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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35717/2022 del 05/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso dell’Agenzia, ha dichiarato assorbiti gli altri due, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha rigettato il ricorso originario del contribuente. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del contribuente, mentre quelle dei gradi di merito sono state compensate.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dal diniego tacito di rimborso di un credito IVA indicato nella dichiarazione annuale per l’anno 2003 e poi utilizzato in compensazione nell’anno 2006, con compensazione successivamente disconosciuta dall’Amministrazione. Il contribuente aveva ottenuto ragione in primo e in secondo grado, poiché i giudici tributari avevano ritenuto che il diritto al rimborso non fosse soggetto al termine biennale di decadenza dell’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, ma al termine ordinario decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 21 d.lgs. n. 546/1992, perché il contribuente non aveva compilato il quadro RX4, colonna 3, della dichiarazione, che è il dato ritenuto idoneo a manifestare inequivocamente la volontà di ottenere il rimborso; la compilazione della colonna 4, invece, denotava la volontà di portare il credito in compensazione, con conseguente applicazione della decadenza biennale; 2) violazione dell’art. 19 d.P.R. n. 633/1973, perché il contribuente avrebbe perso il diritto alla detrazione del credito IVA non avendolo riportato in una dichiarazione del biennio successivo; 3) violazione degli artt. 30 e 38-bis d.P.R. n. 633/1973, 2946 e 2697 c.c., per mancata prova dei presupposti del rimborso. La Corte ha ritenuto assorbiti il secondo e il terzo motivo, accogliendo il primo.

Norme richiamate

  • art. 21 d.lgs. n. 546/1992

    La disposizione, in difetto di una tempestiva e inequivoca domanda di rimborso del credito IVA in dichiarazione, opera come termine biennale di decadenza per l’azione di rimborso; non si applica invece quando il diritto al rimborso sia stato già formalmente esercitato in dichiarazione con modalità idonee a manifestarne chiaramente la volontà.

  • art. 2946 c.c.

    È il termine ordinario di prescrizione decennale richiamato per il rimborso del credito IVA solo quando la richiesta di rimborso sia stata tempestivamente e inequivocamente formulata in dichiarazione, oppure quando la disciplina speciale lo consenta; non opera se la dichiarazione esprime solo volontà di compensazione.

  • art. 38-bis d.P.R. n. 633/1972

    La presentazione del modello VR è un adempimento prodromico al procedimento di esecuzione del rimborso e non coincide con il fatto costitutivo del diritto, che deve risultare dalla dichiarazione nei modi idonei.

  • art. 30 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato per le ipotesi in cui l’eccedenza d’imposta sia chiesta a rimborso in situazioni specifiche, come la cessazione dell’attività, nelle quali non è possibile portare l’eccedenza in detrazione o compensazione.

  • art. 19 d.P.R. n. 633/1973

    Invocato dalla ricorrente per sostenere la perdita del diritto alla detrazione per mancato riporto del credito nelle dichiarazioni successive; il motivo è però rimasto assorbito.

  • art. 1242 c.c.

    Richiamato in motivazione per escludere che, in assenza di un debito IVA da estinguere, possa dirsi verificato un effetto estintivo assimilabile alla compensazione.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato dalla ricorrente per sostenere che il contribuente dovesse provare i presupposti del rimborso; il motivo è rimasto assorbito.

  • art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.

    È la norma processuale richiamata come parametro dei motivi di ricorso per cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È richiamato solo per dare atto della proposta del relatore e del contraddittorio regolarmente costituito.

Massime di principio

  • In materia di credito IVA, occorre distinguere nettamente tra istanza di rimborso e richiesta di compensazione: solo la prima, se formulata in modo inequivoco in dichiarazione, può far operare il regime di prescrizione ordinaria del diritto al rimborso; la mera indicazione del credito per la compensazione non equivale a domanda di rimborso.
  • L’esercizio del diritto al rimborso del credito IVA deve risultare tempestivo e univoco dalla dichiarazione: la compilazione del quadro o della colonna destinati alla compensazione non consente di trasformare l’istanza in domanda di rimborso successivamente.
  • Il modello VR non costituisce il fatto costitutivo del diritto al rimborso, ma un adempimento successivo e funzionale all’esigibilità del credito e all’avvio del procedimento di erogazione.
  • Quando il credito è esposto in dichiarazione come credito da compensare, e non come credito da rimborsare, il contribuente resta soggetto al termine decadenziale biennale previsto per le domande di rimborso non tempestivamente esercitate.
  • Le censure ulteriori sul mancato riporto del credito nelle dichiarazioni successive e sull’onere della prova restano assorbite se la decisione si fonda già sulla qualificazione della domanda come compensazione e non come rimborso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsiAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaDecadenzaPrescrizione

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