Cassazione Civile, Ordinanza n. 06058/2025 del 06/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo proposta da un avvocato nei confronti del fallimento di una società, per il riconoscimento del compenso professionale maturato sia nell'ambito di una procedura concordataria precedente al fallimento sia nella fase prefallimentare. Il Tribunale di Avellino ha accolto solo parzialmente l'opposizione, rideterminando i crediti ammessi e riconoscendo il privilegio, ma negando la prededuzione per il credito derivante dall'attività svolta nella procedura concordataria anteriore alla dichiarazione di fallimento. Avverso tale decreto l'avvocato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto anche dal difensore, in conseguenza di una transazione intervenuta tra le parti.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dal ricorrente e, rilevata l'intervenuta transazione tra le parti, ha dichiarato estinto il giudizio. Ha inoltre affermato, quanto al contributo unificato, che l'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, perché la norma opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e va interpretata restrittivamente.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012
l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, poiché la disposizione si applica solo a rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione ed è di stretta interpretazione.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
norma che ha introdotto la previsione dell'ulteriore importo del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando validamente intervenuta, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.
- L'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 si applica solo nei casi tipizzati di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non può essere esteso analogicamente alla rinuncia al ricorso.
- Le disposizioni che prevedono un aggravio economico in funzione lato sensu sanzionatoria devono essere interpretate in senso restrittivo.
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