Sentenza n. 1481/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) della Deliberazione di Giunta Regionale n. XII/3720 del 30 dicembre 2024, recante “Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l’anno 2025” e del relativo Allegato A (docc. 1 e 2), con specifico riguardo alle seguenti disposizioni: (i) paragrafo “4.4.2 Centri/punti prelievo” dell’Allegato A alla DGR n. XII/3720, nella parte in cui la Giunta regionale ha ritenuto, “a partire dal mese di giugno 2025, di bloccare temporaneamente le aperture di Punti prelievo accreditati afferenti a laboratori regionali su tutto il territorio Lombardo”; (ii) paragrafo “4.4.1 Riorganizzazione complessiva dei servizi di medicina di laboratorio” dell’Allegato A alla DGR n. XII/3720, nella parte in cui la Giunta regionale ha previsto il “Completamento dell’implementazione del progetto di potenziamento della rete informatica dei Servizi di Medicina di Laboratorio, ai sensi della DGR n. XII/7672/2022 e della DGR n. XII/2560 del 17/06/2024” mediante “avvio e implementazione interfacciamento con l’Order Manager Regionale (OMRe) dei Laboratori Clinici pubblici e privati accreditati e contrattualizzati con finanziamento dedicato”, ove tale disposizione implichi l’assoggettamento dei Laboratori Clinici a criteri di “orchestrazione” e smistamento delle prestazioni laboratoriali c.d. “in service” definiti centralmente dal sistema di Order Manager Regionale (OMRe) e derogatori rispetto alle convenzioni stipulate e stipulande tra strutture sanitarie per lo svolgimento delle prestazioni laboratoristiche c.d. “in service”; (iii) paragrafo “8.8.2 Rendicontazione erogazione da parte degli Enti Erogatori Privati Autorizzati” dell’Allegato A alla DGR n. XII/3720, cui tramite la Giunta regionale ha stabilito che “Per garantire a Regione Lombardia una completa visibilità dell’intera offerta sanitaria, non solo relativamente alle prestazioni erogate in regime SSN, ma anche in regime di solvenza, si invitano gli Enti Erogatori Privati Autorizzati a rendicontare le prestazioni sanitare erogate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le prestazioni ambulatoriali, di laboratori e day surgery. Per facilitare tutti gli attori coinvolti nel processo, è stato predisposto un flusso ad hoc limitando i campi da fornire a quelli strettamente necessari. A tal proposito si precisa che verrà fornito a ciascun Ente un apposito documento di Linee Guida con tutte le informazioni utili alla compilazione. Si precisa altresì che l’invio di tale flusso risulta condizione necessaria per il riconoscimento ed il mantenimento dell’autorizzazione a erogare prestazioni sanitarie. I termini di adeguamento saranno declinati con successivo provvedimento”; (iv) paragrafo “8.1.4 Gestione delle liste di attesa – Percorso di tutela” dell’Allegato A alla DGR n. XII/3720, nella parte in cui la Giunta regionale ha stabilito che “Si prosegue con quanto disposto con la circolare G1.2024.0013957 del 15/04/2024”, ove ciò significhi l’obbligo per le strutture sanitarie di assoggettarsi, nell’anno 2025, alla regola introdotta dalla richiamata circolare per cui “Qualora le azioni sopra descritte non abbiano consentito la prenotazione della prestazione nei tempi previsti, la struttura sanitaria a cui si è rivolto il cittadino, su istanza del medesimo, dovrà erogare la prestazione in regime di libera professione con oneri a proprio carico, chiedendo al cittadino di riconoscere il solo valore del ticket, se dovuto”, e di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, e segnatamente: b) in relazione al punto (ii) della lettera a) dell’epigrafe del presente ricorso, della Deliberazione di Giunta Regionale n. XI/7672 del 28 dicembre 2022, recante “Potenziamento della rete informatica dei servizi di medicina di laboratorio ai sensi della DGR n. XI/6330 del 02/05/2022 – Ulteriori determinazioni e approvazione progetto” (doc. 3); c) in quanto occorra, e ancora in relazione al punto (ii) della lettera a) dell’epigrafe del presente ricorso, della Deliberazione di Giunta Regionale n. XI/6330 del 2 maggio 2022, recante “Presa d’atto del riparto delle risorse previste dall’art. 29 del decreto-legge 25/05/2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23/07/2021, «incentivo al processo di riorganizzazione della rete dei Laboratori del Servizio Sanitario Nazionale» e attuazione del cronoprogramma di Regione Lombardia” (doc. 4); d) in quanto occorra, in relazione al punto (iv) della lettera a) dell’epigrafe del presente ricorso, della circolare G1.2024.0013957 del 15/04/2024, nella parte in cui stabilisce che “Qualora le azioni sopra descritte non abbiano consentito la prenotazione della prestazione nei tempi previsti, la struttura sanitaria a cui si è rivolto il cittadino, su istanza del medesimo, dovrà erogare la prestazione in regime di libera professione con oneri a proprio carico, chiedendo al cittadino di riconoscere il solo valore del ticket, se dovuto” (doc. 5); B) per quanto riguarda i motivi aggiunti: e) della Deliberazione di Giunta Regionale n. XII/4389 del 20 maggio 2025, intitolata “Ulteriori