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Sentenza

Sentenza n. 230/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento dell’atto 6.12.2019 n. 29298, con cui il Responsabile del Settore urbanistica del Comune di Porto Cesareo ha comunicato l’annullamento d’ufficio della concessione edilizia in sanatoria n. 47 del 7.7.2015.

Giustizia amministrativa202000185

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota comunale di avvio del procedimento di annullamento d’ufficio della concessione edilizia in sanatoria n. 47 del 7 luglio 2015

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la nota comunale del 6 dicembre 2019, con cui il Responsabile del Settore urbanistica aveva comunicato, ai sensi dell’art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990, l’avvio del procedimento di annullamento d’ufficio della concessione edilizia in sanatoria. L’amministrazione aveva rilevato una contraddizione tra la dichiarazione sostitutiva resa nel procedimento di sanatoria, secondo cui l’immobile sarebbe stato realizzato nel 1979, e i verbali di sopralluogo del 1982 e del 1983, dai quali risultava che in tali anni erano ancora in corso opere di realizzazione dell’edificio. La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 7 e 10 l. 241/1990 e dei principi di partecipazione procedimentale, nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 21-nonies l. 241/1990 e degli artt. 47 e 75 d.P.R. 445/2000, oltre a eccesso di potere, carenza di motivazione e difetto di istruttoria. Nel corso del giudizio ha inoltre proposto domanda di accesso agli atti ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a.; tale domanda è stata dichiarata improcedibile con ordinanza collegiale n. 1329/2020, poiché la ricorrente aveva ottenuto l’accesso richiesto.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, rilevando che la nota impugnata non aveva natura provvedimentale conclusiva, ma comunicava soltanto l’avvio del procedimento di annullamento d’ufficio della concessione edilizia in sanatoria. La stessa ricorrente aveva infatti presentato una memoria procedimentale e aveva precisato di avere proposto il ricorso in via cautelativa. Il Collegio ha inoltre aggiunto, per completezza, che le censure sarebbero comunque infondate nel merito: allo stato degli atti, la ricorrente non aveva dimostrato l’effettiva realizzazione dell’immobile anteriormente al 1979, mentre tale circostanza risultava contraddetta dalla s.c.i.a. e dai verbali richiamati nella nota comunale. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile e, comunque, respinto. Nulla sulle spese, in assenza di costituzione del Comune.

Norme richiamate

  • art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990

    La disposizione è richiamata quale base normativa del procedimento di annullamento d’ufficio della concessione edilizia in sanatoria; la nota impugnata è stata ritenuta meramente endoprocedimentale e non conclusiva.

  • artt. 7-10 l. 241/1990

    Sono stati invocati dalla ricorrente in relazione alla partecipazione procedimentale, ma le relative censure non sono state esaminate nel merito in via principale, poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

  • artt. 47 e 75 d.P.R. 445/2000

    Sono stati richiamati dalla ricorrente con riferimento alla dichiarazione sostitutiva resa nel procedimento di sanatoria; il Collegio ha comunque rilevato la mancata dimostrazione della data effettiva di realizzazione dell’immobile.

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    La domanda di accesso proposta nel corso del giudizio è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stato consentito alla ricorrente di accedere agli atti richiesti.

  • art. 73 c.p.a.

    Il Collegio ha rilevato d’ufficio all’udienza la questione relativa all’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.

Massime di principio

  • La comunicazione di avvio di un procedimento di annullamento d’ufficio, in quanto atto endoprocedimentale privo di contenuto decisorio conclusivo, non è autonomamente impugnabile per carenza di interesse, salva la possibilità di contestare il provvedimento finale.
  • La mera indicazione, nell’atto di avvio del procedimento, delle modalità e dei termini di impugnazione non trasforma una comunicazione endoprocedimentale in un provvedimento conclusivo autonomamente lesivo.
  • Quando la legittimità della sanatoria edilizia dipende dalla data di realizzazione dell’immobile, il richiedente deve fornire una dimostrazione coerente e attendibile di tale elemento; risultanze documentali amministrative contrarie possono impedire l’accoglimento della contestazione, se non adeguatamente superate.
  • La domanda di accesso agli atti è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more del giudizio, l’amministrazione consente l’accesso richiesto.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAutotutelaInvalidità del provvedimentoAccesso documentale
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaLegittimazione e interesse a ricorrerePartecipazione procedimentaleSopravvenuta carenza di interesse

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