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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14404/2026 del 20/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Appello per cassazione avverso la conferma della responsabilità per omicidio stradale (incidente del 7/8/2020) contestata all'imputato. Sono stati dedotti due motivi principali: I) violazione di legge e vizio di motivazione per l'uso, a fondamento della condanna, delle dichiarazioni e delle omissioni dell'imputato rese in sede di interrogatorio ex art. 415-bis c.p.p., con la censura che non sarebbe stato rispettato il diritto dell'imputato a non rispondere e che le omesse dichiarazioni non potevano valere come prova di colpevolezza; II) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'attenuante speciale ex comma 7 dell'art. 589-bis c.p., in quanto la persona offesa non avrebbe indossato la cintura di sicurezza, fatto che secondo il ricorrente avrebbe dovuto incidere sulla determinazione della responsabilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto la censura marginale: la valutazione del silenzio o delle omissioni dell'imputato in sede di indagini preliminari può concorrere, insieme ad altri elementi (in particolare la perizia tecnica), alla formazione del libero convincimento del giudice; la perizia tecnica e gli accertamenti di merito avevano escluso la tesi della traslazione improvvisa della Smart. Sul secondo motivo ha confermato che i giudici di merito hanno correttamente escluso l'incidenza causale della mancata cintura di sicurezza, atteso che l'urto ad elevata velocità avrebbe prodotto l'evento letale comunque. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al pagamento di una sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità in favore della parte civile Giuseppina Romeo, liquidate in euro 3.000 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 589-bis cod. pen. (omicidio stradale)

    Il comma 7 relativo all'attenuante per la morte causata da violazione delle norme sulla circolazione è stato interpretato come non applicabile perché i giudici di merito hanno ritenuto che la mancata cintura non abbia avuto rilievo causale: l'urto ad elevata velocità avrebbe comunque determinato l'evento letale

  • art. 415-bis cod. proc. pen. (interrogatorio dell'imputato nelle indagini)

    Le dichiarazioni e le omissioni rese in sede di interrogatorio ex art. 415-bis possono essere valutate dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori; il diritto a non rispondere non impedisce che il silenzio o la difformità delle dichiarazioni siano considerati nell'ambito della valutazione complessiva del materiale probatorio

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata a corredo della formulazione dei motivi di ricorso; utilizzata per la corretta inquadratura formale dei motivi devoluti alla Corte di cassazione

  • Corte costituzionale, sent. n.186/2000

    Riferimento giurisprudenziale richiamato in relazione al principio secondo cui, pur in caso di inammissibilità del ricorso, deve essere valutata l'eventuale assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; qui la Corte non ha ravvisato tale assenza e ha quindi applicato sanzioni processuali

Massime di principio

  • Le omissioni o il silenzio dell'imputato nelle indagini preliminari non sono automaticamente illegittimi né inutilizzabili: il giudice può considerarli, insieme ad altri elementi probatori, nella formazione del libero convincimento, purché non costituiscano l'unica base della condanna
  • La consulenza tecnica e gli accertamenti tecnici hanno valore centrale nelle ricostruzioni di incidenti stradali; se la perizia esclude una tesi (es. manovra improvvisa del veicolo della vittima), tale elemento può neutralizzare le dichiarazioni contrarie rese successivamente dall'imputato
  • L'assenza di misure di protezione della vittima (es. cintura di sicurezza) incide sulla responsabilità solo se è dimostrato un nesso causale tra quella condotta e l'evento letale; se l'urto è stato tale da rendere inevitabile la morte, la mancata cintura può essere ritenuta irrilevante ai fini dell'attenuante
  • I motivi di cassazione devono colpire punti decisivi della motivazione e confrontarsi con gli accertamenti di merito: censure meramente marginali o formali o non aderenti al concreto impianto probatorio rischiano l'inammissibilità o il rigetto
  • L'inammissibilità del ricorso di cassazione può comportare condanne alle spese e l'applicazione di sanzioni pecuniarie (cassa delle ammende), salvo che non risulti l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso

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