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Sentenza

Sentenza del 15/04/2016 n. 7496 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva contestato alla F. s.r.l., per l'anno 2004, maggiori imposte IVA, IRPEF e IRAP mediante diverse riprese a tassazione: i costi infragruppo cosiddetti "costi di regia", ritenuti non effettivi né adeguatamente documentati; gli interessi passivi relativi a un finanziamento concesso dalla controllante Drakkar Holdings s.a., considerato potenzialmente elusivo; e le quote di ammortamento dell'avviamento. La Corte ha inoltre esaminato e respinto le eccezioni della contribuente sull'inammissibilità del ricorso e sull'inesistenza della notifica effettuata da un procuratore dello Stato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia, ritenendo insufficiente la prova dei costi di regia: un accordo infragruppo e la relativa fatturazione non bastano, perché la società controllata deve dimostrare l'effettiva prestazione ricevuta, la sua inerenza all'attività e l'utilità concreta o potenziale conseguita. Il secondo motivo, relativo al difetto di motivazione sulla stessa questione, è stato dichiarato assorbito. Sono stati invece respinti i motivi riguardanti l'elusività del finanziamento e il relativo difetto di motivazione, poiché non erano stati provati né l'anomalia dell'operazione né uno specifico e indebito vantaggio fiscale. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata ad altra sezione della CTR dell'Emilia-Romagna, anche per le spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bis

    La norma è stata richiamata in tema di elusione fiscale e abuso del diritto. La Corte ha escluso l'elusività del finanziamento infragruppo perché non risultavano provati né l'anomalia dell'operazione né un particolare vantaggio fiscale indebito.

  • Art. 75 TUIR, oggi art. 109 TUIR

    La deducibilità dei costi richiede che siano effettivi, inerenti all'attività d'impresa e adeguatamente provati. Per i costi infragruppo, la prova grava sulla società controllata che ne invoca la deduzione.

  • Art. 2697 c.c.

    Chi pretende la deduzione di un costo deve provare i fatti costitutivi del diritto, inclusi l'effettività della prestazione, l'inerenza e l'utilità ricevuta.

  • Art. 53 Cost.

    È stato richiamato quale fondamento costituzionale del divieto di ottenere vantaggi fiscali mediante l'uso distorto di strumenti giuridici, in assenza di valide ragioni economiche diverse dal risparmio d'imposta.

  • Art. 327 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38

    Il rinvio alle regole del processo civile comprende la disciplina transitoria; il termine breve di sei mesi per impugnare si applica ai giudizi tributari instaurati dopo il 4 luglio 2009.

  • R.D. n. 1611 del 1933, art. 1, e L. n. 103 del 1979, art. 19

    La rappresentanza dello Stato spetta all'Avvocatura dello Stato. La notifica eseguita da un procuratore dello Stato, quando il ricorso è sottoscritto da un avvocato dello Stato, costituisce una ripartizione interna di compiti e non determina inesistenza o nullità della notifica.

Massime di principio

  • Per dedurre costi infragruppo non è sufficiente produrre il contratto di servizi o le fatture: occorre documentare quali prestazioni siano state concretamente rese, perché fossero necessarie e quale utilità effettiva o potenziale ne abbia ricavato la società controllata.
  • La ripartizione forfettaria di costi comuni è opponibile al Fisco solo se accompagnata da criteri verificabili, documentazione analitica delle attività e collegamento tra il servizio e l'attività della società che sostiene il costo.
  • Un finanziamento tra società appartenenti allo stesso gruppo non è automaticamente elusivo. L'Amministrazione deve dimostrare l'anomalia dell'operazione e il conseguimento di un vantaggio fiscale indebito; le normali scelte imprenditoriali e organizzative non sono sindacabili in assenza di tali elementi.
  • Nel giudizio di cassazione, l'accoglimento anche di un solo motivo può comportare la cassazione parziale della sentenza e il rinvio al giudice di merito, che dovrà riesaminare la questione secondo i principi indicati dalla Corte.
  • Le irregolarità interne nella distribuzione delle attività tra avvocati e procuratori dello Stato non comportano automaticamente l'inesistenza della notifica, se l'atto è comunque riconducibile all'Avvocatura dello Stato.

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