Sentenza n. 12363/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento a) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del Decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, in G.U. del 15 settembre 2022, serie generale n. 216, avente ad oggetto la certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (doc. 1 – DM 6 luglio 2022); - del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, in G.U. del 26 ottobre 2022, serie generale n. 251, recante la “adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” (doc. 2 – DM 6 ottobre 2022, linee guida); nonché, ove occorrer possa ed in parte qua: - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 1341 del 19 febbraio 2016 – fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9-ter, co. 6, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78 (doc. 3 – circolare prot. n.1341); - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 3251 del 21 aprile 2016 – fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9-ter, co. 6, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78 – integrazione della nota del 19 febbraio 2016 (doc. 4 – circolare prot. n. 3251); - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 21179 dell’8 febbraio 2019 - fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9-ter, co. 8, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78, come modificato dall’art. 1, co. 557 della L. 30 dicembre 2018, n. 145 (doc. 5 – circolare prot. n. 21179); - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 22413 del 29 luglio 2019 - fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (doc. 6 – circolare prot. n.22413); - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 7435 del 17 marzo 2020 – fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – individuazione delle fatture di interesse per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno2015, n.78, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n.145, art.1, co. 557 (doc. 7 – circolare prot. n. 7435); - dell’Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, Atto. Rep. N. 181 – criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto dei dispositivi medici e modalità di ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (doc. 8 – Accordo Atto rep. N. 181); - dell’Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, Atto Rep. N. 182 – criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto dei dispositivi medici e modalità di ripiano per l’anno 2019 (doc. 9 – Accordo Atto rep. N. 182); - del provvedimento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, n. prot. 22/179/CR6/7 del 14 settembre 2022 – Schema di Decreto Ministeriale per l’adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell’articolo 18, co. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n.115 (doc.10 – intesa Conferenza prot. 22/179/CR6/7); - dell’Intesa della Conferenza delle Regioni e le Province autonome n. prot. 6546/C7SAN del 27 settembre 2022 – tetti dispositivi medici 2015-2018 – trasmissione schema di decreto ministeriale per l’adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell’articolo 18, co. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n.115 (doc. 11 – intesa sullo schema del dm adozione linee guida); - dell’Intesa della Conferenza Permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, Rep. atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022 – intesa sullo schema di decreto ministeriale per l’adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell’articolo 18, co. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022 n.115, tetti dispositivi medici 2015-2018 (doc. 12 – intesa CSR sullo schema del dm adozione linee guida); - del Decreto del Ministero della Salute del 15 giugno 2012, in G.U. del 10 giugno 2012, serie generale n. 159 del 10 luglio 2012, recante nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale (doc. 13 – DM 15 giugno 2012 – modelli CE); - del Decreto del Ministero della Salute del 24 maggio 2019, in G.U. del 25 giugno 2019, serie generale n. 147, recante nuovi modelli di rilevazione economica “Conto Economico” (CE), “Stato Patrimoniale” (SP), (doc. 14 – DM 25 giugno 2019, modelli CE); - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non noto; ed altresì - del decreto n. 52 del 14 dicembre 2022 del Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche (doc. 15 - decreto n. 52 del 14.12.2022) unitamente al relativo Allegato A (doc. 16 - All. A al decreto n. 52/2022); - dei modelli CE, dati di bilancio, note esplicative per l’effettuazione dei conteggi, comunicazioni, note, documenti istruttori e comunicazioni relative all’oggetto del presente ricorso, il tutto ancorché non conosciuto; nonché, ove occorrer possa: - della Determina del Direttore Generale dell’ASUR n. 466 del 26.08.2019, con successiva rettifica n. 706 del 14.11.2022; - della Determina del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti delle Marche n. 708 del 21.08.2019; - della Determina del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riunti Marche Nord n. 481 del 22.08.2019; - della Determina del Direttore Generale