Sentenza n. 766/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio della Prefettura di Bologna - Sportello Unico per l’Immigrazione sulle istanze di conversione del titolo di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura su due istanze di conversione del titolo di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, nonché l’accertamento del diritto al rilascio del nulla osta e l’ordine all’amministrazione di provvedere entro trenta giorni. Nel corso del giudizio la Prefettura ha comunicato di avere sbloccato informaticamente la pratica, trasmesso la richiesta di parere all’Ispettorato d’Area Metropolitana di Bologna e ricevuto parere positivo, precisando inoltre che avrebbe convocato il ricorrente per gli adempimenti necessari alla definizione della procedura.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché, dopo la proposizione del ricorso, l’amministrazione ha compiuto attività procedimentali idonee a superare la situazione di inerzia contestata e il ricorrente ha dichiarato in camera di consiglio l’avvenuta cessazione della materia del contendere. La sentenza non accerta il diritto sostanziale al rilascio del nulla osta e non ordina il rilascio del titolo, essendo venuta meno la necessità della decisione sulla domanda contro il silenzio. Le spese di giudizio sono state compensate per giustificati motivi.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
Richiamato quale fondamento dell’azione per l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere; la decisione non ne sviluppa ulteriormente l’interpretazione.
art. 117 c.p.a.
Richiamato quale disciplina processuale dell’azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione; la decisione non ne sviluppa ulteriormente l’interpretazione.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Applicato per dichiarare cessata la materia del contendere in ragione del sopravvenuto superamento della situazione di inerzia amministrativa e della dichiarazione resa dal ricorrente.
art. 60 c.p.a.
Richiamato quale base per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, sentite le parti in camera di consiglio.
Massime di principio
- Nel giudizio proposto contro il silenzio dell’amministrazione, la sopravvenuta adozione di atti procedimentali idonei a superare l’inerzia contestata può determinare la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., quando il ricorrente dichiari che non persiste l’interesse alla decisione.
- La cessazione della materia del contendere per sopravvenuta attività amministrativa non comporta, di per sé, l’accertamento del diritto sostanziale del ricorrente all’adozione del provvedimento finale richiesto.
- Il giudizio avverso il silenzio può essere definito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. quando, sentite le parti, la sopravvenienza rilevante renda non più necessaria la decisione sulla domanda originaria.
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