Cassazione Civile, Ordinanza n. 20931/2022 del 30/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IVA, IRPEF e IRAP relativo al 2004, con recupero a tassazione di maggior reddito d’impresa connesso alla gestione di una farmacia. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto che la contribuente fosse l’effettiva imprenditrice, escludendo la tesi di un rapporto di lavoro subordinato con la società degli eredi del precedente titolare e valorizzando atti negoziali, movimenti bancari e prelievi di somme come utili. La ricorrente ha proposto sei motivi: i primi quattro e il sesto denunciavano vizi di motivazione e nullità della sentenza per avere il giudice d’appello mal valutato o omesso di valutare documenti e circostanze decisive, tra cui la scrittura privata tra le parti, l’atto notarile di cessione d’azienda, le risultanze bancarie, i prelievi periodici e la dedotta esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con retribuzione fissa; il quinto motivo lamentava l’omessa pronuncia sull’eccezione di giudicato esterno, richiamando una precedente decisione tributaria. La ricorrente produceva inoltre una successiva sentenza del giudice del lavoro, divenuta definitiva, che aveva dichiarato la simulazione assoluta di alcuni atti e accertato il rapporto di lavoro subordinato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i motivi primo, secondo, terzo, quarto e sesto, dichiarando assorbito il quinto. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Liguria in diversa composizione, affinché riesamini la fattispecie valutando in modo puntuale le prove dedotte e tenendo conto anche dell’incidenza della successiva sentenza definitiva del Tribunale di Imperia che aveva accertato la simulazione assoluta degli atti negoziali e l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. La Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza regionale meramente apparente e quindi nulla, perché apodittica e priva di effettiva spiegazione del percorso logico-giuridico seguito.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è richiamato come base per denunciare la nullità della sentenza o del procedimento per error in procedendo e omessa pronuncia
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
è richiamato per dedurre omesso esame di fatti decisivi e, nel testo, viene ricondotto alla censura della motivazione apparente e dell’omesso esame di circostanze decisive
art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c.
la sua violazione è prospettata quale vizio della motivazione della sentenza
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato insieme all’art. 132 c.p.c. come parametro della sufficienza della motivazione
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie
art. 111 Cost.
richiamato in relazione al dovere di motivazione
art. 156, secondo comma, c.p.c.
invocato in relazione alla nullità degli atti per inosservanza di forme sostanziali
artt. 115 e 116 c.p.c.
richiamati come parametri della corretta valutazione del materiale probatorio
art. 380-bis.1 c.p.c.
citato per il deposito della memoria in vista della camera di consiglio
art. 372, secondo comma, c.p.c.
citato per il deposito documentale in cassazione con prova della notifica alla controparte
d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, artt. 1 e 8
richiamati per affermare che la dichiarazione fiscale deve essere sottoscritta dal contribuente o dal rappresentante legale o volontario a pena di nullità
r.d. 27 luglio 1934, n. 1265
citato incidentalmente come testo unico delle leggi sanitarie, nel quadro della dedotta finalità dell’operazione negoziale
Massime di principio
- La motivazione è nulla quando, pur formalmente esistente, sia solo apparente: il giudice deve esporre un ragionamento effettivo, coerente e verificabile, idoneo a spiegare le ragioni della decisione.
- In presenza di una tesi difensiva fondata su una pluralità di fatti decisivi e documenti, il giudice di merito deve esaminarli in modo puntuale e non può limitarsi ad affermazioni apodittiche o generiche.
- La distinzione tra consapevolezza di un’operazione negoziale e effettiva titolarità/gestione dell’attività economica è decisiva: la prima non equivale automaticamente alla seconda.
- Le risultanze bancarie e i prelievi periodici possono costituire indizi di un rapporto di lavoro subordinato o della diversa struttura del rapporto, ma devono essere valutati insieme agli altri elementi documentali e non isolatamente.
- Il giudice del rinvio deve considerare anche il possibile rilievo di un giudicato esterno formatosi successivamente sulla medesima vicenda sostanziale, se pertinente alla decisione tributaria da assumere.
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