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Ordinanza

Ordinanza n. 200/2026 - Parma, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600349

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha ritenuto la propria giurisdizione e competenza, ma non ha disposto la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato. Ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., ha fissato la trattazione del ricorso nel merito all’udienza pubblica del 18 novembre 2026, ritenendo tale soluzione sufficiente a tutelare le esigenze rappresentate dalla ricorrente. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, con contestuale diniego di rilascio di altro titolo di soggiorno ai sensi dell’art. 9, comma 9, TUI

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dell’interno)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto adottato dal Questore di Reggio Emilia il 20 settembre 2025 e notificato il 30 marzo 2026, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il testo dell’ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. In sede cautelare, il TAR ha valutato che le esigenze della ricorrente potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio di merito, anche considerando che dalla documentazione processuale risultava il suo rientro nella Repubblica Popolare Cinese.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare può essere definita fissando sollecitamente la trattazione del ricorso nel merito quando tale soluzione assicura adeguata tutela alle esigenze della parte.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Il giudice, in luogo della pronuncia sulla misura cautelare, può fissare la data di trattazione del merito quando le esigenze della parte risultano adeguatamente tutelabili mediante la definizione sollecita del giudizio.

  • art. 9, comma 9, d.lgs. 286/1998

    È richiamato quale fondamento del contestuale diniego di rilascio di altro titolo di soggiorno, ma l’ordinanza cautelare non ne offre un’interpretazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare amministrativo, quando le esigenze della parte possono essere adeguatamente tutelate attraverso la sollecita fissazione dell’udienza di merito, il giudice può avvalersi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. e omettere la concessione della misura cautelare, fissando direttamente la trattazione del ricorso nel merito.
  • La valutazione di adeguatezza della tutela mediante anticipazione del merito può tenere conto delle circostanze documentate nel processo relative alla situazione concreta della parte ricorrente, compreso il suo rientro nel Paese d’origine.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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