dell’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico INRCA Ancona n. 348 dell’11.09.2019; - della nota prot. 13779/ASF/ASF/A acquisita a mezzo e-mail il 13.12.2022 dal Controllo di gestione e dai sistemi statistici della Regione Marche; - dei modelli CE, dati di bilancio, note esplicative per l’effettuazione dei conteggi, comunicazioni, note, documenti istruttori, delibere delle Aziende del Servizio sanitario regionale che hanno proceduto ad effettuare la ricognizione della spesa per dispositivi medici sostenuta negli anni 2015-2018, comunicazioni relative all’oggetto del presente ricorso, il tutto ancorché non conosciuto; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non noto. b) per quanto riguarda i motivi aggiunti: - del Decreto n. 14 del 14 marzo 2025 - unitamente al relativo Allegato A - del Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche, pubblicato per estratto sul B.U.R.M. n. 38 del 28 aprile 2025 (doc. 17 - Decreto n. 14 del 14.03.2025 e doc. 18 - Allegato A); - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non noto. c) per quanto riguarda gli ulteriori motivi aggiunti: - dell’Avviso pubblicato sul sito istituzionale della Regione Marche rubricato “Payback sui dispositivi medici 2015-2018 ridotto al 25%” (doc. 19 - Avviso) e della relativa allegata “Tabella A” (doc. 20 - Tabella A); - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non noto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti ministeriali e regionali relativi al payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, inclusi i provvedimenti di quantificazione della quota di ripiano a carico della società
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società, alla quale la Regione Marche aveva imputato una quota di ripiano complessiva di euro 43.108,47 per gli anni 2015-2018, ha impugnato il decreto ministeriale del 6 luglio 2022, le linee guida ministeriali del 6 ottobre 2022, gli atti presupposti e i successivi provvedimenti regionali di quantificazione e rideterminazione dell’importo, nonché l’avviso regionale relativo alla riduzione del payback al 25%. Ha dedotto, da un lato, l’illegittimità dell’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015 per contrasto con il diritto dell’Unione europea, la CEDU e numerosi parametri costituzionali, nonché per violazione dei principi di certezza del diritto, legittimo affidamento, proporzionalità, capacità contributiva e irretroattività; dall’altro, vizi propri degli atti ministeriali e regionali, tra cui difetto di istruttoria e motivazione, travisamento dei fatti, irragionevolezza, illogicità, disparità di trattamento, sviamento, violazione dei principi di partecipazione, trasparenza, buona fede e leale collaborazione. È stata inoltre prospettata l’illegittimità costituzionale dell’art. 9-ter e richiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Quanto agli atti regionali, la società ha dedotto anche l’illegittimità derivata degli stessi rispetto agli atti statali presupposti.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo nella parte rivolta contro il meccanismo normativo e gli atti statali presupposti, ritenendo infondate le censure. Ha rilevato che il payback trova una base normativa espressa e sufficientemente determinata nell’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015, che individua i soggetti obbligati, l’oggetto della prestazione e i criteri di riparto. Il ritardo nella fissazione dei tetti regionali e nella certificazione degli sforamenti non ha fatto venir meno l’obbligo legislativamente previsto né ha generato un affidamento tutelabile sulla sua mancata applicazione retroattiva. La restrizione alle libertà economiche è giustificata dall’esigenza imperativa di sostenere il Servizio sanitario nazionale e contenere la spesa pubblica, ed è stata ritenuta proporzionata. Il pagamento in un’unica soluzione entro trenta giorni non è stato considerato irragionevole, anche perché la ricorrente non ha dimostrato concretamente l’impatto sproporzionato del termine sulla propria situazione economica. È stata inoltre ritenuta ragionevole la scelta di porre il ripiano a carico delle sole aziende fornitrici, in quanto direttamente contraenti con gli enti del Servizio sanitario nazionale. Le questioni di legittimità costituzionale sono state dichiarate manifestamente infondate alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 140/2024, mentre non sono stati ravvisati presupposti per un nuovo rinvio alla Corte costituzionale o per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Quanto agli atti regionali, il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo: la Regione svolge una funzione meramente tecnico-contabile, priva di discrezionalità, applicando dati, percentuali e criteri già stabiliti dalla legge e dagli atti statali. La controversia riguarda quindi un diritto soggettivo patrimoniale relativo alla corretta quantificazione dell’importo, da far valere davanti al giudice ordinario. È stata riconosciuta la facoltà di riassumere il giudizio davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità delle questioni e l’incertezza interpretativa della disciplina.
