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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20931/2022 del 30/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per IVA, IRPEF e IRAP relativo al 2004, con recupero a tassazione di maggior reddito d’impresa connesso alla gestione di una farmacia. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto che la contribuente fosse l’effettiva imprenditrice, escludendo la tesi di un rapporto di lavoro subordinato con la società degli eredi del precedente titolare e valorizzando atti negoziali, movimenti bancari e prelievi di somme come utili. La ricorrente ha proposto sei motivi: i primi quattro e il sesto denunciavano vizi di motivazione e nullità della sentenza per avere il giudice d’appello mal valutato o omesso di valutare documenti e circostanze decisive, tra cui la scrittura privata tra le parti, l’atto notarile di cessione d’azienda, le risultanze bancarie, i prelievi periodici e la dedotta esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con retribuzione fissa; il quinto motivo lamentava l’omessa pronuncia sull’eccezione di giudicato esterno, richiamando una precedente decisione tributaria. La ricorrente produceva inoltre una successiva sentenza del giudice del lavoro, divenuta definitiva, che aveva dichiarato la simulazione assoluta di alcuni atti e accertato il rapporto di lavoro subordinato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i motivi primo, secondo, terzo, quarto e sesto, dichiarando assorbito il quinto. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Liguria in diversa composizione, affinché riesamini la fattispecie valutando in modo puntuale le prove dedotte e tenendo conto anche dell’incidenza della successiva sentenza definitiva del Tribunale di Imperia che aveva accertato la simulazione assoluta degli atti negoziali e l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. La Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza regionale meramente apparente e quindi nulla, perché apodittica e priva di effettiva spiegazione del percorso logico-giuridico seguito.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    è richiamato come base per denunciare la nullità della sentenza o del procedimento per error in procedendo e omessa pronuncia

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    è richiamato per dedurre omesso esame di fatti decisivi e, nel testo, viene ricondotto alla censura della motivazione apparente e dell’omesso esame di circostanze decisive

  • art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c.

    la sua violazione è prospettata quale vizio della motivazione della sentenza

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato insieme all’art. 132 c.p.c. come parametro della sufficienza della motivazione

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie

  • art. 111 Cost.

    richiamato in relazione al dovere di motivazione

  • art. 156, secondo comma, c.p.c.

    invocato in relazione alla nullità degli atti per inosservanza di forme sostanziali

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    richiamati come parametri della corretta valutazione del materiale probatorio

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    citato per il deposito della memoria in vista della camera di consiglio

  • art. 372, secondo comma, c.p.c.

    citato per il deposito documentale in cassazione con prova della notifica alla controparte

  • d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, artt. 1 e 8

    richiamati per affermare che la dichiarazione fiscale deve essere sottoscritta dal contribuente o dal rappresentante legale o volontario a pena di nullità

  • r.d. 27 luglio 1934, n. 1265

    citato incidentalmente come testo unico delle leggi sanitarie, nel quadro della dedotta finalità dell’operazione negoziale

Massime di principio

  • La motivazione è nulla quando, pur formalmente esistente, sia solo apparente: il giudice deve esporre un ragionamento effettivo, coerente e verificabile, idoneo a spiegare le ragioni della decisione.
  • In presenza di una tesi difensiva fondata su una pluralità di fatti decisivi e documenti, il giudice di merito deve esaminarli in modo puntuale e non può limitarsi ad affermazioni apodittiche o generiche.
  • La distinzione tra consapevolezza di un’operazione negoziale e effettiva titolarità/gestione dell’attività economica è decisiva: la prima non equivale automaticamente alla seconda.
  • Le risultanze bancarie e i prelievi periodici possono costituire indizi di un rapporto di lavoro subordinato o della diversa struttura del rapporto, ma devono essere valutati insieme agli altri elementi documentali e non isolatamente.
  • Il giudice del rinvio deve considerare anche il possibile rilievo di un giudicato esterno formatosi successivamente sulla medesima vicenda sostanziale, se pertinente alla decisione tributaria da assumere.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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