Cassazione Civile, Ordinanza n. 23653/2025 del 21/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda il riconoscimento di un compenso incentivante per attività svolte nell'ambito di un appalto pubblico relativo ai lavori di adeguamento della SS. 640 di Porto Empedocle. Un dipendente aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento di euro 20.421,03 quale incentivo per l'incarico di Responsabile dell'Ufficio di Alta Sorveglianza, ai sensi dell'art. 92 del d.lgs. n. 163/2006 e del regolamento interno ANAS. La società aveva proposto opposizione al decreto, ma in appello la domanda del dipendente è stata accolta e l'opposizione respinta. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto, in sintesi, due censure: 1) nullità della sentenza e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe valorizzato anche un regolamento diverso da quello richiamato nel ricorso monitorio; 2) violazione/falsa applicazione delle norme sugli incentivi per la progettazione e dei regolamenti interni ANAS, assumendo che il diritto all'incentivo dovesse essere regolato dalla disciplina vigente al momento della stipula dell'appalto (regolamento 2003, non prevedente l'incentivo per l'Alta Sorveglianza), e non da quella successiva, nonché contestando la rilevanza dell'atto aggiuntivo del 27 luglio 2009 e della data di entrata in vigore del regolamento 2009.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non colpiva la ratio decidendi: la Corte territoriale aveva comunque condannato la società al pagamento delle sole somme richieste sin dall'origine sulla base del regolamento del 2011, sicché l'eventuale vizio denunciato sarebbe stato privo di decisività. Ha ritenuto inammissibile o comunque infondato il secondo motivo: ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui l'incentivo ha natura retributiva ma il diritto sorge solo con l'adozione del regolamento attuativo; tuttavia, per individuare la disciplina applicabile al compenso, occorre avere riguardo al momento del conferimento dell'incarico. Nel caso concreto la Corte d'appello aveva accertato in fatto che il conferimento fosse riferibile alla designazione del 4 giugno 2009 e alla fonte negoziale dell'atto aggiuntivo del 27 luglio 2009; tali accertamenti non erano rivedibili in cassazione. È stata inoltre esclusa la denunciabilità, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., della violazione di regolamenti interni ANAS, non aventi natura di norme di diritto. Conseguentemente la società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 92 d.lgs. n. 163/2006
L'incentivo per le attività tecniche nell'appalto pubblico è correlato a una logica premiale e alla disciplina regolamentare dell'amministrazione; il diritto non nasce per la sola prestazione, ma richiede anche l'adozione del regolamento attuativo.
art. 18 L. n. 109/1994
Richiamato come antecedente normativo della disciplina degli incentivi tecnici/progettazione, inserita in un'evoluzione normativa culminata nell'art. 92 del d.lgs. n. 163/2006 e poi nell'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016.
art. 113 d.lgs. n. 50/2016
Citiato come evoluzione successiva della disciplina, che sostituisce gli incentivi per la progettazione con gli incentivi per funzioni tecniche.
d.lgs. n. 165/2001
La disciplina degli incentivi deroga al trattamento accessorio generale del pubblico impiego, poiché mira a valorizzare professionalità interne alle amministrazioni.
art. 2230 c.c.
Richiamato, insieme all'art. 2233 c.c., per individuare nel conferimento dell'incarico il momento rilevante ai fini della disciplina applicabile al compenso del collaudatore.
art. 2233 c.c.
Richiamato quale parametro generale per la determinazione del compenso professionale, assunto per analogia nel definire il momento rilevante del conferimento dell'incarico.
art. 112 c.p.c.
È invocato dalla ricorrente per dedurre la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la censura è stata reputata inammissibile perché non decisiva rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.
art. 414 c.p.c.
È richiamato dalla ricorrente a sostegno della doglianza sulla formulazione della domanda; la Corte ha ritenuto il motivo non decisivo/inammissibile.
art. 420 c.p.c.
È richiamato dalla ricorrente nel primo motivo; la Corte non vi ravvisa una violazione decisiva.
art. 360 c.p.c., n. 3
La Corte afferma che non è deducibile come violazione di legge la violazione di regolamenti interni di ANAS, poiché questi non hanno la natura di norme di diritto.
art. 360 c.p.c., n. 4
È invocato per la nullità della sentenza/procedimento, ma la censura è dichiarata inammissibile perché non si confronta con il decisum.
art. 360 c.p.c., n. 5
La data di entrata in vigore del regolamento ANAS 2009 è trattata come questione di fatto non adeguatamente censurata nei limiti del nuovo vizio motivazionale.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Usato per rinviare, in motivazione, a precedenti che ricostruiscono il quadro normativo e giurisprudenziale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Viene applicato per dare atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma che ha introdotto il testo applicato dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel contenzioso relativo agli incentivi tecnici negli appalti pubblici, il diritto al compenso ha natura retributiva ma sorge solo se e quando l'amministrazione abbia adottato il regolamento attuativo richiesto dalla legge.
- Ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile al compenso incentivante, il momento decisivo è quello del conferimento dell'incarico, non già quello della stipula dell'appalto in sé, quando l'incarico sia conferito in un momento successivo e in base a una specifica fonte negoziale o organizzativa.
- In cassazione non è utilmente censurabile una decisione se il motivo non si confronta con la ratio decidendi o se l'eventuale errore denunciato non sarebbe comunque idoneo a mutare l'esito della controversia.
- La violazione di regolamenti interni di un ente non può essere di regola dedotta come violazione o falsa applicazione di legge ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., quando tali regolamenti non abbiano natura di norme di diritto.
- Gli accertamenti compiuti dal giudice di merito sulla data di conferimento dell'incarico e sull'efficacia temporale del regolamento applicabile sono accertamenti di fatto, come tali non riesaminabili in sede di legittimità se non nei ristretti limiti del vizio motivazionale dedotto in modo conforme al paradigma processuale vigente.
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