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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27223/2024 del 21/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da lavori di impermeabilizzazione eseguiti sui terrazzi di copertura di un edificio condominiale, che servivano anche l'appartamento dell'originario proprietario. Il proprietario lamentava che, a seguito dei lavori, i terrazzi avessero subito alterazioni pregiudizievoli: innalzamento del piano di calpestio con superamento delle soglie delle porte-finestre e conseguenti difficoltà di apertura/chiusura e infiltrazioni, formazione di avvallamenti e assenza di pendenze con ristagno d'acqua, oltre a danni materiali alle pareti e alle travi dovuti all'uso delle attrezzature di cantiere. Il tribunale aveva accertato la responsabilità della ditta appaltatrice e del condominio, condannandoli anche alle spese. La corte d'appello aveva rigettato sia l'appello principale della ditta sia l'incidentale del condominio, ma aveva omesso di statuire sulle spese di lite nei confronti degli appellati proprietari. I successori del proprietario hanno quindi proposto ricorso per cassazione deducendo nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 91 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost., lamentando l'omessa pronuncia sulla domanda di condanna alle spese da loro espressamente formulata in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo: l'omessa statuizione sulle spese di lite integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del dovere del giudice di provvedere sulle spese ex artt. 91-98 c.p.c., incidendo sul diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti della mancata pronuncia sulle spese relative agli odierni ricorrenti e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito condannando in solido la società appaltatrice e il condominio a rifondere ai ricorrenti le spese del giudizio di appello e di legittimità, con liquidazione delle somme indicate in dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 696 c.p.c.

    ricorso ex art. 696 cod. proc. civ.

    richiamato come base del procedimento di accertamento tecnico preventivo da cui è scaturita la lite

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    I ricorrenti hanno depositato una memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso per cassazione

  • art. 112 c.p.c.

    nullità della sentenza in relazione agli art. 112 e 91 cod. proc. civ.

    impone la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; l'omessa decisione sulle spese costituisce omissione di pronuncia

  • art. 91 c.p.c.

    nullità della sentenza in relazione agli art. 112 e 91 cod. proc. civ.

    il giudice ha l'obbligo officioso di provvedere sulle spese del procedimento

  • artt. 91-98 c.p.c.

    gli artt. 91-98 cod. proc. civ., stabilendo un obbligo officioso del giudice di provvedere sulle spese del procedimento

    esprimono il principio inderogabile per cui il giudice deve statuire sulle spese in correlazione con l'esito della lite

  • art. 24 Cost.

    l'omessa statuizione sulle spese lede il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva

  • art. 111 Cost.

    richiamato in relazione all'esigenza di una decisione completa e coerente con il decisum

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ.

    consente alla Cassazione di decidere direttamente nel merito quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia sulla regolazione delle spese di lite integra un vizio della sentenza quando la domanda di rifusione è stata espressamente proposta e il giudice non ha adottato alcuna statuizione, né espressa né implicita, sul punto.
  • Gli artt. 91-98 c.p.c. impongono al giudice un dovere officioso di provvedere sulle spese processuali, sicché la relativa statuizione non è facoltativa ma necessaria in correlazione all'esito del giudizio.
  • La mancanza di una decisione sulle spese, in presenza di soccombenza, può essere denunciata in cassazione come violazione dell'art. 112 c.p.c. per omissione di pronuncia e, se il fatto è già accertato, la Corte può provvedere direttamente nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c.
  • Quando l'impugnazione principale e quella incidentale sono entrambe rigettate o dichiarate inammissibili, la liquidazione delle spese deve seguire il criterio della soccombenza, salvo diversa e motivata regolazione consentita dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteParti comuni
RamiProcesso civileCondominioResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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