modifiche ed integrazioni alla DGR n. XII/3720 del 30 dicembre 2024 ad oggetto «Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l’anno 2025», come aggiornata dalla DGR n. XII/4264/2025”, nella parte in cui ha circoscritto ai soli punti prelievo “autorizzati” l’abrogazione del divieto di cui al sottoparagrafo 4.4.2 dell’Allegato A alla DGR n. XII/3720 del 30 dicembre 2024, senza estenderne l’ambito di applicazione anche ai punti prelievo “accreditati”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: disposizioni della DGR Lombardia n. XII/3720 del 30 dicembre 2024 e della successiva DGR n. XII/4389 del 20 maggio 2025, relative al blocco dell’apertura di nuovi punti prelievo accreditati, all’interfacciamento con l’Order Manager Regionale, alla rendicontazione delle prestazioni private e alla gestione delle liste di attesa
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore sanitario accreditato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato alcune previsioni degli indirizzi regionali di programmazione del SSR per il 2025. Con il primo motivo ha contestato il blocco, generale, indiscriminato e a tempo indeterminato, dell’apertura di nuovi punti prelievo afferenti a laboratori accreditati, deducendo difetto e perplessità della motivazione, travisamento, violazione del principio di legalità, irragionevolezza, sproporzione e ingiustificata compressione della libertà di iniziativa economica. Ha sostenuto che il richiamo al DM n. 77/2022 non costituisse base normativa idonea e che le esigenze di programmazione e contenimento della spesa sanitaria fossero già soddisfatte attraverso l’accreditamento e i budget assegnati alle strutture, indipendentemente dal numero dei punti prelievo. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 8-quater del d.lgs. n. 502/1992 e dell’autonomia contrattuale, contestando che il sistema informatico Order Manager Regionale potesse determinare un instradamento centralizzato delle prestazioni laboratoristiche in deroga agli accordi esistenti. Con il terzo motivo ha contestato l’obbligo imposto agli enti privati autorizzati di rendicontare anche le prestazioni rese in regime di solvenza, prospettando violazione degli artt. 8-ter e 8-quater del d.lgs. n. 502/1992, degli artt. 23 e 97 Cost. e del principio di proporzionalità. Con il quarto motivo ha censurato l’obbligo, previsto per la gestione delle liste di attesa, di erogare la prestazione in regime libero-professionale con oneri a carico della struttura, detratto l’eventuale ticket, qualora non fosse possibile assicurare la prestazione nei tempi prescritti. Con i motivi aggiunti ha impugnato la DGR n. XII/4389/2025 nella parte in cui aveva eliminato il blocco per i punti prelievo autorizzati, mantenendolo invece per quelli accreditati, deducendo illogicità, irragionevolezza, disparità di trattamento, sviamento, violazione della concorrenza e della libertà di iniziativa economica.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti limitatamente alla disciplina dei punti prelievo accreditati. Ha ritenuto illegittimo il blocco generale e a tempo indeterminato dell’apertura di nuovi punti prelievo afferenti a laboratori accreditati, rilevando che l’ordinamento regionale non prevede forme di pianificazione o contingentamento di tali strutture. Il richiamo alla programmazione sanitaria e al DM n. 77/2022 non è stato ritenuto sufficiente a fondare la misura, né la limitazione dell’offerta può tradursi in una protezione degli operatori già presenti sul mercato. Le esigenze di programmazione e contenimento della spesa risultano perseguibili mediante la verifica dei requisiti in sede di accreditamento e attraverso la determinazione dei budget e dei tetti di remunerazione, che non dipendono dal numero dei punti prelievo. Il mantenimento del blocco per i soli punti prelievo accreditati, dopo l’eliminazione del divieto per quelli autorizzati, è stato ritenuto altresì lesivo della concorrenza, irragionevole e discriminatorio, poiché anche i laboratori accreditati operano in regime di solvenza e competono nello stesso mercato. Sono state quindi annullate le corrispondenti disposizioni delle DGR n. XII/3720/2024 e n. XII/4389/2025. Il secondo motivo è stato respinto perché l’OMRe, secondo i chiarimenti regionali, costituisce un sistema informatico di facilitazione, tracciabilità e interoperabilità e non modifica le convenzioni né interviene sui rapporti giuridici tra gli enti. Il terzo motivo è stato respinto perché la rendicontazione delle prestazioni, comprese quelle in regime di solvenza, è giustificata da esigenze di programmazione dell’offerta e di verifica statistica dell’appropriatezza; inoltre l’onere era già previsto dalla DGR n. XI/7044/2022, non tempestivamente impugnata, e la sua eccessiva onerosità è stata dedotta in modo generico e non documentato. Il quarto motivo è stato respinto poiché l’obbligo relativo alle liste di attesa trovava fondamento in precedenti deliberazioni regionali, risalenti al 1999 e al 2018, che avevano consolidato i propri effetti. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 41 Cost.