Norme richiamate
art. 17, comma 1, lett. c), d.l. n. 98/2011, convertito dalla l. n. 111/2011
Ha istituito il tetto nazionale e regionale della spesa del Servizio sanitario nazionale per l’acquisto di dispositivi medici.
art. 9-ter d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015
Costituisce la base normativa del payback sui dispositivi medici, disciplinando la fissazione dei tetti regionali, l’obbligo di ripiano e i criteri percentuali di imputazione alle aziende fornitrici.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015
Per gli anni 2015-2018 ha previsto una procedura accelerata, con adempimento del ripiano entro trenta giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti regionali e in un’unica soluzione.
art. 18 d.l. n. 115/2022, convertito dalla l. n. 142/2022
Ha introdotto la disciplina accelerata e derogatoria applicabile al payback relativo al quadriennio 2015-2018.
art. 8, comma 3, d.l. n. 34/2023, convertito dalla l. n. 56/2023
Ha previsto la riduzione dell’obbligo di ripiano al 48% subordinandola a condizioni poi parzialmente dichiarate incostituzionali.
art. 7 d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025
Ha ulteriormente ridotto al 25% la quota di ripiano dovuta per le annualità 2015-2018.
art. 11, comma 2, c.p.a.
Consente la riassunzione davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia declinatoria.
art. 1 del Primo Protocollo addizionale CEDU
Il payback è compatibile con la tutela della proprietà quando abbia base normativa, persegua una finalità di pubblica utilità e costituisca un’ingerenza ragionevole e proporzionata.
sentenza Corte costituzionale n. 140/2024
Ha escluso l’illegittimità costituzionale dell’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015 rispetto agli artt. 3, 23, 41 e 53 Cost.; il TAR ne ha seguito le coordinate per respingere le analoghe censure.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato quale disposizione processuale relativa alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- Il meccanismo di payback sui dispositivi medici è legittimamente fondato sull’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015, che determina i soggetti obbligati, l’oggetto dell’obbligo e i criteri di riparto in misura sufficiente a rispettare i principi di legalità e determinatezza.
- La fissazione successiva dei tetti di spesa e la certificazione tardiva del loro superamento, anche quando incidano su annualità pregresse, non violano di per sé il legittimo affidamento né il principio di irretroattività se l’obbligo di ripiano era già previsto dalla legge prima delle condotte economiche interessate.
- Il payback a carico delle aziende fornitrici può essere giustificato dall’obiettivo imperativo di sostenibilità finanziaria del Servizio sanitario nazionale, purché la misura sia ragionevole e proporzionata; la posizione delle aziende direttamente contraenti con il Servizio sanitario nazionale può legittimamente differire da quella di produttori, grossisti e distributori privi di rapporto contrattuale diretto.
- La previsione del pagamento del ripiano in un’unica soluzione entro trenta giorni non è sproporzionata per il solo fatto di essere gravosa; chi la contesta deve dimostrare concretamente l’impatto sproporzionato della misura sulla propria situazione economica.
- Le controversie sugli atti regionali che quantificano il payback mediante operazioni meramente tecnico-contabili, applicando criteri, percentuali e dati già predeterminati dalla legge e dagli atti statali, riguardano diritti soggettivi patrimoniali e spettano alla giurisdizione ordinaria, non a quella amministrativa.
- Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione sugli atti applicativi regionali del payback, il giudizio può essere riassunto davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia, ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a.
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