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva utilizzato la ricevuta come elemento probatorio ma aveva tratto da essa, in modo non confutato, la conclusione che il valore indicato si riferisse a tutti i beni consegnati e non solo ai diamanti, con conseguente necessità per l'attore di provare che i bracciali fossero stati conferiti separatamente e avessero un valore ulteriore. Ha escluso che le scritture richiamate integrassero confessioni, ha negato che vi fosse omesso esame decisivo o violazione dell'onere della prova, e ha affermato che la qualificazione del rapporto compiuta dal giudice penale non vincola il giudice civile. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 75 c.p.c.
La costituzione di parte civile in un processo penale non determina l'estinzione del giudizio civile già promosso quando l'azione penale/civile riguardi un soggetto diverso dal convenuto civile.
art. 2709 c.c.
La parte che invoca una scrittura contabile deve confrontarsi con il contenuto effettivo della scrittura e con la ratio della decisione che l'ha valorizzata come elemento di prova, non potendo limitarsi a una censura astratta.
art. 2702 c.c.
La mancata contestazione di una scrittura non la trasforma automaticamente in prova di un fatto diverso da quello che dal testo emerge; resta ferma la valutazione del contenuto della scrittura da parte del giudice di merito.
art. 2703 c.c.
Non ogni dichiarazione o richiesta contenuta in atti di causa integra confessione; occorre una dichiarazione di scienza proveniente dalla parte e non una mera richiesta di pagamento o una stima.
art. 112 c.p.c.
La censura per ultrapetizione o omessa pronuncia è inammissibile se non coglie la reale ratio della decisione impugnata.
art. 115 c.p.c.
Il giudice di merito può valorizzare gli elementi probatori acquisiti, ma la doglianza in cassazione deve confrontarsi con l'effettivo percorso argomentativo della sentenza.
art. 132 c.p.c.
La dedotta motivazione apparente o mancante non sussiste quando la sentenza espone una ratio intelligibile, anche se non condivisa dalla parte.
Massime di principio
- L'estinzione del giudizio civile per effetto della costituzione di parte civile nel processo penale presuppone identità soggettiva tra l'azione trasferita e quella proposta in sede civile; se la parte civile è costituita contro un soggetto diverso, le due azioni restano distinte.
- In cassazione la censura è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre una diversa lettura del materiale probatorio.
- Una scrittura o ricevuta che indichi un valore complessivo dei beni consegnati può essere utilizzata dal giudice per desumere che quel valore si riferisca all'intero complesso dei beni, salvo prova contraria di una distinta consegna o valutazione di singoli beni.
- La mancata contestazione formale di un documento non impedisce al giudice di interpretarne il contenuto e di attribuirgli il significato probatorio che ne deriva; il documento non assume automaticamente il significato probatorio preteso dalla parte.
- Non costituiscono confessione le mere stime, valutazioni o richieste di pagamento; la confessione richiede una dichiarazione di fatti sfavorevoli resa come dichiarazione di scienza.
- La qualificazione giuridica del rapporto compiuta in altro giudizio, anche penale, non vincola il giudice civile, che conserva il potere di riqualificare autonomamente la fattispecie concreta.
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