Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1131/2026 - Torino, Sezione 3

per l’annullamento - del provvedimento M_D -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-e notificato all’odierna ricorrente in data 21/02/2023 con il quale veniva fornito diniego all’istanza di assegnazione temporanea presso la sede di servizio in Sicilia ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 comma 5 della Legge 104/92.

Giustizia amministrativa202300383

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di assegnazione temporanea presso una sede in Sicilia ai sensi dell’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, militare con incarico di “Operatore TRAMAT”, aveva chiesto l’assegnazione temporanea presso una sede vicina al domicilio della madre disabile in situazione di gravità, invocando i benefici di cui all’art. 33, commi 3 e 5, della legge n. 104/1992. L’Amministrazione aveva riconosciuto i permessi retribuiti di cui al comma 3, ma aveva preannunciato il rigetto dell’assegnazione temporanea perché le posizioni organiche corrispondenti al ruolo, grado e incarico della militare risultavano occupate nelle sedi richieste. Dopo le osservazioni dell’interessata, che aveva indicato anche un’ulteriore sede e sostenuto di poter essere impiegata in mansioni diverse o in altra posizione compatibile con la propria fascia retributiva e categoria, l’Amministrazione aveva confermato il diniego, richiamando anche l’esigenza di non disperdere la professionalità acquisita e l’assenza di una posizione organica utilmente ricopribile. La ricorrente ha dedotto violazione dell’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992, dell’art. 3 e dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, degli artt. 29, 30, 31 e 97 Cost., nonché eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità manifesta, difetto di istruttoria, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta e sviamento. In particolare, ha sostenuto che la verifica dovesse riguardare la disponibilità di una posizione per ruolo e grado, non necessariamente identica all’incarico svolto, e che il diniego fosse generico perché privo di dati numerici sulle scoperture e sulle esigenze organizzative. Ha inoltre dedotto l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha interpretato l’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992, in combinato disposto con l’art. 981, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 66/2010, nel senso che, per il personale militare, il diritto alla scelta della sede più vicina alla persona da assistere opera solo ove possibile e nei limiti delle posizioni organiche vacanti previste per il ruolo e il grado nella sede richiesta. La misura non attribuisce un diritto soggettivo incondizionato, ma coinvolge interessi legittimi e richiede il bilanciamento tra l’interesse assistenziale e le esigenze funzionali dell’Amministrazione. La verifica deve essere complessiva e può considerare non soltanto ruolo e grado, ma anche l’incarico, la specifica professionalità, la formazione e l’esperienza del militare, così da evitare una collocazione non proficua o la dispersione delle competenze acquisite. Nel caso concreto, il diniego è stato ritenuto adeguatamente istruito e motivato: le posizioni previste per l’incarico della ricorrente nelle sedi richieste, rispettivamente 31 e 183, risultavano tutte utilmente occupate e l’Amministrazione aveva evidenziato l’ottimale alimentazione degli elementi organizzativi interessati. È stata quindi ritenuta prevalente l’esigenza di funzionalità dell’Amministrazione, in assenza di una collocazione utile della militare. Il TAR ha escluso anche la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, poiché il preavviso di rigetto era stato effettivamente comunicato e la ricorrente aveva presentato osservazioni. Le spese sono state compensate per la peculiarità della materia.

Norme richiamate

  • art. 33, commi 3 e 5, l. 104/1992

    Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.

    Per il personale militare, il diritto alla scelta della sede non è incondizionato: la clausola “ove possibile” impone il bilanciamento con le esigenze organizzative e funzionali dell’Amministrazione.

  • art. 981, comma 1, lett. b), d.lgs. 66/2010

    [L’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 si applica] nel limite [...] delle posizioni organiche previste per il ruolo e il grado, vacanti nella sede di richiesta destinazione.

    Nel comparto militare l’assegnazione è subordinata all’esistenza, nella sede richiesta, di una posizione organica vacante compatibile con lo stato del militare; la valutazione può riguardare anche la specifica professionalità e l’incarico.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto è stato ritenuto regolarmente comunicato, con conseguente infondatezza della censura procedimentale.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il diniego è stato ritenuto sufficientemente motivato mediante l’indicazione delle posizioni organiche previste per l’incarico, della loro occupazione e delle ragioni funzionali ostative all’assegnazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base normativa, insieme al GDPR e all’art. 2-septies del d.lgs. n. 196/2003, per disporre l’oscuramento dei dati personali e sanitari nella diffusione della sentenza.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento delle generalità e delle informazioni identificative.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore base normativa per la protezione dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • Per il personale militare, l’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992, letto con l’art. 981, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 66/2010, non attribuisce un diritto incondizionato all’assegnazione presso la sede più vicina alla persona disabile assistita: l’assegnazione è possibile solo nei limiti delle posizioni organiche vacanti previste per il ruolo e il grado nella sede richiesta.
  • La verifica della possibilità di assegnazione temporanea di un militare deve essere complessiva e può considerare, oltre al ruolo e al grado, l’incarico, la specifica professionalità, la formazione e l’esperienza maturate, quando tali elementi siano necessari per accertare una collocazione realmente proficua e compatibile con le esigenze della sede.
  • Il potere dell’Amministrazione nel valutare l’istanza ex art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 è discrezionale e richiede il bilanciamento tra l’interesse del familiare all’assistenza della persona disabile e le esigenze organizzative e funzionali dell’Amministrazione; il diniego è legittimo se tali esigenze risultano concretamente istruite e adeguatamente motivate.
  • Il diniego di assegnazione temporanea non può fondarsi su richiami generici alle scoperture di organico o alle necessità di servizio, ma deve indicare elementi concreti riferiti alle sedi coinvolte, alla posizione di ruolo e grado e alla specifica professionalità del richiedente.
  • Non sussiste la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 quando l’Amministrazione comunichi i motivi ostativi prima dell’adozione del diniego e consenta all’interessato di presentare osservazioni, anche se il diniego finale recepisce le medesime ragioni.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.