Cassazione Penale, Ordinanza n. 11075/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato in primo grado per furto consumato pluriaggravato in abitazione all'esito di giudizio abbreviato e la cui decisione era stata integralmente confermata in appello, ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo. Ha lamentato, in modo promiscuo, violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo del furto, nonché travisamento della prova quanto al rinvenimento di impronte palmari a lui attribuite. Secondo la difesa, tali impronte sarebbero state rilevate sulla superficie esterna di una finestra, dunque in un punto accessibile a chiunque, e non sarebbero state idonee a dimostrare la sua presenza nell'abitazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e aspecifico: il motivo non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva affermato che l'impronta digitale riconducibile all'imputato era stata trovata all'interno, e non all'esterno, dell'abitazione oggetto di furto. Conseguentemente, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la Corte ha applicato la regola della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte Cost., sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000
È richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità del ricorso presuppone l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, profilo qui escluso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo è generico o aspecifico e non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La censura di travisamento della prova non è ammissibile se viene prospettata in modo assertivo senza misurarsi con l'effettivo contenuto dell'accertamento compiuto dal giudice di merito.
- Quando la sentenza impugnata fonda la responsabilità su un dato probatorio specifico e il ricorso lo contesta in modo incompatibile con quanto realmente accertato, la doglianza è manifestamente infondata.
- Alla declaratoria di inammissibilità segue, in mancanza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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