libertà di iniziativa economica
Il blocco generalizzato e indeterminato dei nuovi punti prelievo accreditati, privo di adeguata base normativa e motivazionale e idoneo a proteggere gli operatori già presenti, contrasta con la libertà di iniziativa economica.
art. 32 Cost.
La programmazione sanitaria deve perseguire l’ottimale uso delle risorse e l’accesso ai servizi, ma non legittima automaticamente misure restrittive prive di base normativa e sproporzionate.
art. 8-ter d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502
Richiamato in relazione agli obblighi e ai requisiti concernenti le strutture sanitarie; non è stato ritenuto fondamento sufficiente del contestato obbligo di rendicontazione o del blocco dei punti prelievo.
art. 8-quater d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502
La disciplina dell’accreditamento e della programmazione sanitaria non attribuisce, secondo la decisione, un potere generale di contingentamento dei punti prelievo mediante un atto programmatorio privo di specifica base normativa.
art. 23 Cost.
Il principio di legalità è stato invocato dalla ricorrente, ma le censure relative agli obblighi di rendicontazione e di gestione delle liste di attesa sono state respinte per le ragioni indicate in motivazione.
art. 97 Cost.
Richiamato dalla ricorrente insieme al principio di legalità in relazione all’obbligo di rendicontazione; la relativa censura è stata respinta.
DM 23 maggio 2022, n. 77
Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale
Il decreto disciplina il modello organizzativo dell’assistenza territoriale e delle Case di comunità, ma non prevede, secondo il TAR, forme di contingentamento dei punti prelievo tali da giustificare il blocco impugnato.
art. 29 d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla l. 23 luglio 2021
Richiamato nella DGR regionale relativa al potenziamento della rete dei laboratori; il testo non attribuisce a tale disposizione un ruolo decisivo autonomo nella decisione.
Massime di principio
- In assenza di una specifica base normativa regionale o statale, un atto di programmazione sanitaria non può introdurre un contingentamento generale, indiscriminato e a tempo indeterminato dell’apertura di nuovi punti prelievo afferenti a laboratori accreditati.
- Le esigenze di programmazione sanitaria e di contenimento della spesa relativa alle prestazioni erogate a carico del servizio sanitario devono essere perseguite, per i laboratori accreditati, mediante la verifica dei requisiti di accreditamento e la fissazione di budget e tetti di remunerazione; tali esigenze non giustificano automaticamente il blocco territoriale dei punti prelievo, il cui numero non incide sul budget assegnato alla struttura.
- Una misura che mantiene il divieto di apertura dei punti prelievo per i laboratori accreditati, ma lo elimina per i laboratori autorizzati, è illegittima se l’amministrazione non dimostra una concreta differenza rilevante rispetto alle finalità perseguite, quando entrambe le categorie operano anche nel medesimo mercato delle prestazioni in regime di solvenza.
- La limitazione dell’offerta sanitaria privata non può tradursi nella protezione degli operatori già presenti sul mercato a danno dei nuovi entranti; le finalità pubbliche devono essere perseguite con strumenti proporzionati e meno invasivi della libertà di iniziativa economica e della concorrenza.
- Un sistema informatico regionale destinato a rendere tracciabili e interoperabili le prestazioni dei laboratori non incide, di per sé, sull’autonomia contrattuale degli enti né modifica le convenzioni esistenti, quando abbia funzione meramente facilitativa e non determini un eterodiretto instradamento delle prestazioni.
- L’obbligo di rendicontazione imposto agli enti sanitari privati, anche per prestazioni rese in regime di solvenza, è legittimo quando sia funzionale alla programmazione dell’offerta e alla verifica dell’appropriatezza, sia limitato ai dati necessari e trovi fondamento in precedenti prescrizioni non tempestivamente impugnate; la censura di eccessiva onerosità deve essere specifica e documentata.
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