Cassazione Penale, Sentenza n. 20193/2024 del 21/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorsi contestavano il decreto della Corte d'appello di Napoli che aveva rigettato le impugnazioni proposte dalle terze intestatarie dei beni (le ricorrenti) nel procedimento di prevenzione promosso nei confronti di Carmine D'Ano. Le ricorrenti denunciavano: insufficiente e contraddittoria valutazione della prova (art. 192 c.p.p.), essenziale affidamento sui rapporti familiari per dedurre la disponibilità indiretta dei beni da parte del proposto, mancanza di accertamento del reale "vissuto" familiare e dei flussi finanziari che avevano consentito gli acquisti (soprattutto per fatti avvenuti negli anni '90), e, in particolare per Serenella Docimo Lenti, violazioni procedurali relative ai termini decisori in appello e questioni su eredi e destinatari del provvedimento dopo la morte del terzo intestatario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e, quanto al merito, manifestamente infondati. Ha confermato il principio secondo cui, nelle misure di prevenzione patrimoniali, sussiste una presunzione (rafforzata nei coniugi, figli e conviventi) di disponibilità indiretta dei beni quando mancano risorse proprie adeguate e sussistono indizi (vicinanza familiare, sproporzione tra acquisti e capacità reddituali, ingerenza del proposto nella gestione). Le ricorrenti non hanno fornito prove sufficienti a vincere tale presunzione né a dimostrare la lecita provenienza delle risorse. Inoltre la Corte ha ribadito che i termini stabiliti per la decisione in appello non sono perentori e la loro violazione non determina nullità o inefficacia del provvedimento. Conseguentemente i ricorsi sono stati respinti e le ricorrenti condannate al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00.
Norme richiamate
Legge 31 maggio 1965, n. 575 (disciplina misure di prevenzione)
art. 3-ter, comma 2; art. 2-bis (commi richiamati nel testo)
La norma regola l'accesso alla Cassazione nei procedimenti di prevenzione (richiamo all'art. 4 L. 1423/1956); prevede presunzioni e disposizioni specifiche in materia di confisca di prevenzione e possibilità di attribuire disponibilità indiretta a coniuge/figli/conviventi in presenza di elementi indiziari e di sproporzione delle risorse
Legge 27 dicembre 1956, n. 1423
art. 4 (nono comma richiamato)
Stabilisce che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge; impone l'obbligo di motivazione del decreto d'appello ma non rende perentori i termini entro cui la Corte d'appello deve decidere
Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle misure di prevenzione)
art. 26 (presunzioni e regime probatorio)
Introduce presunzioni relative e criteri per l'accertamento della fittizietà delle intestazioni e della disponibilità indiretta, valorizzando indizi come rapporti familiari, sproporzione patrimoniale e ingerenza nella gestione
Codice di procedura penale
art. 192; art. 173 disp. att.; art. 606 (lett. e); art. 616
Art. 192 riguarda le regole di valutazione della prova; gli artt. di disciplina processuale e disposizioni attuative limitano il sindacato della motivazione in Cassazione nei procedimenti di prevenzione; art. 616 consente la condanna alle spese e somme a carico delle parti soccombenti
Codice penale
art. 240-bis (menzionato nella giurisprudenza citata)
Riferimento a principi giurisprudenziali relativi alla confisca per reati; utilizzato in dottrina e giurisprudenza per valutare l'ampiezza dei rimedi del terzo intestatario
Massime di principio
- In procedimenti di prevenzione patrimoniale il terzo formale intestatario deve fornire prove concrete e documentali della reale disponibilità e della lecita provenienza delle risorse: mere dichiarazioni o la sola indicazione di una "provvista" non sono sufficienti.
- I rapporti familiari (coniugio, parentela, convivenza) e la sproporzione tra acquisti e capacità reddituali costituiscono indizi rilevanti che legittimano la presunzione di intestazione fittizia; la loro valutazione unitariamente può giustificare il sequestro/confisca se il terzo non smentisce gli elementi probatori.
- Il ricorso per cassazione nei procedimenti di prevenzione è limitato alla denuncia di violazione di legge: i vizi di motivazione, salvo assenza totale o meramente apparente di motivazione, sono in generale non sindacabili in sede di legittimità.
- Il ricorso al credito bancario o al mutuo non prova automaticamente la liceità dell'acquisto: il finanziamento comporta un onere di rimborso che deve essere rapportato alla capacità economica del soggetto.
- Il terzo che intenda ottenere la revoca della confisca deve dimostrare la reale titolarità del bene; non è sufficiente contestare i presupposti della misura nei confronti del proposto, salvo l'orientamento giurisprudenziale minoritario.
- Il mancato rispetto dei termini interni di decisione in appello nel procedimento di prevenzione non comporta, di per sé, inefficacia o nullità del provvedimento impugnato.
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