Cassazione Penale, Ordinanza n. 08755/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, a seguito di giudizio abbreviato, lo aveva condannato per detenzione di sostanza stupefacente ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 309/1990, con aggravante di cui all'art. 80, comma 1, lett. g), d.P.R. 309/1990. Deduceva: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità; 2) vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche; 3) vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo. La decisione di merito aveva valorizzato il rinvenimento, nell'abitazione dell'imputato, di 500 grammi di marijuana con principio attivo pari a 83.000 milligrammi, corrispondenti a 3.357 dosi medie singole, oltre a strumenti per il confezionamento, la detenzione domiciliare in atto e l'assenza di risorse economiche compatibili con l'acquisto di tale quantitativo, escludendo la minima offensività e negando le attenuanti generiche anche per la presenza di precedenti specifici e l'assenza di elementi positivi o di concreta resipiscenza. La Corte di cassazione ritiene inoltre congrua la pena base, fissata a 2 anni e 9 mesi di reclusione ed euro 12.000 di multa, inferiore al medio edittale.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Conferma la valutazione di merito che ha escluso la lieve entità del fatto in ragione del rilevante quantitativo di droga, degli ulteriori indici di capacità di spaccio e della non illogicità della motivazione. Ritiene legittimo il diniego delle attenuanti generiche, fondato su precedenti specifici e assenza di elementi positivi, nonché insindacabile la determinazione della pena, congruamente motivata e già collocata sotto il medio edittale. Condanna quindi il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990
La contestazione riguarda un reato in materia di stupefacenti; la Corte richiama la disciplina della lieve entità e ribadisce che la sua applicazione dipende da una valutazione complessiva dell'offensività concreta della condotta.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
La fattispecie di lieve entità è configurabile solo quando la condotta presenti complessivamente minore portata offensiva, con ridotta circolazione di droga e denaro, potenzialità di guadagno limitate e assenza di una prolungata attività di spaccio rivolta a un numero indiscriminato di soggetti.
art. 80, comma 1, lett. g), d.P.R. 309/1990
È richiamata come aggravante contestata nel giudizio di merito.
art. 62-bis c.p.
Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato con l'assenza di elementi positivi; dopo la riforma del 2008 non è sufficiente il solo stato di incensuratezza.
d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. in l. 24 luglio 2008, n. 125
La riforma dell'art. 62-bis ha rafforzato il requisito degli elementi positivi necessari per concedere le attenuanti generiche, escludendo che la sola incensuratezza basti.
art. 125 c.p.p.
Non è citato espressamente nel testo, ma il passaggio motivazionale richiama il principio per cui la motivazione è sufficiente se indica gli elementi ritenuti decisivi e risponde alle specifiche deduzioni dell'interessato.
Massime di principio
- In materia di stupefacenti, la lieve entità non può essere desunta dal solo dato quantitativo isolato, ma richiede una valutazione globale dell'offensività concreta, comprensiva di quantità movimentata, capacità organizzativa, numero di assuntori riforniti e modalità di occultamento o gestione dell'attività illecita.
- La fattispecie autonoma di lieve entità è incompatibile con condotte che, per quantità, strumenti impiegati e contesto, rivelino una capacità di spaccio non episodica e non meramente minimale.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice indichi l'assenza di elementi di segno positivo e valorizzi circostanze negative significative, come precedenti specifici e mancanza di concreta resipiscenza; la sola incensuratezza non è sufficiente.
- La determinazione della pena è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua e non manifestamente illogica, specie quando la pena base sia già collocata sotto il medio edittale e sia correlata alla gravità concreta del fatto.
- Il giudizio di legittimità non può sostituirsi alla valutazione di merito quando la motivazione impugnata sia coerente, non contraddittoria e supportata da elementi fattuali specifici.
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